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giovedì 4 novembre 2010

INFORTUNIO E DANNO DA MORTE IMMEDIATA

La Corte di Cassazione, con sentenza 7 giugno 2010, n. 13672, ha ribadito che in caso di infortunio sul lavoro, dal quale sia seguita dopo breve tempo la morte del lavoratore, è risarcibile al lavoratore, ed è quindi trasmissibile ‘jure hereditatis’, il c.d. danno tanatologico o da morte immediata.
La caratteristica principale di questa tipologia di danno deve essere individuata nell’elemento dell’immediatezza, tale da far presumere che la morte sia, ragionevolmente, diretta conseguenza della lesione provocata dall’infortunio, non essendo intervenute altre eventuali ragioni per il decesso.
In vero, il diritto al risarcimento, sotto il profilo del danno morale, risulta già entrato a far parte del patrimonio del lavoratore al momento della morte, poiché la brevità del periodo di sopravvivenza del lavoratore alle lesioni subite non esclude che la vittima abbia potuto percepire le conseguenze catastrofiche delle lesioni subite e patire sofferenza.
Pertanto, il risarcimento del danno subito dal lavoratore va ricondotto alla sola dimensione del danno morale – e non è riconducibile alla nozione di danno biologico contenuta nell’articolo 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 – “a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima che assiste allo spegnersi della propria vita”.

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