Sole24 del 19 novembre 2010
Il disegno di legge di stabilità, ora all’esame della Camera, prevede che gli aiuti per l’occupazione introdotti, in via sperimentale e in scadenza a dicembre, saranno prorogati.
Il Decreto Legge n. 185 del 2008, articolo 19, stabilisce che il lavoratore, per incassare qualsiasi prestazione di sostegno al reddito, deve dichiararsi disponibile:
• ad accettare un lavoro congruo: tale obbligo riguarda chi ha perso il lavoro e coloro che, per effetto della cessazione totale o parziale dell'impresa, sono destinatari della Cigs oppure sono stati licenziati e percepiscono la mobilità o la disoccupazione;
• a un percorso di riqualificazione professionale: tale obbligo sussiste in capo a chi ha perso il lavoro oppure stato sospeso (ad esempio i beneficiari di Cig, mobilità e trattamento equivalente, disoccupazione nonché i lavoratori a progetto beneficiari dell'una tantum per fine contratto).
Un lavoro può essere definito congruo, richiamando il Decreto Legge n, 249/90, quando:
• il nuovo lavoro prevede una retribuzione anche più bassa, ma non oltre il 20%, rispetto a quello delle mansioni di provenienza;
• il luogo di lavoro (o della formazione) non deve trovarsi a più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o deve essere raggiungibile mediamente in 80 minuti, con i mezzi di trasporto pubblici.
Gli obblighi vengono meno nei casi di impossibilità derivante da documentata forza maggiore, congedi parentali, maternità.
L'offerta di lavoro congruo deve essere spedita per posta, consegnata a mano o inoltrata tramite Pec e la dichiarazione di disponibilità va resa su un modello reperibile nel sito dell'Inps e non rilasciato dal centro per l’Impiego (modello di dichiarazione della disponibilità al lavoro).
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