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giovedì 25 novembre 2010

Inps, regole univoche per la gestione dei crediti in fase amministrativa

L’Inps, con la circolare n. 148 del 24 novembre 2010, a seguito delle modifiche alla disciplina delle rateazioni definisce le linee guida per garantire l’uniformità dei comportamenti per la gestione delle domande di rateazione dei crediti in fase amministrativa.

L’Istituto precisa che le modifiche alla disciplina delle rateazioni illustrate nella circolare 106/2010, si applicano alle domande presentate a partire dal 3 agosto 2010.

Il contribuente che risulti essere già stato ammesso al pagamento rateale anteriormente al 3 agosto 2010, qualora presenti, dopo tale data, una nuova istanza per debiti maturati nel corso della precedente rateazione, potrà, sussistendo il requisito della regolarità nei versamenti rateali già scaduti, ottenere l’accoglimento della nuova rateazione in quanto la stessa, essendo presentata successivamente alla predetta data, è da considerarsi come prima richiesta in relazione alle nuove disposizioni.

Per la gestione dei crediti in fase amministrativa è necessario accertare che tutti i crediti iscritti a ruolo, ma non ancora notificati al contribuente con la cartella di pagamento, siano inseriti nella stessa domanda.

La presenza di ulteriori crediti per i quali non risulti essere stata richiesta la rateazione presso Equitalia, non impedisce l’accoglimento dell’istanza da parte dell’Istituto.

In merito alla fidejussione bancaria, al punto 5. della circolare 106/2010, è stato precisato che qualora il debito di cui si chiede la rateazione sia maturato nel corso di una precedente dilazione, sul presupposto che ciò preluda ad uno stato di insolvenza, la nuova rateazione potrà essere accolta subordinatamente alla prestazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

Se la domanda di dilazione è stata respinta per la mancanza di uno dei requisiti necessari all’accoglimento e, quindi, il piano di ammortamento non sia stato emesso, solo se il contribuente sia rientrato in possesso dei requisiti richiesti la seconda domanda di dilazione potrà essere accolta.

Con la circolare in commento l’Inps illustra gli effetti che si possono produrre, per effetto delle novità introdotte con la citata circolare n. 106 del 2010, con riferimento all’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria e ai fini del rilascio del DURC.

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