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giovedì 4 novembre 2010

IMPRESA FAMILIARE TRA CONVIVENTI: LA SUBORDINAZIONE NON è MAI PRESUNTA

Con sentenza 2 agosto 2010 n. 17992, la Corte di Cassazione ha stabilito che nell’ambito dell’impresa familiare, anche laddove “non operi presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative rese tra persone legate da vincoli di parentela o affinità, la parte che faccia valere diritti derivanti dal rapporto lavorativo ha comunque l’obbligo di dimostrarne gli effetti costitutivi, con particolare riferimento a quelli inerenti l’onerosità e la subordinazione”.
Di fatto, ove la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative viene meno fra persone legate da vincoli di parentela o affinità per l’accertato difetto della convivenza degli interessati, non opera una presunzione dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Pertanto, la parte che faccia valere diritti derivanti da tale rapporto ha comunque l’obbligo di dimostrare, con prova precisa e rigorosa, l’esistenza di tutti gli elementi costitutivi, in particolare, i requisiti di subordinazione e onerosità.

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