Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nn. 53343 e 53344 del 26 luglio 2010.
Il Ministero del Lavoro, con i Decreti n. 53343 e 53344 del 26 luglio 2010, ha dato attuazione alla Finanziaria 2010 in merito alla corresponsione alle aziende dei benefici previsti per l’assunzione di lavoratori titolari di disoccupazione ordinaria e speciale edile, con particolare riguardo ai lavoratori con più di 50 anni di età e almeno 35 anni di versamenti contributivi.
A tali provvidenze sono ammessi tutti i datori di lavoro che assumono lavoratori titolari dell’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali che abbiano compiuto almeno 50 anni di età o titolari dell’indennità speciale di disoccupazione edile.
Il beneficio spetta anche alle società cooperative per i soci con i quali si è istaurato o si istaura un rapporto di lavoro subordinato.
Il suddetto aiuto non spetta se:
• l’assunzione costituisca attuazione di un obbligo derivante dalla legge, dal contratto collettivo ovvero dal contratto individuale;
• nei sei mesi precedenti l’assunzione il datore di lavoro abbia provveduto ad effettuare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (quindi non soggettivo) o per riduzione di personale e/o, al momento dell’assunzione, abbia in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario di lavoro (qualsiasi, per il comma 134; connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, per il comma 151). Il divieto non opera se l’assunzione risulti finalizzata all’acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori licenziati o sospesi o in riduzione di orario;
• tra l’impresa che assume e il datore di lavoro da cui proviene il lavoratore (vale a dire datore che ha licenziato il lavoratore) vi sia sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero intercorrano rapporti di collegamento e controllo, se l’assunzione interviene nei sei mesi dal licenziamento.
In virtù di quanto stabilito dal Decreto n. 53343, il beneficio spetta se, alla data dell’assunzione, il lavoratore presenti congiuntamente i seguenti requisiti:
• abbia compiuto 50 anni;
• sia titolare dell’indennità di disoccupazione non agricola con i requisiti ordinari.
Qualora il beneficio venga richiesto alla trasformazione a tempo indeterminato nel 2010 di un contratto a termine già in essere, questo spetta se:
• il lavoratore era titolare dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari alla data dell’assunzione a tempo determinato;
• il lavoratore abbia compiuto 50 anni alla data della trasformazione del contratto.
La provvidenza prevista dall’articolo 2, comma 134 della Legge n. 191 del 2009, è pari all’applicazione della contribuzione prevista per gli apprendisti limitatamente all’anno 2010, pertanto sarà equivalente al 10%.
Nelle ipotesi di assunzione a tempo determinato il beneficio spetta per la durata del contratto e comunque non oltre il 31/12/2010; nell’ipotesi di trasformazione di un contratto a termine avvenuta nel 2010 (per i rapporti a termine istaurati ante 2010) il beneficio spetta dalla data di trasformazione fino al 31/12/2010; nell’ipotesi di assunzione a tempo determinato il beneficio è riconosciuto fino al 31/12/2010.
Relativamente al beneficio contributivo spettante per le assunzioni di lavoratori presenti nelle liste di mobilità e per i lavoratori disoccupati con almeno 35 anni di contributi, il decreto prevede applicazione della contribuzione del 10% fino alla data di maturazione, in capo al lavoratore, del diritto al pensionamento e, comunque, non oltre il 31/12/2010, per i seguenti soggetti:
• assunzioni a tempo indeterminato o determinato, pieno o parziale, effettuate nel 2010, di lavoratori in mobilità o beneficiari dell’indennità di disoccupazione non agricola con i requisiti ordinari che abbiano maturato almeno 35 anni di anzianità contributiva;
• assunzioni a tempo indeterminato o determinato, pieno o parziale, effettuate antecedentemente al 2010, di lavoratori in mobilità o beneficiari dell’indennità di disoccupazione non agricola con i requisiti ordinari che abbiano maturato almeno 35 anni di anzianità contributiva, purché, al momento dell’assunzione siano in mobilità o titolari dell’indennità di occupazione ordinaria o nel corso del 2010 abbiano maturato o matureranno i 35 anni di anzianità contributiva.
In rifermento all’incentivo all’occupazione di disoccupati ordinari e speciali edili, il Decreto n. 53344 stabilisce che tale agevolazione spetta:
• per le assunzioni a tempo pieno e indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.
• nel caso in cui il datore di lavoro trasformi nel corso dell'anno 2010 un contratto di lavoro a tempo determinato, comunque stipulato successivamente al 1° gennaio 2010, in contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Inoltre, l'incentivo spetta se, alla data dell'assunzione, il lavoratore sia titolare alternativamente:
• dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari;
• dell'indennità speciale di disoccupazione edile.
Al datore di lavoro spetta un incentivo mensile pari all'indennità che sarebbe spettata al lavoratore assunto, per ogni mensilità o quota di mensilità residue rispetto a quelle già percepite, con esclusione di quanto sarebbe stato riconosciuto a titolo di contribuzione figurativa.
L'importo dell'incentivo non può essere superiore alla retribuzione erogata al lavoratore interessato riferita al corrispondente mese dell'anno ed è erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali.
Il datore di lavoro, che intende chiedere il beneficio o l'incentivo di cui ai suddetti decreti, dovrà presentare apposita istanza all’INPS entro il mese successivo alla data di assunzione o della trasformazione, ovvero entro il mese successivo alla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, qualora le assunzioni o le trasformazioni non siano state effettuate precedentemente alla pubblicazione del presente decreto interministeriale.
Sarà l’INPS ha fornire le eventuali istruzioni operative e ad autorizzare l’applicazione delle provvidenze in esame al limite delle risorse finanziare stanziate per tale scopo.
I benefici e l’incentivazione previste dai suddetti Decreti Ministeriali sono tra loro cumulabili.
Inoltre, il sostegno previsto per l’assunzione di disoccupati ordinari e speciali edili è altresì cumulabile con le riduzioni contributive eventualmente spettanti in forza di normative vigenti.
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