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venerdì 19 novembre 2010

Lavoro occasionale accessorio: chiarimenti dell ‘INAIL

L’I.N.A.I.L., con note 9 settembre 2010, n. 6464, nota 4 novembre 2010, n.7969 e n. 8181/2010, ha fornito precisazioni in merito alle prestazioni rese con lavoro occasionale accessorio.

In primis l’Istituto ha chiarito a fronte di prestazioni di lavoro accessorio eseguite in modo frazionato ma ripetuto in un dato arco temporale, ossia in corrispondenza dei fine settimana, a giorni alterni e nella settimana o a settimane alterne nell’arco di uno o più mesi, la comunicazione che il committente deve effettuare all’I.N.A.I.L. deve essere resa prima dell’inizio della prestazione e deve indicare l’intero arco temporale in cui si intende ricorrere al lavoro occasionale accessorio del prestatore.

Pertanto, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare un’unica comunicazione preventiva di lavoro occasionale e non più una pluralità di comunicazioni a seguito della chiamata del lavoratore. In ogni caso per i committenti di lavoro occasionale accessorio vige l’obbligo di indicare nella comunicazione preventiva prestazioni di durata non maggiore di trenta giorni.

Qualora dovesse mutare la durata complessiva – ivi compresa la data di inizio e fine della prestazione – oggetto della comunicazione preventiva, il committente potrà effettuare la comunicazione di variazione.

Inoltre, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei committenti lo stesso ha provveduto a:

- adeguare la tabella dei codici di lavoro occasionale accessorio ai nuovi tracciati concordati con INPS in relazione alle diverse tipologie di committente;
- rielaborare nuovi modelli di fax che i committenti dovranno utilizzare per effettuare la comunicazione preventiva di cui sopra.

Da ultimo, l’istituto ha chiarito che il valore del voucher erogato a fronte della prestazione occasionale accessoria, non corrisponde necessariamente a un’ora di lavoro. Di fatto, dal punto di vista retributivo, non esiste alcun riferimento normativo che correli il valore dei buoni ad un parametro orario, pertanto, la determinazione del compenso è lasciata all’autonomia delle parti che potranno rapportarlo ad un’unità temporale ovvero al raggiungimento di un risultato.

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