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lunedì 29 novembre 2010

Lavoratori svantaggiati: pronto il piano Welfare to Work

L’INPS, con il messaggio n. 29925 del 29 novembre 2010, ha sintetizzato i principali aspetti dell’Azione di sistema Welfare to Work (WtoW), facendo, in particolare, riferimento agli interventi diretti di sostegno al reddito, a quelli erogati all'impresa che assume lavoratori svantaggiati, nonché alle erogazioni per la creazione di nuove imprese da parte dei predetti soggetti svantaggiati.

Il Programma Triennale denominato "Azione di sistema Welfare To Work", approvato dal Ministero del Lavoro, prevede un intervento strutturale (di "welfare to work", appunto) in considerazione dell'attuale crisi congiunturale, al fine di intervenire con misure di carattere integrato in grado di incidere sul mercato del lavoro italiano e di mettere in campo interventi volti a tutelare l'occupazione, con particolare attenzione ai soggetti più deboli maggiormente esposti alle ricadute della crisi (lavoratori espulsi o a rischio di espulsione dal sistema produttivo a seguito di crisi aziendale e/o occupazionali, inoccupati e disoccupati di lunga durata, ecc.).

per approfondimenti: www.assunzioniagevolate.info


Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Messaggio del 29 novembre 2010, n. 29925



Oggetto: piano di intervento nazionale "Azione di Sistema WELFARE TO WORK".

Disposizioni in materia di sussidi e incentivi rivolti a lavoratori appartenenti a categorie svantaggiate

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato il Programma Triennale denominato "Azione di sistema Welfare To Work" che prevede un intervento strutturale di "welfare to work" in considerazione dell'attuale crisi congiunturale al fine di intervenire con misure di carattere integrato in grado di incidere sul mercato del lavoro italiano e di mettere in campo interventi volti a tutelare l'occupazione, con particolare attenzione ai soggetti più deboli maggiormente esposti alle ricadute della crisi (lavoratori espulsi o a rischio di espulsione dal sistema produttivo a seguito di crisi aziendale e/o occupazionali, inoccupati e disoccupati di lunga durata, ecc.)

Con nota n. 14/0016615 del 30 giugno 2010 il Ministero in parola ha stabilito le linee guida in base alle quali l'INPS dovrà procedere - come già avvenuto per il Programma P.A.R.I. 2005 e PARI 2007 - al pagamento, in favore dei lavoratori svantaggiati che verranno individuati dalle Regioni, di sostegni al reddito mensili (denominati sussidi) e di incentivi, pari all'importo complessivo del sussidio, da erogare in due tranche.

L'importo e la durata dei sussidi mensili potranno essere differenziati da Regione a Regione e stabiliti nella Convenzione INPS-Regione in base alle singole progettazioni esecutive preventivamente approvate dal Ministero del Lavoro.

Con successivo messaggio verrà trasmessa la bozza di convenzione da stipulare con le Regioni.

Per l'attuazione del suddetto Piano di intervento il Ministero del Lavoro, con Decreto del 29 dicembre 2009, n. 130, ha ripartito, su base regionale, le risorse per agevolare gli interventi.

Di seguito si sintetizzano i principali aspetti dell'Azione di Sistema Welfare To Work (WtoW) evidenziando che per alcune disposizioni verranno richiamate quelle a suo tempo impartite per il precedente Programma P.A.R.I.

A) Sostegno al reddito

- Il contributo viene erogato al lavoratore svantaggiato - che abbia aderito al piano di inserimento o al patto di servizio al fine di accompagnare le azioni connesse al reimpiego - in tranche mensili per un importo e per la durata stabiliti nelle singole progettazioni esecutive - preventivamente approvate dal Ministero del Lavoro - per il tempo necessario alla conclusione del percorso di inserimento e, comunque, per un periodo non superiore a 10 mesi.
- Destinatari sono i soggetti svantaggiati che verranno nominativamente individuati dalle Regioni e dalle stesse comunicati direttamente alla rispettiva Sede Regionale dell'INPS con il supporto tecnico di Italia Lavoro S.p.A.
- La Sede regionale INPS provvederà a sventagliare i suddetti dati alle Sedi territorialmente competenti ad erogare al beneficiario il sostegno in parola.
- I nominativi dei soggetti da indennizzare, pertanto, non verranno trasmessi da Italia Lavoro S.p.A. a questa Direzione Centrale (come avveniva per i precedenti sostegni al reddito) ma saranno trasmessi direttamente dalle Regioni (o Provincie) alle rispettive Sedi Regionali avvalendosi del supporto di Italia Lavoro S.p.A.(in qualità di agenzia tecnica del Ministero del Lavoro).
- Analogo sistema dovrà essere seguito in caso di variazioni rilevanti ai fini dell'eventuale sospensione o decadenza dal sussidio.
- In caso di situazioni difformi da quanto comunicato dalle Regioni attraverso gli elenchi nominativi le stesse dovranno essere tempestivamente segnalate alla Sede Regionale che ne curerà l'inoltro all'Ente Regione.
- Il sostegno in parola è incompatibile con la percezione di altri sussidi legati allo stato di disoccupazione o di inoccupazione e/o di altri trattamenti previdenziali o assistenziali di natura similare. I destinatari dell'Azione di sistema che siano percettori di una delle sopra indicate indennità potranno iniziare a percepire il sostegno WtoW a far tempo dal primo giorno successivo alla scadenza dell'indennità di cui sono titolari, con conseguente slittamento - unica eccezione - dell'arco temporale di fruibilità del sostegno, ossia senza riduzione del numero massimo di mensilità stabilite dalla Regione e indicate nella Convenzione INPS-Regione.

A tal proposito il Ministero ha stabilito, altresì, che in ogni caso l'ammontare del sostegno mensile da erogare non può essere superiore all'ultima mensilità del sussidio percepito dal lavoratore a titolo di indennità legato allo stato di disoccupazione o inoccupazione.

Nel caso si verificasse tale ipotesi il sostegno al reddito non potrà essere messo in pagamento e la situazione dovrà essere tempestivamente segnalata alla Sede Regionale che provvederà a darne comunicazione all'Ente Regione/Provincia autonoma.

- Il sostegno è compatibile con altri redditi da lavoro dipendente e/o autonomo purchè il reddito del lavoratore interessato resti comunque entro i limiti previsti dalla legge per il mantenimento dello stato di disoccupazione. Pertanto, i soggetti beneficiari del sussidio, qualora si prospetti l'occasione di essere assunti con contratto di lavoro a tempo determinato nell'arco temporale di partecipazione all'Azione di Sistema WtoW, possono fruire di un periodo di sospensione con corrispondente sospensione del sussidio.

Alla conclusione del rapporto di lavoro, se l'Azione di Sistema WtoW è ancora in corso (31.12.2011) essi possono riprendere il percorso di inserimento e percepire il sussidio per i mesi restanti, ossia, detraendo dal limite massimo stabilito quelli già percepiti a titolo di sussidio e i mesi corrispondenti alla durata del rapporto di lavoro.

Come già previsto per altri interventi (v. msg. 13525 del 12 giugno 2008.) le somme eventualmente non percepite a causa dei periodi di sospensione vengono recuperate - alla scadenza dell'arco temporale fissato per la fruizione del sostegno in unica soluzione e semprechè il soggetto abbia conservato lo stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione (v. precedente sostegno - msg. n. 8513/2008).

Le Sedi pertanto, potranno sospendere i beneficiari dalla percezione del sussidio mensile, reinserire gli stessi nell'Azione di Sistema WtoW e liquidare gli eventuali periodi di sospensione esclusivamente allo scadere dell'Azione e sulla base dell'elenco dei beneficiari individuati esclusivamente dalla Regione.

Nei casi in cui la Sede dovesse rilevare situazioni apparentemente in contrasto con il diritto a percepire il sostegno mensile, dovrà sospendere, in via cautelativa, il pagamento del sussidio e segnalare tempestivamente tale situazione alla Sede Regionale.

- Il sostegno non può essere riconosciuto in caso di titolarità di pensione di vecchiaia, di anzianità e di inabilità. Può essere, invece, riconosciuto ai titolari di trattamenti di reversibilità, di assegni di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, di assegni e pensioni di invalidità civile.
- Durante la percezione del sostegno mensile, non è configurabile l'ipotesi di assenza per malattia mentre, per quanto riguarda l'astensione obbligatoria per maternità, si conferma che, in caso di assenza intervenuta dopo l'avviamento all'Azione di Sistema in parola, alla lavoratrice spetta l'erogazione del sostegno per l'intera durata di fruizione dello stesso (v. msg. n. 17830/2007).
B) Assunzione del lavoratore durante la percezione del sussidio

Nel caso in cui un'azienda assuma un soggetto avente titolo a percepire il sussidio, gli importi mensili non ancora maturati dall'interessato alla data di assunzione verranno riconosciuti all'azienda stessa, a condizione che si tratti di un contratto:
- a tempo indeterminato, di apprendistato ovvero a tempo determinato, purché superiore a 12 mesi;
- con orario pari o superiore a 20 ore settimanali.

Il sussidio spetta anche all'azienda che ha assunto precedentemente il lavoratore "svantaggiato" con contratto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore ai 12 mesi nelle seguenti ipotesi:
- trasformazione della predetta tipologia contrattuale in contratto a tempo indeterminato;
- stipula con il medesimo soggetto, senza soluzione di continuità, di un nuovo contratto a tempo determinato la cui durata, considerato il precedente rapporto di lavoro del soggetto, dovrà far conseguire allo stesso un periodo di impiego superiore a 12 mesi.
L'incentivo è corrisposto dall'Inps in unica soluzione in sede di conguaglio dei contributi dovuti dall'azienda relativamente ai propri lavoratori dipendenti.
Qualora il rapporto di lavoro si interrompa nel corso dei primi dodici mesi dall'assunzione per licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'azienda dovrà restituire il 100% del beneficio, mentre in caso di dimissioni del lavoratore l'azienda dovrà restituire il 50% del beneficio.

In caso di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, trattandosi di fatti non imputabili al datore di lavoro, l'impresa che ha percepito il beneficio dovrà restituire i ratei limitatamente al periodo successivo al licenziamento.

Gli incentivi riconosciuti all'azienda sono compatibili con eventuali benefici contributivi, connessi al particolare tipo di assunzione effettuata, previsti dalla normativa vigente.

Con separato messaggio saranno fornite le istruzioni amministrative e di composizione del flusso Uniemens per l'effettiva fruizione degli incentivi.

C) Contributo alla creazione d'impresa
Al lavoratore "svantaggiato" privo di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito , che intenda intraprendere un'attività lavorativa autonoma, individuale o associata, ovvero associarsi in cooperativa, spetta il sostegno di cui al punto A).

L'importo complessivo previsto nelle progettazioni regionali può essere erogato in due tranche di pari importo al lordo delle eventuali ritenute fiscali.

I nominativi dei lavoratori aventi diritto a percepire l'incentivo dovranno essere comunicati dalle Regioni alla rispettiva Sede Regionale INPS, corredati di tutti i dati necessari.

Nel caso in cui un lavoratore, dopo aver intrapreso un percorso formativo con relativa percezione del sussidio mensile, decida, contrariamente a quanto dichiarato inizialmente, di procedere alla creazione di impresa in forma autonoma, individuale o associata, ovvero di associarsi in cooperativa e chieda la concessione dello specifico contributo, dall'importo della somma erogabile a tale titolo (importo massimo stabilito in Convenzione) dovranno essere detratte le somme da lui già percepite a titolo di sussidio mensile.

D) Controlli e procedure di pagamento
Come già più volte evidenziato, i nominativi dei soggetti destinatari del contributo (con pagamenti mensili ovvero in due tranche) verranno individuati dalla competente Regione trasmessi direttamente alla Direzione Regionale INPS (con il supporto di Italia Lavoro S.p.A) che, a sua volta, ne curerà l'inoltro alle Sedi territorialmente competenti.

Identico sistema di comunicazione dovrà essere seguito per le variazioni rilevanti ai fini dell'eventuale sospensione o decadenza dal diritto del singolo lavoratore a continuare a percepire gli incentivi in parola.

In merito agli adempimenti procedurali si fa presente che verrà utilizzata la consueta procedura "DS non agricola", opportunamente modificata.

Da ultimo, si richiama nuovamente l'attenzione delle Sedi competenti sull'assoluta necessità, prima di procedere all'erogazione dei sopraindicati incentivi, di controllare attentamente che nessuno dei lavoratori inseriti negli elenchi trasmessi dalla Regione abbia in pagamento o abbia avuto titolo a percepire, nell'arco temporale cui sono riferiti detti incentivi, una indennità o sussidio legato allo stato di disoccupazione o di inoccupazione.

Le necessarie istruzioni contabili e procedurali saranno oggetto di successivo messaggio.

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