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lunedì 22 novembre 2010

PATTO DI PROVA - Forma del patto di prova

La forma scritta necessaria, a norma dell'articolo 2096 del Codice Civile, per il patto di assunzione in prova è richiesta ad substantiam, e tale essenziale requisito di forma, la cui mancanza comporta la nullità assoluta del patto di prova, deve sussistere sin dall'inizio del rapporto, senza alcuna possibilità di equipollenti o sanatorie, potendosi ammettere la non contestualità della sottoscrizione di entrambe le parti
prima della esecuzione del contratto, ma non anche la successiva documentazione della clausola verbalmente pattuita mediante la sottoscrizione, originariamente mancante, di una delle parti, atteso che ciò si risolverebbe nell'inammissibile convalida di un atto nullo, con sostanziale diminuzione della tutela del lavoratore.

Fonte: Corte di Cassazione, Sentenza 22/10/2010, n. 21758

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