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venerdì 26 novembre 2010

IL TEMPO TUTA VA RETRIBUITO

Una recente sentenza della Corte di Cassazione, 10 settembre 2010, n. 19358, ha riconfermato un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale il tempo necessario per indossare gli abiti da lavoro, se è disposto dal datore di lavoro attraverso opportune indicazioni sul luogo ed il tempo di esecuzione, è considerato come lavorativo e pertanto va retribuito.

Secondo la Cassazione infatti, ‘ai fini di valutare se il tempo occorrente per indossare la divisa aziendale debba essere retribuito o meno, occorre far riferimento alla disciplina contrattuale specifica: in particolare, ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo ove indossare la divisa stessa, la relativa attività fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell’attività lavorativa e come tale non deve essere retribuita, mentre se tale operazione è diretta dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, rientra nel lavoro effettivo e di conseguenza il tempo ed il luogo di esecuzione, rientra nel lavoro effettivo e di conseguenza il tempo ad essa necessario deve essere retribuito’.

Di fatto nel rapporto di lavoro deve distinguersi ‘una fase finale, che soddisfa direttamente l'interesse del datore di lavoro, ed una fase preparatoria, relativa a prestazioni o attività accessorie e strumentali, da eseguire nell'ambito della disciplina d'impresa [art. 2104, comma 2, c.c.] ed autonomamente esigibili dal datore di lavoro il quale, ad esempio, può rifiutare la prestazione finale in difetto di quella preparatoria’.

Pertanto, ‘al tempo impiegato dal lavoratore per indossare gli abiti da lavoro deve corrispondere una retribuzione aggiuntiva’.

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