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venerdì 26 novembre 2010

LICENZIAMENTO PER IL SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO

Con sentenza del 13 luglio 2010, n. 16421, la Corte di Cassazione ha ribadito che in caso di superamento del periodo di comporto “Qualora l’atto di intimazione del licenziamento non precisi le assenze in base alle quali sia ritenuto superato il periodo di conservazione del posto di lavoro, il lavoratore ha la facoltà di chiedere al datore di lavoro di specificare tale aspetto fattuale delle ragioni del licenziamento, e solo nel caso di non ottemperanza con le modalità di legge a tale richiesta, delle assenze non contestate non può tenersi conto ai fini della verifica del superamento del periodo di comporto’.

Ne consegue la legittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto se alla mancata indicazione dei giorni di superamento del periodo di conservazione del posto corrisponde la mancata richiesta delle motivazioni del recesso del datore di lavoro.


Corte di Cassazione n. 16421 del 13 luglio 2010

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