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venerdì 19 novembre 2010

Aiuti per l’occupazione - Lavoro congruo al posto della Cigs

Sole24 del 19 novembre 2010

Il disegno di legge di stabilità, ora all’esame della Camera, prevede che gli aiuti per l’occupazione introdotti, in via sperimentale e in scadenza a dicembre, saranno prorogati.

Il Decreto Legge n. 185 del 2008, articolo 19, stabilisce che il lavoratore, per incassare qualsiasi prestazione di sostegno al reddito, deve dichiararsi disponibile:

• ad accettare un lavoro congruo: tale obbligo riguarda chi ha perso il lavoro e coloro che, per effetto della cessazione totale o parziale dell'impresa, sono destinatari della Cigs oppure sono stati licenziati e percepiscono la mobilità o la disoccupazione;

• a un percorso di riqualificazione professionale: tale obbligo sussiste in capo a chi ha perso il lavoro oppure stato sospeso (ad esempio i beneficiari di Cig, mobilità e trattamento equivalente, disoccupazione nonché i lavoratori a progetto beneficiari dell'una tantum per fine contratto).

Un lavoro può essere definito congruo, richiamando il Decreto Legge n, 249/90, quando:

• il nuovo lavoro prevede una retribuzione anche più bassa, ma non oltre il 20%, rispetto a quello delle mansioni di provenienza;
• il luogo di lavoro (o della formazione) non deve trovarsi a più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o deve essere raggiungibile mediamente in 80 minuti, con i mezzi di trasporto pubblici.

Gli obblighi vengono meno nei casi di impossibilità derivante da documentata forza maggiore, congedi parentali, maternità.

L'offerta di lavoro congruo deve essere spedita per posta, consegnata a mano o inoltrata tramite Pec e la dichiarazione di disponibilità va resa su un modello reperibile nel sito dell'Inps e non rilasciato dal centro per l’Impiego (modello di dichiarazione della disponibilità al lavoro).

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