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mercoledì 28 maggio 2008

COMUNICAZIONI INFORTUNI – NOVITA’ IMPORTANTI

Le comunicazioni all'INAIL degli infortuni di almeno 1 giorno non dovranno più essere effettuate, in quanto il Ministero del Lavoro ha integralmente revocato l'operatività di quest'obbligo sino a quando sarà attuato il nuovo Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (S.I.N.P.) previsto dal nuovo T.U. in materia di sicurezza del lavoro.

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venerdì 23 maggio 2008

venerdì 16 maggio 2008

Sicurezza sul lavoro: varato il decreto con le nuove disposizioni in materia

varato il decreto che regola e ridefinisce il D. LGS. 626/94

Il Governo in materia di sicurezza del lavoro ill 6 marzo 2008 ha approvato lo schema di DL di attuazione della legge n. 123/2007.

Sintesi delle nuove disposizioni del decreto Lgs 626/94:

I punti di forza del provvedimento sono:
§ estensione delle norme sulla sicurezza a tutti i lavoratori, a prescindere dalla tipologia contrattuale: anche nei confronti di lavoratori parasubordinati e lavoratori autonomi;
§ adeguamento del DLGS n. 626/1994 ai mutamenti tecnologici ed organizzativi delle imprese, al fine di aumentare l’efficacia delle prescrizioni tecniche previste dalla legge;
§ nuova formulazione del regime sanzionatorio;
§ maggiore importanza dell’informazione e buone prassi in materia di sicurezza, nonché più efficacia delle iniziative di formazione...

(versione completa sul sito www.cassoneassociati.it)

SICUREZZA SUL LAVORO

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30/4/2008 il Testo Unico sicurezza, ovvero il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008. Il provvedimento abroga le più importanti normative in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, ad esempio: D. Lgs. 626/94, DPR 547/55, DPR 303/56, D. Lgs. 493/96, D. Lgs. 494/96.
Il nuovo decreto entrerà in vigore il 15 MAGGIO 2008 per la parte relativa agli aspetti generali; per gli adempimenti di cui agli artt. 17/28 l’entrata in vigore è posticipata al 29/7/2008 (valutazione rischi, ecc)
Il provvedimento è decisamente ampio e complesso: costituito da 306 articoli, 13 Titoli e 51 Allegati, pertanto Tre Ci ha quindi organizzato:

INCONTRO INFORMATIVO


MERCOLEDI’ 4 GIUGNO 2008 – ore 18.00

LARGO BUFFONI 3 – GALLARATE

Tra le principali novità del testo, si segnalano:- ampliamento del campo di applicazione (oggettivo e soggettivo); esempi: lavoratori autonomi, lavoratori a domicilio, imprese famigliari (art. 21) , volontariato, stagisti, ecc
- art. 2: definizioni: sono state ampliate e inserite numerose nuove definizioni;
- art. 25: obbligo di consegna della documentazione sanitaria al dipendente che cessa il rapporto di lavoro;
- Informazione e formazione obbligatoria per DIRIGENTI, PREPOSTI (art. 15);
- Individuazione degli obblighi di sicurezza per DIRIGENTI E PREPOSTI;
- art. 16: delega di funzioni (limiti e condizioni);
- art. 18: comunicazione all’INAIL dei dati relativi agli infortuni che comportino un’assenza di almeno 1 giorno (anziché 3 gg );
- inasprimento delle sanzioni.


La partecipazione è gratuita. E’ obbligatoria l’iscrizione: inviare e-mail di conferma: info@treciservizitecnici.com OPPURE FAX 0331 784691 oppure telefonare allo 0331 214722.

Il modello 730/2008: il calendario delle scadenze

Le scadenze previste:

Assistito:

il 30 aprile consegna al datore di lavoro che presta assistenza fiscale diretta: il mod. 730; il mod. 730 -1 (destinazione dell’8 e del 5 per mille).
Il 31 maggio consegna al CAF o a un professionista abilitato: il mod. 730; il mod. 730-1 (destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille). Il contribuente deve esibire al CAF o al professionista abilitato la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità di dati esposti nel mod. 730.
Il 30 settembre comunica al datore di lavoro (sostituto d'imposta) l’eventuale riduzione dell’ammontare della seconda o unica rata IRPEF.
Il 25 ottobre consegna l’eventuale dichiarazione integrativa, rivolgendosi a un CAF o a un professionista abilitato, anche in caso di assistenza prestata in precedenza dal sostituto, qualora dal mod. 730 originario siano riscontrati errori che non incidono sulla determinazione dell’imposta ovvero la cui correzione determini a favore del contribuente un rimborso o un minor debito.


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In vista della dichiarazione dei redditi

In vista delle prossime dichiarazioni dei redditi, vediamo alcune formalità che possono interessare chi legge.

Beni ceduti gratuitamente alle onlus

La disciplina delle cessioni gratuite alle onlus dei beni alla cui produzione e al cui scambio è diretta l’attività d’impresa, diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici, di cui all’art. 13, comma 3, del D.Lgs n. 460/97, è stata modificata dall’art. 1, comma 130, della L. n. 244/2007. La nuova disciplina è efficace a decorrere dall’1.1.2008.Con la circolare 26.3.2008, n. 26, l’Agenzia delle entrate ne chiarisce le modalità applicative e gli adempimenti posti a carico dell’impresa donante e della onlus beneficiaria...

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Sconti contributivi solo con il Durc

La fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale è subordinata al possesso da parte dal datore di lavoro del documento unico di regolarità contributiva (Durc). Lo ricorda l’Inps con la circolare n. 51 del 18 aprile scorso, con la quale interviene per fornire le modalità da seguire per l’applicazione delle nuove disposizioni introdotte dalla Finanziaria 2007, pienamente operative dal 1° gennaio 2008.
Con la circolare, l’Inps istituisce un nuovo obbligo (non previsto dalla norma di riferimento) e cioè l’invio di un modulo (vedi box nella pagina seguente) che deve essere presentato prima di beneficiare delle agevolazioni contributive.
Le aziende che hanno in corso l’utilizzo di benefici contribuitivi devono presentare il modulo (anche in modalità on line) entro il prossimo 19 maggio...

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Istruzioni per l’uso del modello 730/08

Con la circolare n. 36/E del 9 aprile 2008, l’Agenzia delle entrate illustra le modalità per le operazioni di assistenza fiscale prestata dai datori di lavoro, dai caf per i lavoratori dipendenti e da un professionista abilitato, relativa ai redditi dell’anno 2007 da dichiarare con il modello 730/2008.

Contribuenti che possono utilizzare il modello 730

I contribuenti che abbiano un sostituto d’imposta che può effettuare le operazioni nei tempi previsti possono utilizzare il modello 730/2007 a condizione che siano:

– lavoratori dipendenti e i pensionati;

– soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente, quali il trattamento di integrazione salariale e l’indennità di mobilità; ...

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Istruzioni per la stabilizzazione dei co.co.pro.

Con la circolare n. 8 del 31 marzo, il Ministero del lavoro si occupa della proroga al 30 settembre 2008 della possibilità di stabilizzare i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa “fittizi” trasformandoli, mediante accordo sindacale, in contratti di lavoro subordinato.

Contenuto degli accordi sindacali

L’art. 1, comma 1203, della L. n. 296/2006 stabilisce che gli accordi sindacali “promuovono la trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato”. Da ciò si evince che detti accordi provvedono sia ad individuare la platea dei destinatari del processo di trasformazione che le tipologie contrattuali, pur sempre riconducibili a rapporti di lavoro subordinato, cui è possibile fare ricorso. ...

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Lavoro a progetto e pensionati d'anzianità

Il pensionato di anzianità è soggetto alla normativa della collaborazione coordinata e continuativa a progetto fino al compimento del 65° anno di età. Dopo tale età il pensionato di anzianità si trasforma in pensionato di vecchiaia e quindi, secondo quanto stabilisce il decreto legislativo n. 276/2003, può rimanere collaboratore coordinato e continuativo ma senza avere necessariamente un progetto.
Lo ha ribadito il Ministero del lavoro nell’interpello n. 8 del 26 marzo 2008.Ai sensi dell’articolo 61, comma 3, decreto legislativo n. 276/2003, sono escluse dal campo di applicazione della disciplina del lavoro a progetto le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi Albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 276/2003, nonché i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal Coni, come individuate e disciplinate dall’articolo 90, legge n. 289/2002. ...
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sabato 10 maggio 2008

LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Sommario


1. Premessa
2. Disciplina precedente al D.Lgs. n. 368/2001: fattispecie consentite
3. Apposizione del termine
4. Divieti di apposizione del termine
5. Limiti quantitativi
6. Esclusioni e discipline specifiche
7. Proroga del termine
8. Prosecuzione del rapporto dopo la scadenza
9. Rinnovo del contratto
10. Trattamento economico e normativo
11. Criteri di computo
12. Formazione ed informazione
13. Diritto di precedenza
14. Discipline transitorie
15. Estinzione del rapporto.


1. Premessa
Il contratto di lavoro a tempo determinato dà luogo ad un rapporto di lavoro che si caratterizza per la preventiva determinazione della sua durata, estinguendosi automaticamente allo scadere del termine inizialmente fissato.
Il D.Lgs. n. 368 del 6 settembre 2001, in attuazione della Direttiva comunitaria 1999/70/CE del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, ha riformato interamente la disciplina dell'apposizione del termine al contratto di lavoro, abrogando la precedente normativa in materia (legge 18 aprile 1962, n. 230, l'art. 8-bis del D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, l'art. 23 della L. n. 56 del 28 febbraio 1987), nonchè tutte le disposizioni di legge comunque incompatibili e non espressamente richiamate nel decreto legislativo.
Non trattandosi di un contratto volto a favorire la continuità dell'occupazione, il legislatore del 1962, aveva affermato il principio in base al quale il rapporto di lavoro a termine era vietato, tranne nei casi tassativi indicati dalla legge e dai contratti collettivi.
Con il decreto legislativo n. 368, in vigore dal 24 ottobre 2001, cambia nettamente l'impostazione: il contratto a tempo determinato è di regola ammesso, salvo nei casi in cui è espressamente vietato. Pertanto, viene liberalizzato l'uso del contratto a termine che, in tal modo, non costituisce più un fatto eccezionale rispetto all'ordinaria assunzione con contratto a tempo indeterminato e sono solo previsti limiti quantitativi la cui individuazione è affidata ai contratti collettivi.
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