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lunedì 15 novembre 2010

Collegato lavoro: novità per la conciliazione e l’arbitrato

L’articolo 31 della la Legge 4 novembre 2010 , n. 183, il legislatore ha modificato gli articoli del codice di procedura civile afferenti la procedura di conciliazione ed arbitrato.

Con la nuova formulazione dell’articolo 410 del codice di procedura civile tutte le conciliazioni in materia di lavoro diventano facoltative, ad eccezione del tentativo proposto con solo riferimento ai rapporti di lavoro certificati. Di fatto le parti potranno richiedere il tentativo di conciliazione, ovvero adire immediatamente l’autorità giudiziaria.

In secondo luogo, la facoltà di adesione al tentativo di conciliazione è estesa anche alla controparte: infatti, ‘SE la controparte INTENDE ACCETTARE la procedura di conciliazione, deposita presso la commissione di conciliazione, entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale.

Ove ciò non avvenga, ciascuna delle parti è libera di adire l’autorità giudiziaria’.

Da ultimo, il Collegato Lavoro prevede un sistema di arbitrato non soltanto rimesso all’autonomia collettiva, ma anche a quella individuale. Sono infatti previste diverse modalità di acceso alla suddetta procedura, tutte volontarie:

- In sede di conciliazione, le parti possono già affidare alla commissione il mandato a decidere la controversia in via arbitrale;
- Le parti possono avvalersi delle procedure di arbitrato e conciliazione previste dalla contrattazione collettiva;
- Le parti possono avvalersi della nuova procedura di arbitrato irrituale.

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