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giovedì 11 novembre 2010

PART TIME VERTICALE DI TIPO CICLICLO E TRATTAMENTO PENSIONISTICO

Corte di Giustizia Europea Sentenza 10 giugno 2010
La Corte Europea di Giustizia, con sentenza 10 giugno 2010 emessa nelle cause C-395/08 e C-396/08, ha affermato che la disciplina italiana sul trattamento pensionistico prevista per i lavoratori part time di tipo verticale ciclico è sfavorevole rispetto a quelle concernenti gli altri lavoratori.

Secondo la Corte, lo Stato Italiano avrebbe adottato un principio irrispettoso del principio di parità di trattamento, non avendo previsto come computabili per i lavoratori part time verticali di tipo ciclico, ai fini dell’anzianità assicurativa I.N.P.S., i periodi non lavorati.

Infatti, il principio di non discriminazione scaturente dalla Direttiva 97/81/CE, attuata in Italia con D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, prevede che l'anzianità contributiva necessaria per l'individuazione della data relativa al diritto della pensione debba essere calcolata, per chi è a tempo parziale, come se avesse lavorato a tempo pieno.

Pertanto, ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa devono essere presi in considerazione anche i periodi non lavorati.

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