Il datore di lavoro ha tutto il diritto di conoscere i documenti che fanno parte del verbale ispettivo, comprese le dichiarazioni di una lavoratrice irregolare.
La delicata materia della sottrazione al diritto di accesso delle dichiarazioni dei lavoratori rese nel corso di una visita ispettiva è racchiusa in due orientamenti: uno di segno positivo e l'altro di segno negativo.
Il giudizio della prevalenza dell'interesse del lavoratore (di non far conoscere cosa ha dichiarato all'ispettore per paura di rappresaglie da parte aziendale) o di quello aziendale (diritto a difendersi con la completa conoscenza dei fatti) comporta una valutazione «caso per caso».
Nel caso concreto esaminato dal TAR i giudici hanno ritenuto prevalente l'interesse del datore di lavoro e ha intimato alla direzione provinciale del lavoro di consentire la visione e la estrazione in copia delle dichiarazioni della dipendente, coprendo le generalità degli altri lavoratori non interessati dalla richiesta presentata dalla persona ispezionata.
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