Dal 24 novembre, con l'entrata in vigore della legge 183/2010 (collegato lavoro), chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 del Codice di procedura civile (rapporti di lavoro dipendente e di collaborazione coordinata e continuativa) non è più obbligato a fare il tentativo di conciliazione.
Spariranno le conciliazioni "impossibili", quelle dove non c'era alcuna possibilità o volontà di accordo.
Rimarranno invece quelle "possibili", dove le parti hanno trovato già un accordo o lo stanno per trovare: avranno interesse (soprattutto il datore di lavoro) a definirle nell'ambito delle procedure e delle modalità regolamentate dagli articoli 410, 412 ter e 412 quater del Codice di procedura civile. Non saranno poche perché, ricadendo nell'ambito di applicazione del comma 3 dell'articolo 2113 del Codice civile, danno garanzie di certezza (non sono più impugnabili).
Nel dettaglio gli articoli 410, 412 ter e 412 quater del Codice di procedura civile regolamentano rispettivamente le conciliazioni presso la direzione provinciale del lavoro, le commissioni di certificazione, in sede sindacale e la conciliazione "irrituale", che deve precedere l'arbitrato irrituale.
Si prevede, soprattutto in questa prima fase, che le sedi naturali per la definizione del tentativo di conciliazione continueranno a essere soprattutto quelle costituite presso la Dpl e in sede sindacale.
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