Il Tar del Lazio, con la sentenza 03/11/2010 n.33120, ha deciso che il termine di 20 giorni previsto dall’art. 5, c.9 del Dlgs 286/1998 entro il quale la Questura deve concludere l’iter per la concessione del rinnovo del permesso di soggiorno, può essere derogato soltanto se sussistono motivate ragioni atte a giustificare l’interruzione o la sospensione del termine.
In sostanza se non sussistono particolari esigenze istruttorie oppure ulteriori richieste di integrazione documentale il termine fissato dal T.U. per l’immigrazione deve essere rispettato dalla Questura.
In merito invece alla possibilità di ottenere un risarcimento del danno ai sensi della L. 241/1990 per l’inerzia della Questura, il Tar del Lazio precisa che ciò è possibile soltanto se l’azione risarcitoria è integrata con tutti i presupposti per il relativo riconoscimento.
Infatti in difetto di tali allegazioni, la domanda risulta di una tale indeterminatezza da non giustificare nemmeno il rinvio al ruolo ordinario della causa per la valutazione della fondatezza della pretesa risarcitoria.
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lunedì 29 novembre 2010
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