L’INPS fornisce chiarimenti in merito alla possibilità che un’azienda, che abbia già fruito di un periodo di CIGO e di un successivo periodo di CIGS, possa chiedere senza soluzione di continuità un ulteriore periodo di cassa integrazione ordinaria.
In vero, l’Istituto ha affermato che è possibile accogliere l’istanza di CIGO senza soluzione di continuità qualora sussistano tutti i presupposti previsti dalla legge e nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla legge.
Tale principio era stato già enunciato dall’INPS con un precedente messaggio n. 6990 del 27 marzo 2009, che aveva chiarito che “nei casi di richiesta di C.i.g.o. seguita da un periodo di C.i.g.s., è possibile accogliere l'istanza di C.i.g.o., o ritenere legittima l'autorizzazione già concessa, anche se la ditta non ha ripreso l'attività produttiva prima di ricorrere alle integrazioni salariali straordinarie, e ciò indipendentemente dalla causale (ristrutturazione, crisi, ecc.) relativa a queste ultime basandosi tali prestazioni su presupposti differenti, e ben potendosi essere mutata o aggravata nel corso della sospensione la situazione su cui era fondata l'autorizzazione di C.i.g.o.”.
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