Cerca nel blog

giovedì 28 aprile 2011

LAVORI EDILI: LE PRECISAZIONI DELLA CNCE

Qualora l'impresa edile superi i limiti contrattuali di ricorso al lavoro a tempo parziale, ma poi integri la denuncia e i relativi versamenti alla Cassa edile, i contributi possono essere accreditati sulla posizione del singolo lavoratore interessato. A questo proposito la Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE) precisa che i sistemi telematici di trasmissione della denuncia devono prevedere che, quando l'impresa dichiari l'attivazione di un part-time o il passaggio da un rapporto a tempo pieno a quello a tempo parziale per una motivazione personale del lavoratore (salute, problemi familiari, ecc.), sia richiesta la relativa documentazione (ad es. copia della richiesta del lavoratore).

Nella denuncia mensile deve quindi essere inserito un ulteriore dato relativo al rapporto di lavoro part-time, che sarà utilizzato dall'impresa quando, a fronte di un rapporto attivato nel pieno rispetto dei limiti previsti dalla normativa contrattuale (ad esempio in presenza di quattro dipendenti operai a tempo pieno), siano successivamente mutate le condizioni prese in esame dalla Cassa edile (ad es. per una riduzione degli operai a tempo pieno).

Viene confermato che il rapporto di apprendistato deve essere incluso nel calcolo dei dipendenti dell'impresa a tempo indeterminato su cui effettuare la verifica del rispetto del limite del 3% di rapporti a tempo parziale. Analoga considerazione vale per il rapporto di apprendistato finalizzato al conseguimento della qualifica di operaio che deve essere computato nella determinazione dei dipendenti operai a tempo pieno necessaria per verificare il tetto massimo del 30% di rapporti part-time. Al contrario, i lavoratori a chiamata non contano ai fini del conteggio del totale dei dipendenti dell'impresa né per determinare il numero degli operai a tempo pieno. La Commissione precisa ancora altri importanti elementi:

A) il riferimento alle 912 ore annuali minime, anche alle imprese da 0 a 3 dipendenti riguarda le ore lavorabili ordinarie (e non quelle effettivamente lavorate);

B) le trasformazioni dei rapporti di lavoro a tempo pieno in rapporti a tempo parziale che non rientrano nelle esenzioni previste dalle parti sociali (comprovati motivi di salute e assistenza familiare) devono essere considerate alla stregua di nuove assunzioni part-time e, quindi, soggette ai limiti previsti dalla contrattazione nazionale del settore;

C) il sistema «MUT» in presenza di uno o più rapporti di lavoro a tempo parziale non rientranti nei limiti stabiliti, invierà all'azienda l'invito a regolarizzare la propria posizione attraverso un calcolo automatico, da parte del MUT stesso, delle ore mancanti e del relativo importo per accantonamenti e contributi che verrà sommato nel totale da versare alla Cassa edile.

Aggiornamento dell’UNIEMENS

Sono state apportate delle variazioni al documento tecnico per la compilazione dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili – Uniemens riguardanti la sezione relativa ai lavoratori dipendenti sia nell’elemento “denuncia individuale” che nell’elemento “denuncia aziendale”.

Denuncia individuale:

la novità riguarda l’introduzione dell’elemento UNITA’ OPERATIVA, elemento obbligatorio da compilare qualora il lavoratore risulti occupato in un’unità operativa abbinata alla posizione unica aziendale attraverso l’inserimento del progressivo numerico identificativo rilasciato dall’INPS a seguito di comunicazione di nuova unità operativa, intesa come luogo ove viene svolta in maniera stabile l’attività lavorativa di uno o più dipendenti.
Di conseguenza è stato aggiornato anche l’elemento MESE PRECEDENTE attraverso l’inserimento dell’elemento UNITA’ OPERATIVA.
Le nuove istruzioni decorrono a partire dalla denuncia di competenza del mese di aprile 2011 ed il termine di presentazione è al 31/5/2011, l’elemento, comunque, può essere compilato fin dalle denunce di competenza gennaio 2011.

Nell’elemento CESSAZIONE sono stati inseriti due nuovi codici TIPO CESSAZIONE per i dipendenti Fs.

Sono stati inseriti nell’elemento DATI RETRIBUTIVI nuovi codici TIPO LAVORATORE sempre per il personale delle Fs.

Denuncia aziendale:

la novità riguarda l’aggiornamento della tabella dei codici identificativi dei fondi interprofessionali FONDIINTERPROF e ADESIONE e della tabella delle Causali a credito nell’elemento ALTRE PARTITE A CREDITO che riguarda lo sgravio degli emolumenti variabili legati alla produttività.

Aggiornamento dell’UNIEMENS

Sono state apportate delle variazioni al documento tecnico per la compilazione dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili – Uniemens riguardanti la sezione relativa ai lavoratori dipendenti sia nell’elemento “denuncia individuale” che nell’elemento “denuncia aziendale”.

Denuncia individuale:

la novità riguarda l’introduzione dell’elemento UNITA’ OPERATIVA, elemento obbligatorio da compilare qualora il lavoratore risulti occupato in un’unità operativa abbinata alla posizione unica aziendale attraverso l’inserimento del progressivo numerico identificativo rilasciato dall’INPS a seguito di comunicazione di nuova unità operativa, intesa come luogo ove viene svolta in maniera stabile l’attività lavorativa di uno o più dipendenti.
Di conseguenza è stato aggiornato anche l’elemento MESE PRECEDENTE attraverso l’inserimento dell’elemento UNITA’ OPERATIVA.
Le nuove istruzioni decorrono a partire dalla denuncia di competenza del mese di aprile 2011 ed il termine di presentazione è al 31/5/2011, l’elemento, comunque, può essere compilato fin dalle denunce di competenza gennaio 2011.

Nell’elemento CESSAZIONE sono stati inseriti due nuovi codici TIPO CESSAZIONE per i dipendenti Fs.

Sono stati inseriti nell’elemento DATI RETRIBUTIVI nuovi codici TIPO LAVORATORE sempre per il personale delle Fs.

Denuncia aziendale:

la novità riguarda l’aggiornamento della tabella dei codici identificativi dei fondi interprofessionali FONDIINTERPROF e ADESIONE e della tabella delle Causali a credito nell’elemento ALTRE PARTITE A CREDITO che riguarda lo sgravio degli emolumenti variabili legati alla produttività.

Opposizione alla diffida tecnica accertativa

La diffida tecnica accertativa (art. 12, D.Lgs. n. 124/2004) scaturisce a seguito dell’attività di vigilanza effettuata dal personale ispettivo delle Direzioni del lavoro qualora riscontri inosservanze circa la disciplina contrattuale, da cui derivano crediti patrimoniali in favore dei lavoratori.

Attraverso detto strumento si procede a diffidare il datore a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti.

Dalla portata della norma si rileva come la diffida, che ha efficacia di titolo esecutivo, ha una portate economica e sanzionatoria.

Il datore di lavoro che viene a trovarsi in una tale situazione, si ritiene possa difendersi opponendosi al provvedimento in tre modi diversi.

Potrebbe proporre un’opposizione diretta contro la diffida, considerando quest’ultima come un’ordinanza di ingiunzione o di cartella esattoriale e quindi ricorrendo giudizialmente secondo i criteri di opposizione previsti per le ordinanze di ingiunzione, con onere della prova in capo all’Ente.

Oppure, potrebbe esperire un’azione di accertamento negativo volta a smentire gli accertamenti effettuati con il verbale, con onere della prova in capo al datore stesso.

Infine, il datore potrebbe opporsi all’esecuzione nel momento in cui il titolo viene azionato dal lavoratore.

Tuttavia va rimarcato che su tutto questo impianto pende il dubbio di illegittimità costituzionale della norma poiché permette l’emissione di un titolo esecutivo da parte di un’autorità amministrativa senza un preventivo intervento dell’autorità giudiziaria e senza che venga prevista la possibilità di ricorrere al giudice per opporsi al provvedimento nel momento in cui abbia acquisito valore di titolo esecutivo.

D.Lgs. n. 124/2004, art. 12

Interruzione spontanea o terapeutica di gravidanza verificatasi in coincidenza del 180° giorno

Con il Messaggio in oggetto, l’Istituto ha fornito chiarimenti circa il verificarsi dell’interruzione spontanea o terapeutica di gravidanza in coincidenza del 180° giorno dall’inizio della gestazione, se debba considerarsi parto o aborto.

Occorre specificare che l’interruzione della gravidanza che si verifichi a decorrere dal 180° giorno dall’inizio della gestazione è da considerarsi parto con conseguente riconoscimento del diritto al congedo di maternità e al correlativo trattamento economico previdenziale.

Nel caso in cui, invece, l’interruzione avviene prima del 180° giorno, ovvero dal 179° giorno dalla gestazione, l’evento è da considerare aborto, qualificato come malattia con diritto all’indennità di malattia.

L’INPS ha specificato che l’interruzione della gravidanza che si verifica proprio il 180° giorno di gestazione è da considerarsi parto a cui va connesso il riconoscimento del diritto al congedo di maternità ed al contestuale trattamento previdenziale.

L’Istituto, inoltre, ricorda che al fine di stabilire quando si sia verificata l’interruzione della gravidanza, la data d’inizio della gestazione viene individuata conteggiando a ritroso 300 giorni a partire dalla data presunta del parto senza includere nel computo stesso tale ultima data.



INPS, Messaggio 18 aprile 2011, n. 9042

Assegni maternità 2011

L’Istituto ha fornito gli importi degli assegni di maternità erogati dai comuni e dall’INPS per le nascite, per gli affidamenti preadottivi e per le adozioni avvenute nell’anno 2011.

L’importo dell’assegno di maternità dei comuni è pari a 1581.25 euro mensili ed il relativo indicatore della situazione economica (ISE) del nucleo familiare con tre componenti ammonta a 32967.39 euro.

L’importo degli assegni di maternità dello Stato concessi dall’INPS, invece, è di 1946.88 euro.



INPS, Circolare 20 aprile 2011, n. 69

mercoledì 27 aprile 2011

Contestazione e notificazione del verbale unico

La circolare n. 10/2011 emessa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha ad oggetto il cd. verbale unico di accertamento che, ai sensi della normativa in vigore (art. 33, c. 5, L. n. 183/2010) “produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali sia stato notificato all’efficacia della notificazione”.

Il Ministero è intervenuto in merito all’individuazione del dies a quo dal quale comincia a decorrere il termine di 60 giorni per il pagamento delle sanzioni in misura ridotta (ex art. 16, L. n. 689/1981) nell’ipotesi in cui attraverso il verbale, per alcuni illeciti si perviene a diffidare il trasgressore, mentre per altri si richiede il pagamento delle relative sanzioni in misura ridotta.
La Circolare specifica che il termine di 60 giorni comincia a “decorrere necessariamente dalla scadenza dei termini già individuati dal Legislatore del Collegato lavoro ai fini dell’ottemperanza alla diffida e del relativo pagamento degli importi in misura minima”, nello specifico 45 giorni in tutto, ovvero 15 giorni nelle ipotesi in cui trova applicazione la diffida cd. ora per allora.

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Circolare 28/03/2011, n. 10

INAIL: massimali e i minimali 2011

L’INAIL ha fissato e reso noto i valori dei massimali e dei minimali di rendita per la determinazione dei premi per l’anno 2011.

TUTTI I SETTORI. Limiti di retribuzione giornaliera per la generalità delle retribuzioni effettive.

INDUSTRIA
Dirigente = 123.09€ – Impiegato = 44.99€ – Operaio = 44.99€

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI NON STATALI
Dirigente = 93.58€ – Impiegato = 44.55€ – Operaio = 44.99€

ARTIGIANATO
Impiegato = 44.99€ – Operaio = 44.99€

CREDITO, ASSICURAZIONI E SERVIZI TRIBUTARI APPALTATI
Dirigente = 123.09€ – Impiegato = 44.99€ – Operaio = 44.99€

COMMERCIO
Dirigente = 123.09€ – Impiegato = 44.99€ – Operaio = 44.99€

Sono esclusi dall’adeguamento al minimale di 44.99 euro le retribuzioni effettive degli operai agricoli, le erogazioni speciali le indennità di disponibilità previste nel contratto di lavoro intermittente.

SETTORE INDUSTRIA
MINIMALE = 14.456.40 € MASSIMALE = 26847.60 €

LIMITE MINIMO GIORNALIERO = 44.49 €
LIMITE MINIMO MENSILE (considerando 26 gg lavorative) = 1156.74 €

SETTORE AGRICOLTURA

LIMITE MINIMO GIORNALIERO PER GLI OPERAI AGRICOLI = 39.58 €
Tale importo è aggiornato solo in base all’indice ISTAT non dovendo essere adeguato al superiore importo del minimale

LAVORATORI PARASUBORDINATI

LIMITE MENSILE MINIMALE = 1204.70 € MASSIMALE = 2237.30 €
(valido dal I luglio 2010 )

DIRIGENTI A TEMPO PIENO
LIMITE GIORNALIERO = 89.49 €
LIMITE MENSILE 2237.30 €

DIRIGENTI PART-TIME
RETRIBUZIONE CONVENZIONALE ORARIA = 11.19 €

Infortunio in ambito domestico

L’Istituto ha fornito delle precisazioni in merito alla tutela dell’evento infortunistico in ambito domestico riconducibile alla “cura ed igiene della propria persona” (art. 6, c. 2, lett. a), L. n. 493/1999.

L’INAIL ritiene che la “cura personale” del soggetto assicurato è esclusa dalle proprie attività protette, fatta eccezione per l’ipotesi in cui la cura della propria persona sia funzionalmente connessa all’attività protetta.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha espresso parere concorde all’indirizzo suesposto.

INAIL, 60002. 19 aprile 2011. 0003299

martedì 26 aprile 2011

PARTO PREMATURO CON RICOVERO OSPEDALIERO: INTERVIENE LA CORTE COSTITUZIONALE

È illegittimo il Testo unico sulla maternità e paternità (D.Lgs. n. 151/2011) nella parte [art. 16, lett. c)] nella parte in cui non consente, nell'ipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, che la madre lavoratrice possa fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o parte di esso, a partire dalla data di ingresso del bambino nella casa familiare.

Così dispone la Corte Costituzionale dando ragione a una mamma che in pratica aveva quasi del tutto consumato il periodo di congedo obbligatorio mentre la bambina era in terapia intensiva presso il Policlinico di Palermo. Per cui l'interessata era costretta a rientrare al lavoro proprio quando la bambina entrava in casa per la prima volta.

In questi casi perciò il congedo obbligatorio dopo il parto inizia dalla «data di ingresso» in famiglia.

RIDUZIONE CONTRIBUTIVA PER CHI ASSUME DISOCCUPATI ULTRA 50 ENNI O PERSONE IN MOBILITÀ

Riduzione contributiva per i datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno cinquanta anni di età (legge n. 191/2009). Prolungamento della durata della riduzione contributiva per i datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità che abbiano almeno trentacinque anni di anzianità contributiva fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.

L'INPS comunica che per le assunzioni effettuate nel corso del 2010, i datori di lavoro, ammessi a fruire dei benefici, possono recuperare la contribuzione versata in eccesso, utilizzando le nuove causali «L411» e «L412», entro tre mesi dalla pubblicazione della graduatoria, sulle somme dovute per i contributi previdenziali ed assistenziali. La legge prevede, inoltre, un contributo mensile a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola, con requisiti normali ovvero del trattamento speciale di disoccupazione edile. L'incentivo, pari all'indennità spettante al lavoratore nel limite di spesa del trattamento, con esclusione della contribuzione figurativa, per un numero di mensilità di trattamento a sostegno del reddito non erogato, è riconosciuto per le assunzioni avvenute nel 2010, nel limite delle risorse stanziate dallo Stato nella misura di 12 milioni di euro.

Il contributo spettante ai datori di lavoro, in base dell'apposita graduatoria, è conguagliabile con le somme dovute per contributi previdenziali e assistenziali attraverso l'indicazione del codice «L414» del modello UniEmens.

ENPALS INTERESSI AL 7,25% ANNUO, SANZIONI AL 6,75% - PER L'EVASIONE SCATTA IL 30%

Dal 13 aprile 2011 l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi e accessori di legge è fissato nella misura del 7,25%, con un aumento di un quarto di punto, in quanto il tasso ufficiale di riferimento (TUR) è stato portato all'1,25% da parte della Banca centrale europea.

Il nuovo tasso di interesse deve essere applicato a tutte le istanze di dilazione, rateazione e differimento presentate a partire dal 13 aprile 2011; la nuova misura del tasso implica l'adeguamento anche dell'aliquota di calcolo delle sanzioni civili che sono ora le seguenti:

A) 6,75% annuo (tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti) nei casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie e di denuncia spontanea della situazione debitoria (prima di contestazioni o richieste da parte dell'Ente previdenziale) entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi e sempreché il versamento della contribuzione dovuta sia assolto entro i 30 giorni successivi alla denuncia stessa. La sanzione non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge. Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili, senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi di mora al tasso attualmente fissato nella misura del 5,7567% annua;

B) 6,75% annuo nei casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento della contribuzione sia fatto entro il termine fissato dall'Ente. Anche in questo caso la sanzione non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi dovuti;

C) 30% annuo nei casi di evasione contributiva accertata dagli Enti e di denuncia della situazione debitoria, da parte degli interessati, effettuata oltre un anno dalla scadenza del termine di pagamento oppure di denuncia della contribuzione dovuta entro dodici mesi dalla scadenza, ma senza che il pagamento avvenga nei 30 giorni successivi alla denuncia stessa. La sanzione non può essere superiore al 60% dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge. Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili, senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi di mora al tasso del 5,7567% annuo.

(ENPALS - Circ. n. 6 del 12 aprile 2011)

venerdì 22 aprile 2011

La nuova CIG in deroga per il 2011 in Lombardia:

Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro sui criteri di accesso agli ammortizzatori sociali per la regione Lombardia per l’anno 2011, tra la regione Lombardia e le parti sociali lombarde e ’emanazione delle successive modalità applicative, cambia radicalmente la gestione della Cassa Integrazione in Deroga per la regione Lombardia.

Le principali novità

Tra le principali novità segnaliamo:

• l’introduzione di quattro nuovi accordi standard in sostituzione dei precedenti accordi (elencati da A a G) che vengono mandati in soffitta;
• le ore massime concedibili per dipendente fino al 31 dicembre 2011 sono 400.
Eventuali richieste di proroghe saranno subordinate all’espletamento dell’esame di consultazione presso gli enti/istituzioni preposti;
• cambiano le tipologie di intervento che sono distinte tra imprese/aziende non rientranti nei requisiti d’accesso della Cassa Integrazione Straordinaria e imprese edili fino a 100 dipendenti e imprese/aziende che presentino domane in deroga ai limiti di durata della Cassa Integrazione Straordinaria e imprese edili sopra i 100 dipendenti;
• il monitoraggio e la verifica saranno più puntuali; all’atto della seconda richiesta l’impresa datore di lavoro dovranno fornire un report di monitoraggio particolareggiato;
• le imprese/datori di lavoro potranno richiedere, qualora ne ricorrano le condizioni, l’accesso alle procedure della rete di aiuto alle imprese in difficoltà, una volta definite le modalità attuative dello strumento (RAID);
• la procedura di consultazione sindacale si dovrà concludere tassativamente entro 10 giorni dalla sua attivazione;
• viene previsto che unitamente alle altre informazioni/dati richieste dalla procedura per
accedere agli ammortizzatori sociali in deroga, i datori di lavoro dovranno dichiarare di applicare integralmente i CCNL, contratti territoriali, contratti aziendali, comprensivi della parte che regolamenta la bilateralità ove esistente.

Campo di applicazione e lavoratori beneficiari

Nell’Accordo vengono ben definiti sia il campo di applicazione che i lavoratori beneficiari della CIG in deroga. Sono destinatari della CIG in deroga le seguenti imprese/aziende/datori di lavoro in riferimento alle unità produttive ubicate nella regione Lombardia:

1. imprese industriali;
2. aziende artigiane, ivi comprese quelle rientranti nel campo di applicazione dell’art.12, co.1 della L. 223/91;
3. imprese del commercio;
4. imprese del terziario;
5. imprese del turismo;
6. imprese dei servizi;
7. imprese cooperative;
8. studi professionali;
9. altri datori di lavoro imprenditori e non imprenditori, con esclusione dei datori di lavoro
domestico.

Possono beneficiare dell’integrazione salariale tutti i lavoratori aventi un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, dipendenti delle imprese/aziende/datori di lavoro (di seguito per comodità solo datori di lavoro o aziende) sopra elencate:

• operai;
• impiegati;
• quadri;
• apprendisti, quando siano gli unici dipendenti ovvero quando gli altri lavoratori della stessa unità operativa siano interessati da CIGO/CIGS/CIG in deroga;
• lavoratori assunti con contratto di inserimento;
• soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
• lavoratori somministrati, quando gli altri lavoratori della stessa unità operativa siano interes-sati da CIGO/CIGS/CIG in deroga;
• lavoranti a domicilio monocommessa.

Requisiti del datore di lavoro per l’accesso alla CIG in deroga

Nell’Accordo si specifica che sono comunque esclusi i soggetti che non abbiano utilizzato, fino al loro esaurimento, gli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria per le ospensioni, ordinarie e straordinarie, dell’attività lavorativa, nell’ambito delle norme che regolano l’accesso ai relativi trattamenti. Il verificarsi, in qualsiasi momento, di condizioni per l’accesso a tali ammortizzatori sociali determina la cessazione del trattamento di CIG in deroga anche se precedentemente autorizzato.

Tuttavia, vi sono dei casi border-line in cui i datori di lavoro, pur rientrando nel campo di
applicazione degli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinari, non possono accedervi per carenza degli elementi indispensabili.

Si pensi ad esempio ad un’azienda inquadrata dal punto di vista previdenziale nel settore
industriale con meno di 15 dipendenti che versa regolarmente il contributo per la Cig ordinaria, posta in liquidazione volontaria, al fine di cessare l’attività, causa crisi consolidata.

Essa non potrà evidentemente accedere alla Cig straordinaria e neanche a quella ordinaria, poiché tale situazione di crisi non é un evento transitorio e non vi è la prospettiva della ripresa dell’attività lavorativa8. Infatti, l’art.1 della L. n.164/75 prevede che l’integrazione salariale sia dovuta in caso di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori non imputabili all’imprenditore e agli operai ovvero da determinate situazioni di mercato (es. mancanza di lavoro, commesse, materie prime, revisione/sostituzione impianti, alluvioni, incendi ecc).

La transitorietà (fondata previsione di ripresa del lavoro) e la non imputabilità (all'evento non deve aver dato causa l'imprenditore o i suoi dipendenti) dell'evento sono, quindi, elementi indispensabili per l'ammissione alla Cig in deroga.

Dunque, almeno quando non sussistano le condizioni per accedere agli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria (nel caso Cig ordinaria), tenendo conto che una delle casuali in base alle quali é possibile ricorrere alla Cig in deroga, prevista dall’Accordo Quadro per il 2011, è cessazione (anche parziale) dell’attività lavorativa, una domanda volta all’ottenimento della Cig in deroga per tale ragione dovrebbe essere accolta. Al riguardo sarebbe stato opportuno prevedere l’indicazione della documentazione da fornire quale prova dell’impossibilità di accedere agli ammortizzatori sociali ordinari per carenza del requisito della transitorietà dell’evento (ad esempio un parere scritto della sede INPS competente per territorio).

Vanno anche monitorati quei casi in cui le aziende che richiedono la CIG in deroga ai limiti di durata della CIGO, possano riacquistare nel corso del 2011 il diritto all’accesso agli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria. Nell’eventuale nuova domanda di CIG in deroga dovrà essere indicata una data scadenza anteriore al momento in cui l’azienda riacquisti il diritto all’accesso agli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria.

Un’altra che appare una condicio sine qua non per l’accesso alla Cig in deroga, contenuta nelle modalità applicative dell’Accordo Quadro per il 2011, è il rispetto integrale dei contratti collettivi di ogni livello comprese le parti che regolamentano la bilateralità: quindi adesione all’Ente Bilaterale o relative compensazioni economiche ove esista una clausola contrattuale che la
preveda.

Infatti, nel documento si legge che “unitamente alle altre informazioni/dati richieste dalla
procedura per accedere agli ammortizzatori sociali in deroga, i datori di lavoro dovranno dichiarare di applicare integralmente i CCNL, contratti territoriali, contratti aziendali, comprensivi della parte che regolamenta la bilateralità ove esistente”.

Tuttavia, tale previsione appare quanto meno una forzatura in quanto si ritiene che solo il
legislatore possa, nel tentativo di estendere l’efficacia soggettiva dei contratti collettivi,
subordinare con l’emanazione di una legge ordinaria l’accesso agli ammortizzatori sociali a determinate condizioni10. Così si rischia di penalizzare quei datori di lavoro, e di conseguenza i loro lavoratori, che hanno operato scelte diverse circa l’applicazione dei contratti collettivi in virtù dei principi giurisprudenziali e dottrinali desunti dell’art.39 Cost. in forza dei quali “L'organizzazione sindacale è libera” - ma anche l’adesione alle associazioni sindacali - e delle elaborazioni giurisprudenziali che suddividono il contratto collettivo in parte obbligatoria e normativa.

Le Parti avrebbero dovuto limitare il contenuto dell’Accordo a quella che è intrinsecamente la sua funzione: gestionale-autorizzativa.

Requisiti individuali per l’accesso alla CIG in deroga

Per ciò che concerne i requisiti individuali che devono possedere i singoli lavoratori l’Accordo non si discosta da quanto previsto dalla legge n.281 del 21 dicembre 2010, la c.d. Legge di stabilità per il 2011 la quale ha confermato che per avere diritto al trattamento di CIG in deroga i lavoratori devono essere in possesso del requisito individuale di anzianità di servizio di almeno 90 giorni presso il datore di lavoro richiedente.

Nell’Accordo si specifica altresì che per i lavoratori somministrati si computano i periodi, anche non continuativi, presso una o più agenzie per il lavoro e per gli apprendisti passati in qualifica si computa anche il periodo di apprendistato.

Non si fa però menzione del caso in cui i lavoratori passino senza soluzione di continuità (ad esempio per incorporazione) da un datore di lavoro all’altro ed il nuovo datore di lavoro debba richiedere un periodo di Cassa in deroga.

Al riguardo si segnala che, per la regione Piemonte, l’INPS e la stessa regione nella circolare congiunta del 3 febbraio 2011 hanno stabilito che “in caso di subentro di appalto o di operazioni di trasferimento di ramo di azienda o di incorporazione, o assimilabili, che comporti un passaggio diretto, i periodi di lavoro precedenti tale operazione sin considerano utili ai fini del calcolo suddetto”. Si ritiene, quindi, che anche in Lombardia si possa operare in tal modo ma anche che sia doverosa una precisazione dell’INPS e della Regione in tal senso.


a cura di Matteo Mazzon

Ammortizzatori sociali: accordo Stato-Regioni

In data 20 aprile 2011 è stato firmato l’accordo Stato-Regioni per il finanziamento degli ammortizzatori sociali per il 2011-2012 che proroga l’accordo previsto per l’anno precedente 2009-2010.

Il Governo ha confermato lo stanziamento di 1miliardo di euro previsto dalla legge di stabilità per gli interventi a sostegno del reddito a cui si aggiungono 600 milioni di euro residui dell’anno precedente.
Si specifica nel documento che la proporzione di utilizzo delle risorse tra politiche attive e passive è modificata dal 70/30 al 60/40.

L’accordo, inoltre prevede:

• misure di politiche attive per il ricollocamento dei lavoratori e scoraggiare il formarsi un bacino di disoccupazione di lunga durata;
• l’attribuzione ai servizi per l’impiego di un ruolo fondamentale nelle attività di riqualificazione e di ricollocamento dei lavoratori;
• l’impiego e la valorizzazione del sistema informatico Excelsior relativamente ai posti di lavoro cercati e non trovati dalle imprese;
• la valorizzazione del ruolo dei fondi interprofessionali e degli enti bilaterali nelle politiche attive e nella formazione;
• l’utilizzo più rigoroso degli interventi al reddito al fine di evitare uso improprio degli ammortizzatori sociali;
• sostegno agli interventi previsti delle risorse del Fondo sociale europeo.


Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota del 20 aprile 2011

La CIGO non è un beneficio normativo, per cui esclude il rilascio del DURC

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota in oggetto, fornisce chiarimenti all’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) in merito alla possibilità che la Cassa Integrazioni Guadagni Ordinaria possa essere subordinata al rilascio del DURC dal momento che alcune Commissioni provinciali INPS la ritengono un beneficio normativo.

Il Ministero, invece, ha nettamente escluso che la CIGO sia un beneficio normativo, per cui ne deriva che la sua concessione è sganciata dal possesso del DURC.


Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale, nota 4 aprile 2011, n. 5089

Convenzioni INPS - Enti bilaterali: rinnovate per il 2011

L’INPS rende noto che è stato redatto, ed è al vaglio del Ministero del Lavoro, il testo delle nuove convenzioni-tipo con gli Enti bilaterali al fine di garantire l’erogazione dell’indennità di disoccupazione in deroga a favore dei lavoratori sospesi e privi di altri ammortizzatori.

Rispetto all’anno precedente c’è da sottolineare l’introduzione di alcune novità:
- sospensione dell’aliquota contributiva del 5.48% all’importo della prestazione di disoccupazione;
- aumento da 60 a 90 giorni il periodo entro cui l’Ente bilaterale in caso di pagamento disgiunto dovrà corrispondere all’Istituto le quote a proprio carico


INPS, Messaggio 11 aprile 2011, n. 8544

Variazione dell’interesse di dilazione, di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali

A seguito dell’innalzamento del Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) ad opera della Banca Centrale Europea, si è verificata una variazione sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di Previdenza e Assistenza obbligatorie nonché sulla misura delle sanzioni civili.

Nello specifico:

 l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi e per le relative sanzioni civili e l’interesse dovuto per autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi sarà pari al 7,25% con riferimento alle rateazioni relative all’emissione del piano di ammortamento a decorrere dal 13 aprile 2011;

 in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi la sanzione civile sarà maggiorata di 5.5 punti, per cui il tasso sarà pari al 6,75% annuo;

 la misura delle sanzioni ridotte relative alle procedure concorsuali sarà maggiorato di 2 punti percentuali risultando pari al 3,5%.


INPS, Circolare 19/04/2011, n. 68

Trasferimento d’azienda: licenziamento

La Corte, con la sentenza n. 3047/2011, ha stabilito che il licenziamento intimato precedentemente al trasferimento d’azienda ma che viene successivamente dichiarato illegittimo implica, poiché precario e destinato ad essere travolto dalla sentenza di annullamento, che il rapporto di lavoro ripristinato tra le parti originarie si trasferisce in capo al cessionario (ex art. 2112 c.c.).


Corte di Cassazione, sentenza 08/02/2011, n. 3047

mercoledì 20 aprile 2011

Permessi di soggiorno temporaneo: consentita attività lavorativa

Il permesso di soggiorno temporaneo è un’iniziativa del Governo italiano in risposta al grande afflusso di migranti in arrivo dal Nord Africa ed è rilasciato ai sensi dell’art. 20 del Testo Unico sull’Immigrazione.

Con la Circolare n. 2990 dell’8/04/2011, il Ministero dell’Interno ha diramato le istruzioni del rilascio del permesso di soggiorno umanitario previsto dal DPCM del 5 aprile 2011 che ha istituito la protezione temporanea.

Più precisamente, il Governo ha stabilito che, ai cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa, affluiti nel territorio nazionale dal 1° gennaio 2011 alla mezzanotte del 5 aprile 2011, sia riconosciuto un permesso di soggiorno della durata di 6 mesi ai sensi dell’articolo 11, comma 1 lett. c-ter) del D.P.R. n. 394 del 1999.

Il rilascio del suddetto documento dovrà essere chiesto alle Questure entro la data del 16 aprile e non sarà concesso nel caso in cui:

a) sia entrato nel territorio nazionale prima del 1° gennaio o successivamente alla data del presente decreto;
b) appartenga ad una delle categorie socialmente pericolose indicate nell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dell'art. 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646;
c) sia destinatario di un provvedimento di espulsione ancora efficace, notificato prima del 1° gennaio 2011;
d) risulti denunciato per uno dei reati di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell'interessato, ovvero risulti che sia stata applicata nei suoi confronti una misura di prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione, ovvero sia stato condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei predetti reati, con esclusione delle denunce e condanne per i reati di cui agli articoli 13, comma 13, e 14, comma 5-ter e quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

Il suddetto permesso di soggiorno consente all'interessato:

- la libera circolazione nei Paesi dell'Unione europea, conformemente alle previsioni della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen;
- l’attività lavorativa, in virtù dell’art. 14, comma 1 lettera c.

Lavoratori extracomunitari: il datore di lavoro ha l’obbligo di controllare l’autenticità dei documenti

Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 14390 del 19 dicembre 2010 e n. 431 del 14 gennaio 2011, in tema di sanzioni sull’occupazione di clandestini con permesso di soggiorno falso, ha stabilito la responsabilità del datore di lavoro per non aver compiuto i dovuti accertamenti per verificare l’autenticità del permesso di soggiorno posseduto dal lavoratore extracomunitario.

In vero, da quanto emerge dalle sentenze, in capo al datore di lavoro, che procede all’assunzione di extracomunitari, sussiste un gravoso onore di diligenza che consiste nel controllare non solo l’identità del lavoratore , ma anche la regolarità dei documenti in possesso.

Tale verifica deve essere eseguita anche mediante il riscontro presso le pubbliche autorità preposte, Questura in primis.

Secondo quanto affermato dalle suddette pronunce giurisprudenziali, chi non adempie correttamente a tale onere, sarà ritenuto responsabile quantomeno per colpa e la conseguenza di tale omesso riscontro è l’applicazione delle sanzioni amministrative per il lavoro sommerso, laddove emerga in concreto una difformità tra identità dichiarata dal lavoratore e identità effettiva.

Comunicazioni obbligatorie: nuovi modelli e regole

Ministero del Lavoro Decreto Direttoriale n. 1546 del 16.03.2011

Il Ministero del Lavoro, con Decreto Direttoriale n. 1546 del 16.03.2011, ha stabilito che dal 30 aprile entreranno in vigore le nuove regole per i modelli Unificato Lav, Unimare, Unificato Somm, Unificato Urg settore turistico, Unificato Vardatori, dettagliando le recenti modifiche con nota tecnica n. 1992/2011.

Gli aggiornamenti riguarderanno, principalmente, i modelli:

- “Unificato Lav”: che conterrà l'indicazione sull’alloggio del lavoratore straniero e l’impegno a pagare il rimpatrio al lavoratore extracomunitario (da compilare solo in caso di utilizzo del modello Unilav in sostituzione del modello Q);
- “Unificato Somm” (con l’introduzione della data di inizio e fine della somministrazione);
- “Unificato Urg” (con la differenziazione tra le comunicazioni di Urgenza/Forza maggiore e le comunicazioni a seguito di Urgenza per il settore turistico).

Appalto: gli aspetti di carattere previdenziale

La disciplina del contratto di appalto, nel regolamentare il rapporto di lavoro, prevede un forte sistema di tutela dei lavoratori.
La normativa di riferimento (D.Lgs. n. 276/03) stabilisce che tutti gli attori coinvolti nel rapporto – committenti, appaltatori, subappaltatori - siano solidalmente responsabili nei confronti dei lavoratori per quanto attiene tutte le obbligazioni che ne derivano, nonché nei confronti degli Enti previdenziali che degli altri Organi eventualmente interessati, permettendo allo stesso tempo al committente o all’appaltatore di potersi in qualche modo salvaguardare da tale responsabilità solidale attraverso il controllo della regolarità dei versamenti contributivi e fiscali effettuati dal subappaltatore.

In merito al versamento dei contributi previdenziali e dei trattamenti retributivi dei lavoratori, il committente, l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati in solido a corrisponderli entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, fermo restando il termine quinquennale di prescrizione.

Per quanto riguarda il rapporto tra appaltatore e subappaltatore, invece, la L. n. 248/2006 stabilisce che la solidarietà si estende anche alle ritenute fiscali e ai premi assicurativi. In merito a tale ultima disposizione, inoltre, è intervenuto il Ministero del Lavoro, che con circolare n. 5/2011 ha esteso la solidarietà per i premi Inail anche al rapporto tra committente e appaltatore.

In definitiva, come chiarito dal Ministero del Lavoro con Circolare n. 3/2010, le obbligazioni solidali sono da riferirsi ai soli trattamenti retributivi, contributivi e fiscali, escludendo ogni forma di solidarietà per somme dovute ad altro titolo, per cui, oltre alla corresponsione delle retribuzioni, al versamento dei contributi previdenziali, dei contributi assicurativi, nonché, per quanto attiene al rapporto tra appaltatore e subappaltatore, anche delle ritenute fiscali, rientrano anche le somme dovute a titolo di interesse sui debiti previdenziali e fiscali.

E’ importante sottolineare che la posizione debitoria a carico di un soggetto nei confronti degli Istituti non impedisce il rilascio del DURC regolare all’altro soggetto che con lo stesso è solidalmente responsabile.

Quando i soggetti coinvolti nell’appalto sono un committente pubblico e un appaltatore privato, la forma di solidarietà sussistente è quella contemplata dall’art. 1676 c.c. ai sensi del quale vige un regime di solidarietà solo per il trattamento economico dovuto al lavoratore, escludendo gli adempimenti previdenziali.

Irregolarità della comunicazione preventiva: licenziamento collettivo illegittimo

La Suprema Corte ha stabilito che nelle procedure di mobilità o di licenziamento collettivo, l’irregolarità della comunicazione preventiva alle R.S.A. per mancata indicazione di uno o più elementi prescritti dall’art. 4, c. 3, L. n. 223/1991, comporta l’inefficacia dell’intera procedura e quindi l’illegittimità del licenziamento comminato in esito alla stessa.

Inoltre, precisano i giudici, il vizio in questione non può essere sanato ex se dalla stipulazione successiva di accordo sindacale di riduzione del personale e dalla indicazione in esso di un criterio di scelta dei dipendenti da licenziare.

La Corte specifica che la comunicazione alle organizzazioni sindacali come primo atto della procedura ha una duplice finalità, ovvero far partecipare le organizzazioni stesse alla trattativa per la riduzione del personale, nonché rendere chiaro il processo decisionale del datore nei confronti dei lavoratori potenzialmente destinati ad essere licenziati.

Conseguentemente, la mancata indicazione egli elementi previsti nella comunicazione in oggetto (collocazione aziendale, profili professionali del personale eccedente) svilisce la ratio della norma e dunque determina l’illegittimità della procedura di messa in mobilità o del licenziamento.

E’ quello che è successo nel giudizio promosso da un dipendente delle Poste italiane che ha impugnato il licenziamento intimato all’esito della procedura di mobilità, attivata per far fronte ad un eccedenza di personale su base nazionale, la cui comunicazione preventiva aveva avuto ad oggetto unicamente il numero dei dipendenti, difettando della specificazione dei settori aziendali nei quali l’eccedenza si era verificata.

La Suprema Corte ha confermato la decisione della Corte d’Appello di Roma che ha dichiarato l’inefficacia del licenziamento e la reintegrazione dell’appellante nel posto di lavoro.

Corte di Cassazione, sentenza 20 gennaio 2011, n. 1254

martedì 19 aprile 2011

Flussi extracomunitari

Con la recente Circolare, il Ministero dell’Interno ha stabilito che le DPL provvederanno ad azzerare le quote relative ai flussi stagionali (anni 2007/2008/2009) assegnate e non ancora impegnate alla data del 25 marzo 2011.

Stesso procedimento sarà applicato alla definizione delle istanze relative al DPCM 3 dicembre 2008, relativo alla programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2008.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, invece, con la nota n. 1222 del 7 aprile 2011 ha comunicato l’attribuzione di quote di conversione di permessi di soggiorno per studio, tirocinio, formazione e lavoro stagionale subordinato.


Ministero dell’Interno, Circolare 5 aprile 2011, n. 2495

Lavorazioni particolarmente faticose e pesanti: pensionamento anticipato

In attuazione della delega conferita dal Collegato lavoro e dalla L. n. 247/07, il Consiglio dei Ministri ha approvato il D.Lgs. che prospetta il pensionamento anticipato per i lavoratori che effettuino lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.
Presupposto necessario all’accesso a questo speciale trattamento pensionistico è il requisito dell’anzianità contributiva, non inferiore s 35 anni, nonché il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati.

Nello specifico, comunque, i lavoratori che hanno diritto sono:
- impegnati in mansioni particolarmente usuranti;
- Impegnati in lavori notturni a turni:
- per almeno 6 ore e per un numero di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 78, purché maturano i requisiti per l’accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009;
- per almeno 6 ore e per un numero di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009;
- per almeno 3 ore nell’intervallo tra mezzanotte e le cinque del mattino per periodi pari all’intero anno lavorativo;
- dipendenti di imprese per le quali operano voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro allegate al decreto;
- conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore ai 9 posti, adibiti al servizio pubblico di trasporto collettivo.

Il diritto all’accesso al trattamento pensionistico anticipato matura solo quando i lavoratori appartenenti ad una delle categorie suindicate abbiano svolto l’attività lavorativa:
- per le pensioni decorrenti entro il 31 dicembre 2017, per almeno 7 anni compreso l’anno di maturazione dei requisiti;
- per le pensioni decorrenti entro il 31 dicembre 2018, per almeno la metà della vita lavorativa complessiva.

Per beneficiare del trattamento pensionistico anticipato, gli interessati sono tenuti a trasmettere la relativa domanda e tutta la documentazione all’Istituto previdenziale presso il quale è iscritto entro il 30 settembre 2011, qualora abbia già maturato o maturi i requisiti agevolati entro il 31 dicembre 2011, ovvero entro il 1° marzo dell’anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Anche il datore di lavoro, con periodicità annuale, è tenuto a comunicare, esclusivamente per via telematica, alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali l’esecuzione di lavoro notturno dei dipendenti che hanno diritto al trattamento pensionistico.

Consiglio dei Ministri 13 aprile 2011, Schema di decreto legislativo

lunedì 18 aprile 2011

AGEVOLAZIONI: CREDITO D'IMPOSTA PER LA RICERCA

Bonus ricerca: appello in F24 agli esclusi 2009

È spendibile già con la presentazione del Modello F24 di oggi il credito d'imposta per la ricerca, garantito dai fondi aggiuntivi dell'articolo 2, comma 236, della legge n. 191 del 2009. A stabilirlo, però, non è una norma ma il combinato disposto di un decreto già firmato e dei due comunicati stampa diramati nella giornata di venerdì scorso, rispettivamente dal Dipartimento delle Finanze e dall'Agenzia delle Entrate.

La notizia, in sintesi, è questa: il Ministero di via XX Settembre, nel suo comunicato, annuncia l'imminente pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale del prossimo 18 aprile 2011, del decreto interministeriale 4 marzo 2011. L'Agenzia delle Entrate, dal canto suo, lo rende immediatamente operativo con l'indicazione del codice tributo («6808») da utilizzare per le compensazioni del bonus ricerca.

Il decreto - atteso da oltre un anno - costituisce l'ultimo tassello di un mosaico complesso costruito per risolvere il problema dei soggetti che - confidando sui benefici fiscali automatici disposti all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge n. 296 del 2006 - avevano avviato un'attività di ricerca prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 185 del 2008
(il 28 novembre 2008) che aveva disposto la procedura di monitoraggio sugli incentivi maturati. Ma che alla fine sono rimasti a secco e senza il nulla-osta per la fruizione del bonus, per esaurimento delle risorse disponibili, all'esito del «click-day» del 6 maggio 2009.


Marco Mobili, Amedeo Sacrestano, pag. 33 – Il Sole 24 ORE di sabato 16 aprile 2011

Recupero benefici contributivi per l’assunzione di disoccupati anno 2010

INPS, Messaggio 11aprile 2011, n. 8505



Con il Messaggio n. 8505/2011 l’Istituto ha dettato le istruzioni per recuperare i benefici contributivi legati alle assunzioni di lavoratori precettori di indennità di disoccupazione o di lavoratori in mobilità con almeno 35 anni di anzianità contributiva, avvenute nel corso del 2010.

Indennità di mobilità e prestazioni lavorative

INPS, Circolare 14 aprile 2011, n. 67


Attraverso la circolare suindicata l’Istituto ha fornito indicazioni circa la compatibilità dell’istituto della mobilità (disciplinato dalla L. n. 223/1991-successive modificazioni e integrazioni) e il contestuale svolgimento di attività lavorativa.

Nello specifico la circolare si sofferma sull’analisi delle diverse casistiche possibili:

a) indennità di mobilità e lavoro subordinato a tempo determinato o a tempo parziale;
b) indennità di mobilità e lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa;
c) indennità di mobilità e lavoro accessorio nel limite di 3000 euro per gli anni 2009 e 2010;
d) indennità di mobilità e associazione in cooperativa.

a) La disciplina circa gli istituti della sospensione e della decadenza dell’indennità di mobilità, nel caso il beneficiario sia assunto con contratto di lavoro subordinato, è fissata dagli artt. 8 e 9, L. n. 223/1991.
Qualora il beneficiario della prestazione, durante il periodo di godimento dell’indennità accetti un lavoro subordinato a tempo determinato o parziale (a tempo determinato o indeterminato), l’indennità di mobilità viene sospesa per il tempo di svolgimento dell’attività lavorativa ma viene conservata l’iscrizione nella lista.
Qualora il beneficiario della prestazione, invece, accetti un contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, si determina la decadenza dalla prestazione e dall’iscrizione dalla lista di mobilità, però, in caso di mancato superamento del periodo di prova, fino ad un massimo di due volte, ovvero se il lavoratore venga giudicato inidoneo alla nuova attività è prevista la re inscrizione nella lista di mobilità.
Nei casi suindicati, si verifica incompatibilità tra la percezione della retribuzione da lavoro subordinato e dell’indennità di mobilità, ad eccezione dei lavoratori collocati nella “mobilità lunga” e di quelli che partecipano al programma sperimentale per il sostegno al reddito, nel limite dell’ultima retribuzione aggiornata sulla base dell’inflazione.

b) Il beneficiario dell’indennità di mobilità può richiede l’anticipazione totale della prestazione al fine di intraprendere un’attività autonoma o associarsi in cooperativa, con contestuale cancellazione dalle liste di mobilità, invece, qualora instauri un rapporto di lavoro subordinato lo stesso è tenuto alla restituzione dell’indennità anticipata entro 2 anni dalla corresponsione.
Va sottolineato che nel caso in cui il beneficiario non ne chieda l’anticipazione, l’indennità di mobilità viene meno, qualora la legge non disponga diversamente, solo con la cessazione dello stato di disoccupazione involontaria. Si rammenta che lo stato di disoccupazione si conserva anche durante lo svolgimento di attività lavorativa che assicura un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale. Per cui la compatibilità tra l’indennità di mobilità e l’attività di lavoro autonomo permane quando i redditi percepiti non provochino la perdita dello stato di disoccupazione, ovvero 4800 euro annui per il lavoro autonomo, 8000 euro per le collaborazioni coordinate e continuative. Il superamento di dette somme limite provoca la decadenza dall’indennità e la cancellazione dalle liste di mobilità.
Nei casi di compatibilità, la remunerazione è cumulabile con l’indennità nei limiti in cui garantisca la percezione di un reddito pari alla retribuzione spettante al momento della messa in mobilità, mentre, nel caso di superamento del limite, l’indennità verrà ridotta fino a che la somma tra indennità e remunerazione non eguagli la retribuzione sulla cui base è calcolata l’indennità.

c) I beneficiari di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito possono svolgere prestazioni di lavoro accessorio, in tutti i settori produttivi, nel limite massimo di 3000 euro per anno solare, con sottrazione di suddette somme dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative. In via sperimentale, per gli anni 2009/2010 è prevista, invece, la cumulabilità della prestazione con i redditi derivanti da lavoro accessorio, senza sospensione o riduzione della prestazione in questione. In caso di superamento del limite di 3000 euro si applica la disciplina ordinaria sulla compatibilità e cumulabilità di tali remunerazioni con l’indennità di mobilità per le somme eccedenti il suddetto limite.

d) I beneficiari dell’indennità di mobilità che vogliano rioccuparsi associandosi in cooperativa, a prescindere dalla forma con cui venga qualificato il rapporto di lavoro, possono chiedere l’anticipazione della prestazione in una soluzione unica. L’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con la cooperativa non comporta la restituzione dell’anticipazione, a meno che il lavoratore intessa rapporti diversi da quello intrattenuto con la cooperativa.
La richiesta di anticipazione dell’indennità di mobilità da parte del lavoratore che si associ in cooperativa e intessa con essa un rapporto di lavoro subordinato esclude, per quel rapporto di lavoro subordinato, gli incentivi altrimenti fruibili. Se, invece, il lavoratore pur aderendo alla cooperativa non richiede l’anticipazione, la cooperativa godrà dei suddetti incentivi.

La CIGO non è un beneficio normativo, per cui esclude il rilascio del DURC

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale, nota 4 aprile 2011, n. 5089


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota in oggetto, fornisce chiarimenti all’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) in merito alla possibilità che la Cassa Integrazioni Guadagni Ordinaria possa essere subordinata al rilascio del DURC dal momento che alcune Commissioni provinciali INPS la ritengono un beneficio normativo.

Il Ministero, invece, ha nettamente escluso che la CIGO sia un beneficio normativo, per cui ne deriva che la sua concessione è sganciata dal possesso del DURC.

Lombardia: nuovo accordo di secondo livello sulla detassazione somme legate alla produttività.

In data 12 aprile 2011 la Confesercenti, la Filcams Cgil, la Fisascat Cisl e l’Uiltucs Uil, ai sensi dell’ art. 53, c. 1, D.L. n. 78/2010, hanno siglato un nuovo accordo territoriale valido per la regione Lombardia relativo all’applicazione della detassazione pari al 10% delle somme legate agli incrementi di produttività per l’anno 2011, che va a sostituire quello siglato il 7 aprile 2011.

L’accordo prevede:

A) Il recepimento delle disposizioni relative a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa di tutti i CCNL sottoscritti dalla Confesercenti nazionale e dalle associazioni nazionali ad essa aderenti, nonché quelli delle federazioni sindacali di categoria che hanno firmato l’accordo. Le disposizioni in oggetto si applicheranno per il periodo 1/1/2011 – 31/12/2011 alle aziende con sede legale e/o operativa in Lombardia.

B) rientrano nella definizione di istituti che producono incrementi di produttività:
• il lavoro straordinario
• il lavoro supplementare
• il lavoro a turni
• il lavoro notturno
• il lavoro domenicale o festivo anche svolto in normale orario di lavoro o i premi variabili di rendimento
• i compensi per clausole elastiche e flessibili.

C) le aziende che applicano integralmente i CCNL suindicati possono beneficiare della detassazione comunicando per iscritto alle sedi territoriali dell’Ente bilaterale regionale e alle RSA/RSU (o in mancanza ai dipendenti interessati) l’illustrazione degli istituti economici utilizzati secondo i criteri di cui alla lettera A).

D) le aziende che prevedono dei sistemi premianti aziendali non definiti dalla contrattazione territoriale o aziendale, possono beneficiare della detassazione dando comunicazione del sistema premiante utilizzato alle commissioni paritetiche, allargate alla presenza delle RSA/RSU, che dovranno valutare la coerenza del sistema rispetto a quanto definito alla lettera B).

E) la detassazione deve essere applicata dalle aziende a tutti i dipendenti, compresi quelli con contratto di somministrazione, anche se occupati presso sedi o unità produttive diverse dalla sede legale ancorché operanti in Lombardia.

giovedì 14 aprile 2011

Assenza di fallimento: il Fondo di Garanzia deve pagare il TFR

La Suprema Corte con la sentenza in oggetto ha stabilito che il lavoratore può conseguire le prestazioni del Fondo di Garanzia costituito presso l’INPS, qualora il datore di lavoro è assoggettabile a fallimento, anche se per esiguità del credito azionario, in realtà, è da considerarsi non assoggettabile.

La Suprema Corte concorda con la Corte d’appello che ha accordo, riformando la decisione del giudice di primo grado, la domanda di una lavoratrice volta ad ottenere dall’INPS il pagamento del TFR maturato nei confronti del datore di lavoro insolvente, a fronte di un respingimento della richiesta da parte dell’Istituto che ha ritenuto, invece, inoperabile la garanzia del Fondo dal momento che il fallimento del datore di lavoro non poteva essere dichiarato.

La Corte ha richiamato la L. n. 297/1982, che tutela il lavoratore prevedendo l’erogazione del TFR da parete del Fondo, in raccordo alla direttiva CE n. 987/1980 alla luce della quale la Cassazione stessa nel 2007 aveva esteso la tutela a tutti i casi in cui non potesse essere pronunciato il fallimento perché sottoposto a esecuzione forzata.

Detassazione somme legate alla produttività per tutto il 2011(art. 53, c. 1, D.L. n. 78/2010)

E’ noto che la L. n. 122/2011 ha previsto per il 2011 la detassazione al 10% delle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato “legate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa”, purché erogate in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi di secondo livello.

Le condizioni necessarie per l’operatività del beneficio fiscale, quindi, risultano essere:
- incrementi di produttività a cui legare le somme da detassare;
- accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali.

La Fondazione Studi Consulenti del lavoro è intervenuta circa l’interpretazione dell’efficacia degli accordi suindicati.

E’ possibile che gli accordi di secondo livello seppure siano conclusi nel corso del 2011, stabiliscano che la propria efficacia decorra da un momento precedente alla stipulazione, a cui le parti sono tenute a soggiacere. Pertanto, qualora sia prevista un’efficacia retroattiva delle proprie disposizioni per tutto il 2011, ne deriva che ogni erogazione di tale anno è in attuazione del medesimo contratto a partire dal gennaio 2011.

Altro punto nodale della questione riguarda la forma di questi contratti collettivi, in raccordo con quanto disposto dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E 2011 la quale indica il principio secondo cui “i contratti collettivi territoriali e aziendali possono non avere forma solenne, sicché il presupposto di legge per godere del beneficio non è la stipulazione scritta del contratto ma la sussistenza dell’accordo tra le parti”, questo al fine di sottolineare la prevalenza della volontà delle parti sociali, rispetto alla forma, di prevedere per tutto il 2011 i benefici.

In conclusione, la legge rimanda ai contratti collettivi di secondo livello che raccolgono la volontà delle parti, e poiché queste si sono accordate per l’applicazione della detassazione per tutto il 2011, ne deriva che tutte le erogazioni di somme intervenute nell’anno godranno del beneficio.

martedì 12 aprile 2011

Decorrenza dell’astensione obbligatoria in caso di parto prematuro

Corte Costituzionale, sentenza 04 aprile 2011, n. 116


In seguito alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 del D.Lgs. n. 151/2001sollevata dal Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, la Corte Costituzionale, con la sentenza suindicata, ne ha stabilito l’incostituzionalità.

Il caso in questione riguardava una lavoratrice che a seguito di un parto prematuro aveva chiesto di utilizzare il periodo di astensione obbligatoria a partire dalle dimissioni del figlio dalla struttura ospedaliera.

La Corte Costituzionale ha stabilito l’illegittimità della norma suindicata nella parte in cui non permette, in caso di parto prematuro con ricovero del neonato in struttura ospedaliera, che la madre possa fruire del congedo obbligatorio che le spetta “a far tempo dalla data d’ingresso del bambino nella casa famiglia”.

Licenziamento illegittimo per attività lavorativa svolta durante il congedo parentale

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7021/2011 ha sancito l’illegittimità del licenziamento per giusta causa del dipendente che ha svolto attività lavorativa presso altro datore nel corso del congedo parentale.

Sebbene la decisione possa apparire un po’ curiosa, il caso in questione riguarda un lavoratore che durante il congedo parentale ha prestato per 4 giorni attività lavorativa presso un’azienda concorrente a quella presso cui è assunto, vedendosi per questo comminato il licenziamento per giusta causa.

La Suprema Corte, in raccordo con il Tribunale d’appello, ha stabilito l’illegittimità del licenziamento ritenendo che non può considerarsi leso il vincolo fiduciario alla base di ogni rapporto di lavoro dal momento che la prestazione svolta durante il congedo parentale è stata breve ed occasionale, dovendosi, inoltre, tenere in considerazione anche la necessità del lavoratore di percepire una retribuzione che è esclusa nell’aspettativa parentale.

La Corte, inoltre, precisa che l’obbligo di fedeltà viene meno solo nel caso in cui l’attività prestata preveda l’utilizzo del bagaglio di conoscenze acquisite presso il datore di lavoro.

Commissione Nazionale Casse Edili, Comunicato 31 marzo 2011

La Commissione Nazionale Casse edili chiarito il trattamento economico per le giornate del 17 marzo ed il 25 aprile.

Nello specifico, l’ente ha comunicato che alla festività del 17 marzo viene esteso il medesimo trattamento economico relativo alla festività del 4 novembre.

Inoltre, le imprese sono tenute ad effettuare i versamenti alla Cassa Edile relativi agli accantonamenti ed i contributi relativi alle due festività del 25 aprile: la Liberazione ed il Lunedì dell’Angelo.

lunedì 11 aprile 2011

Proroga termini del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

D.P.C.M. 25 marzo 2011

Attraverso il D.P.C.M. sono stati prorogati al 31 dicembre 2011 alcuni termini riguardanti disposizioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Nello specifico la proroga, motivata sostanzialmente dalla particolare congiuntura economica, riguarda:

- la disposizione in tema di disciplina del lavoro occasionale di tipo accessorio (art. 70, c. 1 e 1 bis, D.Lgs. n. 276/2003) al fine di assicurare per tutto il 2011 gli interventi a sostegno del reddito e garantire l’occupazione occasionale;

- le disposizioni relative all’incremento dell’indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori qualificati sospesi e per gli apprendisti (art. 19, c. 1 e 1 ter, D.L. n. 185/2008, convertito in L. n. 2/2009) al fine di continuare a garantire loro un trattamento di sostegno al reddito che equivalga a quello spettante ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga;

- la possibilità di adeguare le norme che disciplinano i Fondi di Solidarietà di quei settori non coperti da CIG mediante decreto di natura non regolamentare (art. 1-bis, c. 1, D.L. n. 78/2009, convertito in L. n. 102/2009)

Dichiarazioni di responsabilità: proroga termine di trasmissione a giugno 2011

La trasmissione delle dichiarazioni di responsabilità da parte dei titolari di prestazioni assistenziali per:

- l’accertamento della permanenza del requisito relativo alla condizione di ricovero;
- titolari di indennità di accompagnamento;
- titolari di indennità di frequenza;
- titolari di assegno sociale e AS sostitutivo di invalidità civile;
- titolari di assegno mensile agli invalidi civili parziali
- titolari di assegno sociale/pensione sociale e AS/PS sostitutivi d’invalidità civile;

il termine per la trasmissione dal 31 marzo è stato prorogato al 31 giugno 2011.

Esclusione dalla base imponibile contributiva delle somme versate a casse di assistenza sanitaria avente esclusivamente fine assistenziale

Attraverso l’interpello n. 14/2011 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto al quesito sollevato dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro riguardante chiarimenti in merito all’esclusione, o meno, dalla base imponibile contributiva delle somme versate a Casse di assistenza sanitaria le quali, seppure eroghino prestazioni assistenziali in virtù di accordi collettivi, non operano negli specifici ambiti di intervento previsti dal Decreto del Ministero della salute (ex art. 51 TUIR).

Il Ministero ha risposto al quesito in questione affermando che i contributi versati alle Casse suindicate “non possono beneficiare dell’esenzione rilevante sul versante fiscale, trovando invece applicazione la sola esclusione dall’imponibile contributivo di cui all’art. 6, c. 4, lett. f), D.Lgs. n. 314/1997”.

Ai sensi dell’art. 6, c. 4, lett. f), D.Lgs. n. 314/1997, infatti, è prevista l’esclusione dalla base imponibile contributiva proprio delle somme in questione, mentre il regime di esclusione sia ai fini contributivi che fiscali delle somme versate dai datori o dai lavoratori, e richiamato dall’interpellante (ex art. 51, c. 2, lett. a), TUIR), si riferisce solo ai versamenti effettuati a favore degli enti e delle casse che operano negli ambiti di intervento stabiliti con Ministero della Salute.

Per cui le casse non operanti nei settori d’intervento di cui all’art. 51 TUIR non beneficiano dell’esenzione rilevante sul versante fiscale ma solo su quello contributivo.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Interpello, 8 marzo 2011, n. 14

sabato 9 aprile 2011

Risarcimento del danno a seguito di demansionamento per riorganizzazione

Il pregiudizio subito dal lavoratore a causa di demansionamento per riorganizzazione non implica necessariamente il risarcimento del danno da parte del datore di lavoro. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 5237/2011 in linea con un pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui il risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale subito dal lavoratore a causa di dimensionamento o dequalificazione è riconosciuto solo a seguito di specifica allegazione probatoria sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo da parte del lavoratore.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso di un dipendente presentato al fine di ottenere il risarcimento del danno subito in seguito a demansionamento, a causa del quale denunciava, nello specifico, di aver subito un danno alla vita di relazione, compromissione della capacità di ricorrere nei rapporti sociali ed economici, danno da perdita di professionalità, danno patrimoniale.
Già il giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso, mentre il giudice d’appello condannava l’azienda che, dunque, ricorreva per Cassazione che cassava la sentenza di condanna al risarcimento.

La qualifica della mansione assegnata al lavoratore costituisce un proprio diritto soggettivo in connessione con cui l’ordinamento sancisce il divieto di demansionamento (art. 2013 c.c.) la cui violazione costituisce un inadempimento datoriale che legittima il lavoratore a richiedere il risarcimento del danno (Cass. n. 21673/2005).
Tuttavia, nel corso del tempo, la giurisprudenza ha stabilito che il risarcimento del danno in questione non è automatico ma è calibrato alla valutazione della situazione e delle prove presentate dal lavoratore a sostegno del pregiudizio che ritiene di aver subito.

Corte di Cassazione, sentenza 4 marzo 2011, n. 5237

Pignoramento verso terzi

Agenzia delle Entrate, Circolare 2 marzo 2011, n. 8

L’Agenzia delle Entrate, con Circ. n. 8/2011, è intervenuta a fornire chiarimenti in seguito a quanto stabilito dalla cd Manovra estiva in materia di pignoramento presso terzi.

La norma ha previsto che in caso di somme liquidate con pignoramento presso terzi, quest’ultimi, a prescindere dalla categoria reddituale a cui appartiene il credito oggetto di tutela, devono sempre effettuare una ritenuta del 20% a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal creditore pignoratizio.

L’Agenzia ha fornito importanti istruzioni operative:

 la ritenuta a titolo d’acconto va effettuata solo nei confronti di creditori soggetti a IRPEF, sono esclusi, per cui, gli enti e le società soggette a IRES;
 il terzo erogatore deve essere un sostituto d’imposta;
 la somma costituisca per sua natura reddito da assoggettare a ritenuta alla fonte.
Se il creditore pignoratizio dichiari che trattasi di somme non assoggettabili ad IRPEF, ovvero sono solo in parte imponibili poiché di diversa natura, il terzo erogatore è legittimato a corrispondere le somme in questione senza assoggettarle a tassazione, ovvero di assoggettare solo la parte imponibile.

Per quanto riguarda i soggetti chiamati in causa:

 il creditore deve indicare nella dichiarazione dei redditi le somme percepite in seguito a pignoramento e le ritenute subite.
Il creditore, nelle ipotesi in cui le somme si riferiscono a redditi da lavoro dipendente o assimilati, può chiedere al proprio datore che le ritenute siano considerate in sede di conguaglio fiscale presentando la certificazione rilasciata dal terzo erogatore.

 il terzo erogatore/sostituto d’imposta:
 è tenuto ad operare la ritenuta a titolo d’acconto pari al 20%;
 versare l’importo nel modello F24 con il codice tributo 1049;
 provvede a comunicare al debitore le somme erogate e le ritenute operate;
 consegna apposita certificazione annuale al creditore pignoratizio;
 riporta nel modello 770 le somme erogate, indipendentemente dall’assoggettamento a ritenuta d’acconto.
Nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta sia anche debitore è tenuto ad indicare nel modello 770 i dati relativi al creditore pignoratizio e la natura delle somme oggetto del debito.

giovedì 7 aprile 2011

La responsabilità del datore di lavoro in caso di danno alla salute

Corte di Cassazione, sentenza 02/02/2011, n. 2464


La recente sentenza n. 2464/2011 emessa dalla Corte di Cassazione riguarda la materia della sicurezza sul lavoro e della responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087.

I Giudici stabiliscono che ai fini di accertare la responsabilità del datore di lavoro per il danno alla salute subito dal lavoratore, grava sul lavoratore stesso l’onere di provare che il danno derivi dall’attività lavorativa svolta, ovvero della nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’uno e l’altro elemento.

Dal suo canto, invece, il datore di lavoro ha l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per evitare il verificarsi del danno subito dal lavoratore

Trattamento fiscale e previdenziale per le collaborazioni tipiche ed atipiche

Il legislatore tributario ha distinto le collaborazioni tipiche da quelle atipiche procedendo alla puntuale identificazione delle prime, facendo rientrare le restanti nel generico concetto di “atipiche”. Queste due diverse categorie di rapporti di lavoro sono assoggettati a diverso trattamento fiscale e previdenziale.

Rientrano nella definizione di “collaborazioni tipiche” gli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedia e simili, la partecipazione a collegi e commissioni.

Ai sensi dell’art. 50 del TUIR, i compensi derivanti da questa attività sono assimilati a quelli da lavoro dipendenti, purché essi non rientrino nell’oggetto della professione esercitata. Per cui, se tali uffici o collaborazioni non rientrano tra le mansioni tipiche della professione esercitata dal collaboratore il reddito è trattato al pari del reddito da lavoro subordinato; al contrario, se rientrano tra le mansioni proprie della professione esercitata, il trattamento fiscale sarà correlato al reddito di natura professionale. In quest’ultimo caso il professionista è tenuto ad emettere una propria notula o parcella a fronte del compenso percepito con assoggettamento del corrispettivo a ritenuta pari al 20%, per cui il compenso è soggetto a tassazione secondo le regole previste dall’art. 53 TUIR.

A livello previdenziale, se le mansioni non rientrano nella professione occorre scontare la contribuzione alla gestione separata, al contrario detti redditi saranno oggetto di contribuzione verso le relative casse professionali.

Le “collaborazioni atipiche” comprendono per esclusione tutte quelle tipologie contrattuali che non sono ricomprese in quelle tipiche (co.co.pro. – co.co.co. - mini co.co.co.) e rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ex art. 49 TUIR) a cui si applicano le disposizioni dell’art. 51 che disciplina la determinazione del reddito da lavoro dipendente. Anche per questi redditi vale il principio di cassa per gli emolumenti ricevuti entro il 12 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.

Tali compensi vengono, inoltre, assoggettati alle regole sui fing benefit ed alle determinazioni in tema di trasferta

Sistema di deleghe per la trasmissione telematica della documentazione previdenziale

L’INPS, con Circolare n. 28/2011, ha annunciato che a decorrere dalle denunce contributive relative al periodo di paga aprile 2011 sarà operativo il nuovo sistema di deleghe, il cui utilizzo per aziende e professionisti diventa obbligatorio per l’assolvimento degli adempimenti previdenziali nei confronti dell’Istituto.
Tutto il sistema si basa sul sistema di autenticazione attraverso Carta Nazionale dei Servizio (CSN) ovvero attraverso il maggiormente consolidato sistema che utilizza il codice PIN, il quale coincide con il codice fiscale del soggetto che ne permette il riconoscimento presso l’Istituto.
E’ possibile per le aziende delegare uno o più dipendenti, ovvero professionisti abilitati, all’assolvimento degli adempimenti per via telematica.
In caso di delega ad un proprio dipendente, il datore di lavoro dovrà:

• richiedere il proprio PIN o CNS, qualora ne sia sprovvisto;
• effettuare l’autenticazione al sito www.inps.it;
• usare l’apposita applicazione per attribuire le “sub-abilitazioni” ad operare ai propri dipendenti, i quali, a loro volta, dovranno essere dotati di un proprio PIN.

Nel caso gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti (ex art. 1, L. 12/1979) siano svolti da professionisti abilitati ai sensi di legge (consulenti del lavoro, avvocati e procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali) in nome e per conto dei datori di lavoro, è necessario che questi soggetti, per poter procedere all’invio telematico, si dotino di esplicite deleghe rese per iscritto dal delegante. Gli adempimenti da effettuare da parte del professionista autorizzato sono:

• richiedere attraverso il sito www.inps.it il codice PIN o CNS;
• accede alla sezione gestione deleghe e compilare il testo con i propri dati e con quelli del delegante;
• dopo aver stampato la delega e averla fatta firmare al delegante, deve ricollegarsi al sito INPS, sezione deleghe e valida deleghe, dichiarando sotto la propria responsabilità l’avvenuta sottoscrizione da parte del delegante. L’intermediario è tenuto a conservare la delega per 5 anni successivi e ad esibirla su richiesta.

Inoltre, in caso di gruppi di imprese, le società controllate o collegate possono delegare la Società capogruppo all’assolvimento degli adempimenti previdenziali, ovvero questa può delegare una società del proprio gruppo, sempre attraverso il sistema di deleghe. Lo stesso per i consorzi di società cooperative, che possono delegare una società consorziata, ovvero i datori di lavoro agricoli che possono delegare allo svolgimento degli adempimenti previdenziali, oltre agli intermediari previsti dalla legge, professionisti iscritti agli albi di periti agrari e degli agrotecnici.

Licenziamento illegittimo per mancato assolvimento dell’onere della prova da parte del datore

La Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza n. 6375/2011 ha rigettato il ricorso presentato da una datrice di lavoro che ha impugnato la sentenza d’appello emessa dalla Corte d’appello di Torino la quale confermava la sentenza di primo grado del Tribunale di Alba che dichiarava illegittimo il licenziamento che la suddetta aveva comminato ad un suo dipendente.

La datrice aveva dapprima disposto una contestazione disciplinare, poi intimato il licenziamento ad un suo lavoratore per aver tenuto un comportamento incompatibile con la verosimile sussistenza di uno stato patologico a seguito di un infortunio (distorsione alla caviglia) , nonché di aver tenuto una condotta pregiudizievole per una rapido ed efficace recupero della propria integrità fisica.
Il lavoratore aveva impugnato il licenziamento dichiarato, infatti, illegittimo dal Tribunale di primo grado, che condannava la datrice alla reintegrazione e al risarcimento del danno, sentenza confermata dal giudice d’appello e dalla Corte di Cassazione.

La Suprema Corte, confermando le sentenze di primo e secondo grado che dichiarano illegittimo il licenziamento, afferma che risultano ingiustificati i dubbi sollevati dalla datrice riguardo i comportamenti tenuti dal dipendente durante lo stato morboso, poiché la stessa non ha richiesto una visita di controllo (ex art. 5, L. n. 300/70) “come avrebbe potuto o dovuto al fine di contestare lo stato di inabilità lavorativa”, non assolvendo, dunque, l’onere della prova gravante sul datore di lavoro in materia di giustificazione del licenziamento.


Cassazione Civile, Sez. Lavoro, sentenza 21/03/2011, n. 6375

martedì 5 aprile 2011

Dipendenti pubblici: prorogato il termine per esercitare l’opzione per il TFR

Nell’accordo sottoscritto il 29/03/2011 tra l’ARAN e le confederazioni sindacali, è stato prorogato il termine per esercitare l’opzione riguardante il passaggio dal trattamento di fine servizio (TFS) al trattamento di fine rapporto (TFR) dal 31/12/2010 al 31/12/2015.

Per cui i dipendenti pubblici hanno ancora 5 anni di tempo per decidere circa la scelta da effettuare.

L’opzione si eserciterà, in ogni caso, attraverso la sottoscrizione del modulo di adesione al fondo pensione.

INPDAP, nota operativa 30/03/2011, n. 16

Responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio sul lavoro

La sentenza n. 4656/2011 emessa dalla suprema Corte riguarda la responsabilità del datore di lavoro in relazione agli infortuni sul lavoro dei propri dipendenti.

La sentenza stabilisce che in caso di infortunio, il datore è responsabile non solo quando ometta di adottare le idonee misure protettive, ma anche “quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente”, per cui risulta responsabile anche in caso di mancata vigilanza circa l’utilizzo delle idonee misure protettive.

Resta ferma la necessaria valutazione anche dell’eventuale concorso di colpa del lavoratore, che viene ritenuta causa esclusiva dell’evento qualora la sua condotta presenti i caratteri “dell’abnormità, dell’ opinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed ad alle direttive ricevute”.

Corte di Cassazione, sentenza 25/02/2011, n. 4656

APPALTI: LA RESPONSABILITA' SOLIDALE

DECRETO “MILLEPROROGHE”: IL REGIME TRANSITORIO PER LA DILAZIONE DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO

IL DL MILLEPROROGHE
Diventa più facile la dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo secondo l'art. 2, comma 20, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, più noto come “D.L. mille proroghe”. Secondo il citato Decreto infatti, il mancato pagamento della prima rata ovvero, successivamente, di due rate, non comporta la decadenza dal beneficio del pagamento rateale ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 ma bensì la possibilità di poter usufruire di un'ulteriore dilazione fino a settantadue mesi, sempre che il debitore si trovi (potendolo dimostrare) in situazione di difficoltà.
Non si tratta di una norma «a regime», ma soltanto di una disposizione transitoria per chi beneficia di una o più dilazioni concesse fino alla data del 27 febbraio 2011.
LA DILAZIONE DEL PAGAMENTO
Se il contribuente si trova in una situazione di temporanea o obiettiva difficoltà, l'agente della riscossione può concedere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad una massimo di 72 rate mensili.
La valutazione della situazione di disagio economico-finanziario è demandata all'agente della riscossione che ha notificato la cartella di pagamento senza che, peraltro, la norma abbia precisato quali sono i vincoli specifici da osservare nell'istruttoria della pratica che si conclude con l'accoglimento della richiesta ovvero con un formale rifiuto nel quale sono indicate le ragioni che ostano alla concessione della rateazione.
REQUISITI SOGGETTIVI
Il beneficio in questione non è riservato a tutti ma ha per oggetto soltanto le rateazioni che sono state concesse entro il 27 febbraio 2011.
Dal beneficio, pertanto, sono esclusi:
1. i debitori che non hanno pagato soltanto una delle rate successive alla prima;

2. le dilazioni concesse dopo il 27 febbraio 2011;

3. le istanze di proroga presentate ma non comprovate dal temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta alla base della concessione della prima rateazione.
In pratica, il beneficio è riservato solo ed esclusivamente a favore del debitore che non ha pagato la prima rata oppure che, pur avendo eseguito il primo versamento, ha omesso il pagamento di due rate successive. In qualsiasi caso, va data dimostrazione del peggioramento delle obiettive condizioni di difficoltà.
REQUISITI OGGETTIVI
L'oggetto della richiesta di rateazione è rappresentato dal tributo o contributo iscritto a ruolo, dagli interessi per ritardato pagamento, dalla sanzione, dall'aggio spettante all'agente della riscossione e dalle spese di notifica della cartella di pagamento nonché, eventualmente, se l'istanza è presentata dopo il sessantesimo giorno successivo alla data di notifica, gli interessi di mora e le spese per la procedura di riscossione coattiva
La disposizione non ha per oggetto soltanto i tributi erariali (cioè IRPEF, IRES, IVA, IRAP, ecc.) ma anche quelli locali (ad esempio l'ICI) nonché i contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS, i premi INAIL e, più in generale, tutte quelle entrate che sono gestite dall'agente della riscossione, purché oggetto di pagamento rateale.
Lo stato di peggioramento della situazione economico-finanziaria, a titolo esemplificativo, può avere per oggetto:
1. la sopravvenuta carenza di liquidità finanziaria;

2. l'aggravamento dello stato di crisi aziendale (ad esempio, per situazione del mercato, crisi economica settoriale o locale, riorganizzazione, carenza di liquidità);
3. contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie, anche per sopravvenute situazioni debitorie di tributi o contributi o per esigenze familiari (ad esempio, lo stato di malattia, un intervento chirurgico di costo notevole);

4. precaria situazione reddituale (ad esempio, la messa in cassa integrazione).
ESCLUSIONI
Non è possibile chiedere la rateazione (e, quindi, usufruire della norma) per i debiti che derivano da:
1. disposizioni previste dall'ordinamento comunitario (ad esempio, il recupero di partite derivanti dai «tipi modello RAS» iscritte per agevolazioni dichiarate illegittime, quali gli aiuti di Stato, dall'Unione europea);

2. procedure di riscossione spontanea a mezzo ruolo di cui all'art. 32, comma 1, lett. a) e b), del D.Lgs. n. 46/1999, su richiesta del debitore;

3. tributi locali inseriti nei cd. «GIA»;

4. ruoli rateizzati sin dall'origine (ad esempio, quelli emessi dall'INPS ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999).

lunedì 4 aprile 2011

Se l'impresa è estinta accertamento solo ai soci

In caso di società estinta, l'avviso di accertamento è nullo se notificato al liquidatore «in qualità di ultimo legale rappresentante», anziché ai soci, nei limiti delle proprie quote.

È questo il principio sancito nella sentenza n. 94/03/11 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano.

La pronuncia ha precisato che la cancellazione dal registro delle imprese determina l'estinzione della società, con la conseguente perdita dei poteri rappresentativi dei liquidatori e degli amministratori i quali, pertanto, non possono stare in giudizio.

Una volta estinta la società, dunque, l'ufficio non può notificare l'avviso di accertamento all'ex liquidatore, ma soltanto ai soci fino a concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.

Questo deriva dall'articolo 2495 del Codice Civile, secondo cui la cancellazione della società dal registro delle imprese determina automaticamente l'estinzione della stessa ed eventuali creditori, dopo tale estinzione, possono rivalersi esclusivamente nei confronti dei soci della società e nei limiti delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, ovvero del liquidatore se ad esso è imputabile il mancato pagamento.

Inoltre, la domanda dei creditori può essere notificata, sempre ai soci o al liquidatore, presso la sede sociale se ciò avviene entro un anno dalla cessazione della società.

L'orientamento dei giudici milanesi trova conferma, in altre pronunce di merito e legittimità.
In particolare, le Sezioni Unite della Cassazione, con le sentenze nn. 4060, 4061 e 4062 del 22 febbraio 2010, hanno stabilito che la cancellazione della società dal registro delle imprese determina la cessazione della stessa, e dunque l'estinzione, indipendentemente da creditori (pubblici e privati) non soddisfatti, e che tale previsione vale oltre che per le
cancellazioni avvenute prima del 1° gennaio 2004, anche per tutti i tipi di società, e dunque anche quelle di persone.

da "il sole 24ore" 4/4/2011

NOTIFICA DEL VERBALE UNICO: CHIARIMENTI DEL MINISTERO

Con l’articolo 33 del Collegato Lavoro (legge n. 183 del 2010) sono state introdotte importanti novità in materia di procedure ispettive e di verbalizzazione degli illeciti.

In particolare, il Legislatore ha previsto la redazione di un «unico verbale di accertamento e notificazione» che contenga tutti i provvedimenti di natura amministrativa che scaturiscono dalla definizione dell’ispezione, siano questi dei provvedimenti di diffida ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 124 del 2004 - peraltro interamente sostituito dallo stesso
articolo 33 del Collegato - o di ammissione al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell’articolo 16 della Legge n. 689 del 1981.

Sul c.d. verbale unico il Ministero del Lavoro si è già espresso, fornendo i primi necessari chiarimenti e la relativa modulistica, con la circolare n. 41/2010.

Ora, invece, con la circolare 28 marzo 2011, n. 10, si fa il punto sugli effetti della notifica del verbale in relazione ai suoi contenuti, argomento non proprio semplice da inquadrare dal momento che nello stesso devono trovare posto provvedimenti - per l’appunto diffida e ammissione al pagamento in misura ridotta - sottoposti a differenti termini di scadenza.

Il Ministero vuole chiarire, in particolare, come vada individuato il dies a quo dal quale comincia a decorrere il termine per il pagamento delle sanzioni in misura ridotta (60 giorni), ex art. 16 della Legge n. 689 del 1981, qualora con il verbale unico siano irrogate sanzioni relative sia ad illeciti oggetto di diffida sia ad illeciti non diffidabili.

Attraverso un'interpretazione quasi letterale del contenuto dell’articolo 33, comma 5, del Collegato - secondo cui il verbale unico produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati «ove da parte del trasgressore o dell’obbligato in solido non sia stata fornita prova al personale ispettivo dell’avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme previste» - il Ministero chiarisce che detto termine di 60 giorni decorre necessariamente dallo spirare del termine di 45 giorni concesso per estinguere gli (altri) illeciti diffidati.

In altri termini, qualora nel verbale unico si provveda contestualmente, per taluni illeciti, a diffidare il trasgressore e, per altri illeciti, a richiedere il pagamento delle relative sanzioni in misura ridotta, il termine di 60 giorni previsto dal citato articolo 16 della Legge n. 689 del 1981 «decorre necessariamente dalla scadenza dei termini già individuati dal
Legislatore del Collegato Lavoro ai fini dell'ottemperanza alla diffida e del relativo pagamento degli importi in misura minima (45 giorni in tutto ovvero 15 giorni nelle ipotesi in cui trova applicazione la c.d. diffida ora per allora)».


da «Guida al lavoro», 8 aprile 2011, n. 15

ACCERTAMENTO ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE

La gestione antieconomica dell'azienda è censurabile dal Fisco. Sempre più spesso gli uffici, considerando antieconomiche determinate scelte imprenditoriali, rettificano la dichiarazione, in base al principio secondo cui chiunque svolga un'attività economica è indotto a ridurre i costi o a massimizzare i ricavi, a parità delle altre condizioni.
In concreto i verificatori, nonostante non scoprano violazioni alla normativa fiscale, durante il controllo si rendono conto che alcune operazioni e scelte non appaiono improntate a criteri di economicità con la conseguenza che:
a) ritengono i relativi costi sostenuti (se si tratta di acquisti) in tutto o in parte non deducibili in quanto non inerenti;
b) contestano maggiori ricavi se le operazioni considerate non economiche sono quelle attive.
L'Agenzia nel 2008 con una nota interna (n. 55440) ha segnalato agli uffici che i comportamenti palesemente antieconomici possono configurarsi sia con l'eccessività di componenti negativi, sia con l'immotivata compressione
di componenti positivi di reddito.

Secondo l'Agenzia in sede di contestazione e in particolare sotto il profilo dell'iter logico argomentativo, a una condotta ritenuta antieconomica corrisponde un ribaltamento dell'onere della prova sul contribuente il quale, ove non riesca a giustificare la propria condotta, si vedrà riprendere a tassazione il componente negativo di reddito dedotto (o parte di esso) ovvero il componente positivo di reddito non dichiarato (o parzialmente dichiarato).

La direttiva ricorda infine che i rilievi sull'antieconomicità comportano anche il recupero dell'IVA sui maggiori componenti positivi di reddito (IVA dovuta) o minori componenti negativi di reddito (IVA indebitamente detratta).

Il Sole 24 ORE di Lunedì 4 aprile 2011

Contestazione e notificazione del verbale unico

La circolare n. 10/2011 emessa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha ad oggetto il cd. verbale unico di accertamento che, ai sensi della normativa in vigore (art. 33, c. 5, L. n. 183/2010) “produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali sia stato notificato all’efficacia della notificazione”.

Il Ministero è intervenuto in merito all’individuazione del dies a quo dal quale comincia a decorrere il termine di 60 giorni per il pagamento delle sanzioni in misura ridotta (ex art. 16, L. n. 689/1981) nell’ipotesi in cui attraverso il verbale, per alcuni illeciti si perviene a diffidare il trasgressore, mentre per altri si richiede il pagamento delle relative sanzioni in misura ridotta.

La Circolare specifica che il termine di 60 giorni comincia a “decorrere necessariamente dalla scadenza dei termini già individuati dal Legislatore del Collegato lavoro ai fini dell’ottemperanza alla diffida e del relativo pagamento degli importi in misura minima”, nello specifico 45 giorni in tutto, ovvero 15 giorni nelle ipotesi in cui trova applicazione la diffida cd. ora per allora.

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Circolare 28/03/2011, n. 10

Gli obblighi di diligenza, correttezza e buona fede del lavoratore nel caso di malattia

Nella sentenza suindicata la Suprema Corte ribadisce che il “principio di diligenza, correttezza e buona fede impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge”.

Da ciò deriva che le parti devono astenersi da comportamenti che possono ledere l’interesse dell’altra alla corretta esecuzione del contratto.

La Corte sottolinea che, come noto, lo stato di malattia del lavoratore è tutelato dalle disposizioni contrattuali e dalla legge in quanto non sia imputabile alla condotta volontaria del lavoratore.

Coniugando tale disciplina con i principi di diligenza, correttezza e buona fede, ne deriva che incombe sui lavoratori l’obbligo di curarsi diligentemente durante la malattia, al fine di non pregiudicare la guarigione ritardando la ripresa del lavoro, ma anche quello di evitare di ammalarsi esponendosi a rischi a cui è connessa un’elevata probabilità di cadere in uno stato morboso.


Corte di Cassazione, sentenza 25 gennaio 2011, n. 1699

Assunzioni obbligatorie per le pubbliche amministrazioni:interpretazione alla L. n. 407/98.

L. 11 marzo 2011, n. 25

Il Parlamento attraverso la L. n. 25/2011 ha fornito interpretazione autentica circa l’art. 1, c. 2, della L. n. 407/1998 che disciplina l’applicazione delle assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili.

La novella stabilisce che l’articolo suindicato deve essere interpretato nel senso che “il superamento della quota di riserva di cui all’art. 18, c. 2, L. 12 marzo 1999, n. 68 , deve in ogni caso avvenire, per le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l’anno di riferimento e che resta comunque ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 3, L. n. 68/1999, e successive modificazioni, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva in quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili (”.

Va chiarito che:

- la quota di riserva (art. 18, c. 2, L. 12 marzo 1999, n. 68) si riferisce agli orfani e ai coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché ai coniugi e ai figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763. Tale quota è pari ad un'unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti;
- i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili nella seguente misura: a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti; b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti (art. 3, L. n. 68/1999).

La norma, in vigore dal 9 aprile p.v., riguarda esclusivamente le pubbliche amministrazioni.

venerdì 1 aprile 2011

Imprese assicuratrici, istituito il Fondo di solidarietà

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 30 marzo 2011, il decreto del Ministero del Lavoro n. 33 del 21.1.2011 concernente il Regolamento per l’istituzione del “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici”.

Il Fondo ha lo scopo di attuare, nei confronti dei lavoratori delle imprese cui si applica il contratto collettivo di settore, interventi che, nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione e/o di situazioni di crisi, o di rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro:

a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità;
b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.
Il Fondo provvede in via ordinaria:
1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o comunitari;
2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente.
In via straordinaria, il Fondo provvede all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne per un periodo massimo di 60 mesi fino alla maturazione dei requisiti per la pensione INPS. Detto assegno sarà, altresì, erogato nel periodo intercorrente tra la suddetta maturazione e la data di decorrenza dell'erogazione della pensione INPS, escluso, per quest'ultimo periodo, il versamento della contribuzione correlata.

I soggetti interessati devono versare al Fonod un contributo ordinario dello 0,50% (di cui 0,375% a carico datore di lavoro e 0,125% a carico lavoratore). E' inoltre dovuto un contributo addizionale a carico datore di lavoro nella misura non superiore all'1,50% in caso di fruizione dei programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale oppure di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa.

Ministero Lavoro - Decreto 21/01/2011 n. 33- G.U. n. 73 del 30/03/2011

Inail, i valori per calcolare i premi 2011

L’Inail, con la circolare n. 21 del 24 marzo 2011, ha diramato i dati, rivalutati per il 2011, dei premi assicurativi ordinari, dei premi speciali unitari nonché il minimale e il massimale di rendita.

Come di consueto, l’INAIL ha predisposto la circolare che fornisce i dati necessari per il corretto calcolo del premio assicurativo dovuto all’Istituto assicuratore. Nello specifico, pertanto, si comunicano per il 2011, considerata la variazione percentuale calcolata dall’ISTAT pari allo 1,6%,

- i limiti minimi di retribuzione giornaliera: € 44,95
- il limite minimo giornaliero rapportato a mese nell'ipotesi di 26 giorni lavorativi mensili: € 44,49
- il minimale giornaliero e retribuzioni convenzionali in genere: € 24,72
- lavoratori con contratto part-time: se l'orario normale è di 40 ore settimanali, la retribuzione oraria minimale per l' anno 2011 risulta pari a € 6,67
- lavoratori dell'area dirigenziale: dal 1° luglio 2010, l'imponibile orario (€ 89,49 : 8), giornaliero (€ 26.847,60 : 300) e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi:
Oraria: € 11,19
Giornaliera: € 89,49
Mensile: € 2.2.37,30
- lavoratori parasubordinati: dal 1° luglio 2010, i limiti minimo e massimo dell'imponibile mensile (€ 14.456,40 : 12; € 26.847,60 : 12) corrispondono ai seguenti importi: Minimo € 1.204,70 e massimo mensile € 2.237,30
- prestazioni occasionali: dal 1° luglio 2010, i limiti minimo e massimo dell'imponibile giornaliero (€ 14.456,40 : 300; € 26.847,60 : 300) e mensile (€ 14.456,40 : 12; € 26.847,60 : 12) corrispondono ai seguenti importi:

Minimo e massimo giornaliero: € 48,19 - € 89,49

Minimo e massimo mensile: € 1.204,70 - € 2.237,30.

La circolare INAIL fornisce, infine, anche i valori dei premi speciali unitari e per il calcolo dell’indennità per inabilità temporanea assoluta e delle rendite per inabilità permanente ed ai superstiti.