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domenica 28 novembre 2010

DISOCCUPAZIONE DI ESPATRIATI IN PAESI UE: COME SI CALCOLA L'INDENNITÀ

per approfondire l'argomento DISOCCUPAZIONE, vai al sito:
www.disoccupazione.info

A differenza di quanto previsto dai vecchi regolamenti comunitari (attualmente applicabili solamente nei rapporti con Svizzera e Paesi dello Spazio Economico Europeo-SEE), in caso di esportabilità del diritto alla prestazione di disoccupazione, non è più previsto il pagamento per conto dello Stato in cui si è maturato il diritto alla prestazione.

La prestazione è pagata direttamente dall'istituzione competente, di regola quella di ultima occupazione, anche se l'interessato si reca in un altro Stato membro in cerca di lavoro.

In merito alle modalità di calcolo delle prestazioni, se la misura delle prestazioni di disoccupazione si deve stabilire sulla base dell'ammontare della retribuzione o del reddito professionale, occorre aver riguardo esclusivamente alla retribuzione o al reddito professionale percepiti dagli interessati nello Stato di ultima occupazione.

Pertanto nell'ipotesi in cui gli interessati abbiano prestato la loro ultima attività lavorativa in Italia e vi abbiano maturato il diritto alle prestazioni, gli uffici INPS calcolano in ogni caso le prestazioni in base alle retribuzioni corrispondenti ai soli periodi assicurativi italiani. Non hanno alcuna rilevanza le retribuzioni percepite per attività svolte in altri Stati, anche se i relativi periodi sono stati presi in considerazione e totalizzati per accertare il diritto alla prestazione di disoccupazione.

Fanno eccezione alla regola generale i lavoratori frontalieri per i quali, ai fini del calcolo delle prestazioni, l'istituzione del Paese di residenza tiene conto della retribuzione o del reddito professionale percepito dall'interessato nello Stato membro alla cui legislazione era soggetto nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma.


Per approfondimenti:

www.disoccupazione.info/DS-in-convenzione-con-gli-STATI-UE

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