Con provvedimento direttoriale del 25 ottobre 2010 sono state disciplinate le modalità di attuazione dell'obbligo di invio all'Agenzia delle entrate dell'impronta dell'archivio informatico dei documenti rilevanti ai fini tributari oggetto di conservazione ai sensi dell'art. 5 del D.M. 23 gennaio 2004, recante le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto.
Il responsabile della conservazione «leggera» dei file deve trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate l'impronta digitale dell'archivio informatico dei documenti fiscalmente rilevanti esclusivamente tramite il canale Entratel o Fisconline (a seconda delle caratteristiche del soggetto che effettua l'adempimento) ovvero tramite gli intermediari abilitati entro il quarto mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi; in questo senso i contribuenti che creeranno l'archivio informatico dei documenti relativi al periodo d'imposta 2010 dovranno comunicarne l'impronta entro gennaio 2012.
Per gli anni d'imposta precedenti al 2010, i contribuenti che hanno proceduto a conservare i documenti rilevanti ai fini tributari con modalità digitale dovranno trasmettere le comunicazioni sempre entro gennaio 2012
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