Il vigente ordinamento in materia di diritto del lavoro dei soggetti disabili prevede una serie di meccanismi che permettono di operare un “collocamento mirato” del lavoratore disabile, ovvero di adeguare la disabilità di cui è affetto il lavoratore e le capacità lavorative dello stesso alle mansioni richieste dall’azienda. [Articolo 2, Legge 12 marzo 1999, n. 68].
Pertanto, la qualifica del lavoratore deve esser tale da poter contemperare le esigenze dell’impresa e del lavoratore. In particolare “la domanda di avviamento non può, in ragione delle esigenze da soddisfare, che risultare attualizzata dalla effettiva e specifica situazione aziendale nell’ambito della quale deve collocarsi la posizione lavorativa del disabile”.[Cassazione, sentenza 22 giugno 2010, n. 15058].
Inoltre, ai sensi dell’articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 67, a seguito di richiesta di assunzione da parte del datore di lavoro, gli uffici competenti devono avviare un lavoratore con qualifiche simili secondo l’ordine di graduatoria e previo addestramento o tirocinio da svolgere anche attraverso convenzioni lavorative con finalità formative.
Alla luce di quanto sopra una recente sentenza della Cassazione, la n. 15058 del 22 giugno 2010, ha legittimato il rifiuto espresso dal datore di lavoro di assumere un lavoratore disabile in possesso di qualifica diversa da quella richiesta nonché con qualifica simile, laddove però non sia stato eseguito il ‘previo addestramento’ o ‘tirocinio’ secondo le modalità previste dalla stessa legge 69/99.
Studio Professionale di Consulenza del lavoro. Ci occupiamo di amministrazione del personale ed elaborazione paghe e contributi. I nostri punti di forza sono la tecnologia e la competenza dei nostri collaboratori. Il nostro slogan: Produciamo qualità, non solo cedolini paga. Ci occupiamo di assistenza al datore di lavoro in sede di visita ispettiva e nelle controversie di lavoro.
Cerca nel blog
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento