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venerdì 31 dicembre 2010

INAIL: riduzione del tasso medio di tariffa in attesa della proroga

Inail nota del 22/12/2010

L’INAIL, con la nota del 22/12/2010, facendo seguito alla delibera 79/2010, ha precisato che in attesa della pubblicazione sulla G.U. del decreto di approvazione della predetta delibera, continuano ad applicarsi le disposizioni attualmente in vigore.

Pertanto, le aziende che hanno effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro possono presentare, entro il 31 gennaio 2011, l’istanza di riduzione del tasso medio di tariffa.

giovedì 30 dicembre 2010

Collegato Lavoro: novità in materia di impugnazioni

La Legge n. 183 del 2010 ha introdotto importanti novità in materia di impugnazione dei licenziamenti.
In vero, le disposizioni normative appaiono evidentemente finalizzate ad assicurare un giusto grado di certezza nel diritto del lavoro, evitando comportamenti giudiziari tesi esclusivamente a lucrare sull’entità del risarcimento nonché ad evitare la duplicazione di apparati sanzionatori.
L’art. 32 riscrive le disposizioni “storiche” dell’art. 6 della 604/66 poiché si è preferito operare su un corpo normativo già consolidato e già oggetto di numerose modifiche intervenute nel tempo, apportando le innovazioni del caso.

In particolare per impugnare correttamente un licenziamento un lavoratore dovrà:

- inoltrare entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, ovvero dalle sue motivazioni, un atto, anche stragiudiziale, idoneo ad esprimere la sua volontà anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso (fin qui rimane la situazione nota);
- avviare la successiva azione giudiziaria entro 270 giorni. Tale termine è sospeso in caso di tentativo di conciliazione o di soluzione arbitrale, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora detti tentativi non andassero a buon fine il lavoratore avrà soltanto ulteriori 60 giorni per procedere giudiziariamente.

E’ del tutto evidente che la norma consente di percorrere tempi più ragionevoli rispetto alle controversie per licenziamento, riducendo inoltre il rischio economico di causa in capo al datore di lavoro e imponendo quindi al lavoratore un’azione celere in sede giudiziaria.

La normativa previgente, infatti, prevedeva che, impugnato nei termini il licenziamento, la parte avesse 5 anni a disposizione per ricorrere al giudice.

La nuova disciplina è applicabile a tutte le forme di risoluzione del rapporto di lavoro, dipendente o a progetto, ritenute invalide. Bisogna seguire i nuovi termini per i licenziamenti nulli (es. discriminatori), inefficaci (privi di forma scritta) o annullabili (privi di giusta causa o giustificato motivo).

Stessa procedura se si vuole contestare un contratto a termine per illegittima definizione della durata, un trasferimento di sede, un trasferimento d’azienda ex art. 2112 cc, o, come accennato, se si vuole riqualificare un contratto di collaborazione come subordinato o contestarne la cessazione.

Si tratta chiaramente di situazioni disomogenee, nelle quali tuttavia il contenzioso potrebbe assumere risvolti temporali ed economici notevoli.

In buona sostanza, è applicabile il termine decadenziale dei 60 giorni seguito di 270 giorni per l’azione giudiziaria o la richiesta di arbitrato ovvero conciliazione.

GESTIONE COMMERCIANTI - a partecipazione minima alla S.r.l. non obbliga a versare i contributi

I soci lavoratori di una S.r.l. non sono tenuti a versare i contributi sui compensi nella gestione commercianti se hanno una partecipazione minima e non svolgono una vera attività imprenditoriale.

Nel quadro dei requisiti per l'iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, infatti, rispetto al titolare di una quota minima di una società a responsabilità limitata non può attribuirsi a questa sola circostanza ruolo determinante ai fini previdenziali.

L'iscrizione alla gestione speciale non è pertanto obbligatoria per il socio che lavora con carattere di abitualità e prevalenza, quando non ha alcuna responsabilità d'impresa, non riveste la carica di amministratore e la sua quota di partecipazione è modesta.

Il requisito previsto dalla legge non può quindi essere inteso in senso ampio come semplice partecipazione alla compagine sociale dal momento che, per ritenere necessaria l'iscrizione, deve risultare che il soggetto abbia un ruolo gestorio, anche di mero fatto, e che goda di facoltà d'iniziativa e di autonomia.

Fonte: Corte di Cassazione, Sentenza 9/12/2010, n. 24898

IL CONGUAGLIO DI FINE ANNO

Come noto, l’ordinamento vigente prevede che i datori di lavoro sostituti di imposta [articolo 23, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600], devono effettuare il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori corrisposti e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti ai sensi degli articoli 12,13 e 15 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917[ Articolo 23, comma 3. D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600].

Il suddetto conguaglio deve essere effettuato dal sostituto:

- Entro il 28 febbraio dell’anno successivo, ovvero
- Alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Inoltre, l’articolo 23, comma 4, del D.P.R. 600/1973 prevede il c.d. ‘conguaglio riepilogativo’ secondo il quale, ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno, il lavoratore dipendente sostituito può chiedere al proprio datore di lavoro sostituto, di tenere conto anche dei redditi da lavoro dipendente o assimilati, percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti.

Pertanto, entro il 12 gennaio dell’anno successivo a quello in cui i redditi di lavoro dipendente o assimilati sono stati percepiti, il lavoratore dovrà consegnare la certificazione unica [ovvero dichiarazione sostitutiva se il soggetto erogatore non è un sostituto] concernente i redditi da lavoro dipendente o assimilati, erogati da altri soggetti, comprensivi di quelli erogati da soggetti non obbligati ad operare ritenute.

In ogni caso, la suddetta disposizione non si applica nei confronti dei soggetti che corrispondono trattamenti pensionistici.

Qualora tra il datore di lavoro sostituto e il lavoratore intercorrano più rapporti di lavoro, in sede di conguaglio il sostituto dovrà tenere conto delle somme e dei valori complessivamente corrisposti al medesimo sostituito nel corso di diversi periodi lavorativi dell’anno, indipendentemente dal fatto che lo stesso lavoratore dipendente ne abbia fatto richiesta.

Al contrario, nell’ipotesi di conguaglio riepilogativo applicato nell’ipotesi di più rapporti di lavoro contestuali, si rileva la mancanza di riferimenti normativi circa la procedura che deve essere seguita dai sostituti di imposta.

Infine, è utile precisare che, in occasione della consegna di tale certificazione, il sostituito deve comunicare al sostituto d'imposta se, in ipotesi di incapienza della retribuzione rispetto alle ritenute complessive, intenda corrispondergli l'importo mancante ovvero se l'autorizza ad effettuare il prelievo sulle retribuzioni successive [ Articolo 23 comma 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600].

In entrambe le ipotesi, la scelta del dipendente deve essere fatta per iscritto e, nel caso in cui venga effettuato il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al 28 febbraio, sugli importi di cui è differito il pagamento (a decorrere dalle retribuzioni corrisposte dal mese di marzo) si applica l'interesse in ragione dello 0,50% mensile da trattenere e versare nei termini e con le modalità previste per le somme cui si riferisce.

1) IL CONGUAGLIO RIEPILOGATIVO DEI FRINGE BENEFIT

Ai sensi dell’articolo 51 del T.U.I.R., il reddito da lavoro dipendente da considerare per il calcolo delle imposte è costituito da ‘tutte le somme ed in valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione al rapporto di lavoro’ , al netto dei contributi a carico del lavoratore. Il suddetto reddito si considera percepito nel periodo di imposta, qualora sia corrisposto dal datore di lavoro entro il 12 gennaio del periodo di imposta successivo a quello cui si riferiscono.
Pertanto, ai sensi della suddetta disposizione, deve essere considerato reddito da lavoro dipendente:

- la retribuzione percepita dal lavoratore;
- le somme sostitutive del reddito [ indennità di maternità, malattia, mobilità, indennità corrisposte dall’Inail];
- compensi in natura ed erogazioni liberali;
- pensioni, assegni ad esse equiparate.

Ai fini della contribuzione I.R.P.E.F., l’ordinamento vigente prevede inoltre particolari limiti di esenzione che il sostituto d’imposta deve considerare in sede di conguaglio di fine anno. Di fatto, in base all’articolo 51 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, i beni ceduti o i servizi prestati ai dipendenti non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente qualora lo stesso non superi l’importo di € 258,23 nel periodo di imposta.

In caso di superamento di detto limite, l’intero valore del bene o del servizio prestato verrà assoggettato per intero a tassazione I.R.P.E.F. [ Articolo 51, comma 3, T.U.I.R.].

Pertanto, in sede di conguaglio riepilogativo il datore di lavoro dovrà tener conto dell’ammontare di eventuali erogazioni concesse al dipendente da altri datori di lavoro.

In detta ipotesi, il sostituto procederà a riassumere gli eventuali valori inferiori a € 258,23 percepiti nel corso di altri rapporti risultanti dalla certificazione unica rilasciata da precedenti sostituti di imposta e qualora detto importo venga superato, il sostituto dovrà assoggettare l’intero importo a contribuzione I.R.P.E.F.

2) IL CONGUAGLIO RIEPILOGATIVO DELLE EROGAZIONI LIBERALI
Infine, in merito al Conguaglio delle liberalità, l’articolo 2, comma 6 del D.L. 93/2008 ha soppresso, con decorrenza dal 25 maggio 2008, l’ esclusione dalla base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito di lavoro dipendente di ogni valore liberamente concesso dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti, quali:

- le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze;
- sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendenti;
- sussidi corrisposti a dipendenti vittime dell’usura ovvero ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive.

Pertanto, con l'entrata in vigore del D.L. n. 93/2008 le erogazioni liberali concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente per l'intero importo, ferme restando le specifiche eccezioni previste nell'articolo 51 del T.U.I.R.. [Agenzia delle Entrate, circolare 22 ottobre 2008, n. 59].

Di fatto, con l’abrogazione della disposizione agevolativa relativa alle liberalità, le stesse, ove siano erogate in natura [sotto forma di beni o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi] possono comunque rientrare nella previsione di esclusione dal reddito se di importo non superiore, nel periodo d’imposta, a € 258,23.

Al contrario, sono sempre soggette a tassazione le erogazioni liberali corrisposte in denaro.

Ai sensi del sopracitato articolo 51, comma 3, peraltro, l'esclusione dal reddito opera anche se la liberalità è erogata ad un solo dipendente non essendo più richiesto che l'erogazione liberale sia concessa in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti, fermo restando che se il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

In ogni caso, per la verifica del superamento della franchigia di € 258,23 devono essere considerate anche le analoghe erogazioni corrisposte al dipendente durante l’anno.

Riassumendo, a differenza della normativa previgente, l’applicazione del c.d. ‘ franchigia dei fringe benefit’ alle erogazioni liberali comporta la non tassazione dell’importo fino a concorrenza delle € 258,23.

Infatti, in caso di superamento del limite esente da tassazione, non verrà tassato solo l’importo in denaro eccedente il suddetto limite ma vi sarà la ripresa a tassazione anche di quegli importi che , fino a quel momento, non erano stati tassati.

mercoledì 29 dicembre 2010

Regolarizzazione colf e permesso per attesa occupazione

Secondo il Tar della Lombardia, la rinuncia alla pratica da parte del datore di lavoro che, dopo aver presentato istanza di regolarizzazione per il lavoratore domestico extracomunitario, non è più interessato a proseguire il rapporto di lavoro, non può far venir meno la possibilità per lo straniero di rimanere, anche se per un periodo di sei mesi, sul territorio nazionale per trovare una nuova occupazione.

In vero, se il datore di lavoro non avesse più interesse a perfezionare il contratto di soggiorno, il cittadino extracomunitario avrà il diritto a vedersi rilasciare il permesso per attesa occupazione.

Tuttavia, se entrambe le parti non si presentino all’appuntamento, rinunciando alla regolarizzazione, la pratica sarà archiviata.


Tar Sentenza n. 7528 del 13/12/2010

Contratto a tempo determinato, i dubbi della nuova disciplina introdotta dal Collegato lavoro

Sentenza Tribunale di Busto Arsizio n. 528 del 29 novembre 2010

L’articolo 32, comma 5 e seguenti del Collegato Lavoro prevede che “nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della legge n. 604 del 1966”.

Con recente sentenza il Tribunale di Busto Arsizio, 29 novembre 2010 n. 528, nel riconoscere la nullità del termine apposto al contratto, per la totale mancanza delle ragioni tecniche, organizzative, produttive e sostitutive previste dall’art. 1 del D.Lgs. n. 368/2001 ha dato applicazione alla disposizione prevista dall’art. 32, comma 5, L. 183 del 2010, prevedendo da un lato, la conversione automatica del contratto, per nullità del termine e, dall’altro, la condanna del datore di lavoro al pagamento sia delle retribuzioni nel frattempo maturate, sia dell’indennità risarcitoria prevista dalla norma in esame.

L’interpretazione data da codesto Tribunale risulta alquanto importante nel contesto della disciplina del contratto a termine, soprattutto alla luce delle finalità che il legislatore ha voluto perseguire con il dettato previsto dal c.d. Collegato Lavoro.
In vero, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 368/2001, che disciplina l’assunzione del lavoratore a tempo determinato come eccezione alla regola dell’assunzione a tempo indeterminato, la mancanza della causale (ragioni tecniche, organizzative, produttive e sostitutive), riconduce al riconoscimento della nullità del termine apposto al contratto provocando la conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato con le conseguenze risarcitorie proprie di tale conversione, vale a dire la condanna al pagamento delle retribuzioni non percepite fino al momento della effettiva riammissione in servizio del lavoratore.

Tali retribuzioni decorrono, secondo consolidato orientamento, non dalla scadenza del contratto ma dall’atto di messa in mora del datore di lavoro, cioè dall’effettiva offerta della propria prestazione da parte del lavoratore il cui contratto a termine sia venuto a scadenza.

Alla luce di quanto finora detto e al fine di evitare che il datore di lavoro fosse costretto a riconoscere al lavoratore un risarcimento eccessivo, l’articolo 4 bis del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni in L. n. 133/2008, inserendo nel D.Lgs. n. 368/2001, sanciva che, “con riferimento ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione – cioè il 22 agosto 2008 - e fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, il datore di lavoro è tenuto unicamente ad indennizzare il prestatore di lavoro con un’indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni”.

La suddetta norma però, veniva dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 214/2009, poiché prevedeva una normativa completamente diversa per situazioni che di fatto potevano definirsi identiche.

Per tale motivo è stato previsto l’art. 32, comma 5 e segg. della L. n. 183/2010, il quale però ha creato non pochi problemi interpretativi.

In vero, vi è dubbio se il legislatore abbia voluto considerare l’indennità risarcitoria:

- sostitutiva della conversione del rapporto di lavoro e di ogni indennità risarcitoria ad essa connessa, anche se in realtà tale interpretazione non pare supportata né dalla lettera della norma;
- alternativa rispetto alle retribuzioni perse nel periodo intercorrente tra la data di cessazione del rapporto – o di messa in mora del datore di lavoro - e la data della riammissione in servizio, ferma restando la conversione del rapporto a tempo indeterminato;
- aggiuntiva rispetto sia alla conversione del rapporto di lavoro sia alle retribuzioni perse.
Alla luce della recentissima sentenza emanata dal Tribunale di Busto Arsizio, sembra palese che l’interpretazione avvalorata sia quest’ultima, che però sarebbe nettamente in contrasto con l’intento posto in essere dal Legislatore di porre un limite al risarcimento posto a carico del datore di lavoro.
Inoltre, anche l’art. 32 summenzionato non ha escluso i dubbi di legittimità costituzionale (la questione di legittimità è stata sollevata in data 20 dicembre 2010 dal Giudice del Tribunale di Trani) che hanno coinvolto la disposizione di cui all’art. 4 bis del D.Lgs. n. 368/2001, in merito alla disparità di trattamento che verrebbe a determinarsi per effetto della previsione di un’indennità omnicomprensiva diretta a contenere le lungaggini del processo e della perdita del diritto alla ricostruzione previdenziale del rapporto di lavoro.
Pertanto, non resta che aspettare ulteriori interventi giurisprudenziali per riuscire a dare una corretta interpretazione alla norma in esame.

Riposo settimanale dei lavoratori minorenni

Il Ministero del Lavoro ha affermato che il minore assunto presso un’impresa artigianale addetta alla produzione di pasta fresca artigianale con annesso punto vendita al minuto, possa fruire del giorno settimanale in un giorno diverso dalla domenica, così come la legge prevede per il settore turistico, alberghiero e della ristorazione, in virtù della disciplina derogatoria di cui all’articolo 13 del D. Lgs n. 345 del 1999.


Ministero del Lavoro Interpello n. 45 del 22 dicembre 2010

Assunzioni agevolate a termine di lavoratori in mobilità

Il datore di lavoro può assumere a tempo determinato un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità, anche in assenza delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che giustifichino l’apposizione del termine in base all’art. 1 del d.l.vo 368/2001.

In tal caso, tuttavia, il rapporto dovrà avere una durata massima (originaria o attraverso proroghe successive) di 12 mesi.

L’agevolazione contributiva spetterà per un periodo massimo di 12 mesi.

Nel caso in cui l’assunzione a tempo determinato di un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità abbia alla base una delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, previste dall’art. 1 del d.l.vo 368/2001.

In tali casi il rapporto di lavoro potrà avere – conformemente alla disciplina contenuta nel decreto legislativo citato – durata massima (originaria o attraverso proroghe successive) superiore a 12 mesi; in ogni caso, tuttavia, l’agevolazione contributiva spetterà per il periodo massimo di 12 mesi.



Fonte: I.N.P.S., Messaggio 27/12/2010, n. 32661

STRAORDINARI E PREMI DI PRODUTTIVITA’

Come noto, l’articolo 2, comma 156 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 ha prorogato, per l’anno 2010, il regime di tassazione agevolato previsto dall’articolo 2, comma 1, del D.L. 27 maggio 2008, n.93 ed operato con riferimento alla retribuzione corrisposta a livello aziendale in ragione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

E’ previsto che a tali forme di reddito corrisposte nell’anno 2010 sia applicata un’imposta unica sostitutiva pari al 10% entro il limite annuo massimo di € 6.000,00 lordi e a condizione che il reddito di lavoro dipendente percepito dal lavoratore interessato nel corso dell’anno 2009 non abbia superato il limite di € 35.000,00 [Articolo 5, D.L. 29 novembre 2008, n.185].

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’aliquota sostitutiva del 10% trova applicazione, nei suddetti limiti, anche con riferimento all’intera quota di retribuzione riferita allo svolgimento di prestazioni di straordinario nonché notturno, a condizione che possa essere comprovata l’oggettiva riconducibilità delle suddette prestazioni ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ovvero di altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa.

Tuttavia, al fine della detassazione delle predette prestazioni, è necessario che il nesso tra lavoro straordinario nonché lavoro notturno e gli incrementi di produttività trovi riscontro in una documentazione proveniente dall’impresa.
Di fatto, il datore di lavoro dovrà produrre una ‘dichiarazione di responsabilità’, attestante che l’apporto lavorativo – straordinario o notturno - abbia determinato un risultato utile al conseguimento di incrementi di produttività, ovvero di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa.
Il lavoratore interessato all’applicazione del tasso agevolato può [Agenzia delle Entrate, circolare 27 settembre 2010, n. 48/E]:

-Presentare una dichiarazione dei redditi integrativa per gli anni passati;
-Avvalersi dell’istanza di rimborso;
-Recuperare il credito mediante la dichiarazione dei redditi 2011 [MODD. 730 e Unico 2011].

Pur in mancanza di precisazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, si ritiene che il datore di lavoro possa restituire in sede di conguaglio la maggior I.R.P.E.F. ordinaria trattenuta in corso d’anno , tassando poi la stessa con la minore aliquota del 10%. In ogni caso, nell’ipotesi di conguaglio a credito, il sostituto di imposta non deve rappresentare la compensazione a credito nel modello ST, ma dovrà evidenziale unicamente il versamento effettuato a titolo di imposta sostitutiva.

Il datore di lavoro, al fine di consentire quanto sopra, deve:

1. Certificare l’importo delle somme erogate a titolo di incremento della produttività sulle quali non abbia applicato la tassazione sostitutiva;
2. Indicare nel CUD/2011 le somme erogate nel 2008 e 2009 assoggettabili ad imposta sostitutiva.

In merito al lavoro straordinario e notturno si ribadisce che il datore di lavoro dovrà produrre una ‘dichiarazione di responsabilità’, attestante che l’apporto lavorativo – straordinario o notturno - abbia determinato un risultato utile al conseguimento di incrementi di produttività, ovvero di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa. Tale attestazione deve essere effettuata con un’esplicita dichiarazione da apporre nello spazio riservato alle annotazioni della certificazione CUD 2011, come stabilito dall’Agenzia dell’Entrate con Risoluzione n. 130/E del 14 dicembre 2010.

Secondo quanto affermato dalla Agenzia delle Entrate, le aziende che hanno ricevuto la comunicazione all’ammissione dello sgravio contributivo sulle retribuzioni variabili fissate dalla contrattazione collettiva di secondo livello ai sensi dell’articolo 1, comma 67, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247, devono restituire ai dipendenti interessati un importo pari ai contributi in precedenza trattenuti.

Le somme restituite devono considerarsi reddito da lavoro dipendente e pertanto l’ammontare della contribuzione recuperata deve essere tassata applicando l’aliquota corrispondente alla media del reddito relativo al biennio precedente.

Tuttavia, qualora ricorrano le condizioni per l’applicazione dell’importa sostitutiva del 10% prevista per i premi di produttività, le somme in questione possono essere assoggettate a tale più favorevole regime fiscale, anche se le stesse si riferiscono a premi erogati in periodi di imposta precedenti.

Infine, l’articolo 53 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, per l’anno 2011 le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato e correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa sono soggette anch’esse a un’imposta sostitutiva sul reddito nel limite complessivo di € 6.000,00 lordi e per titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a € 40.000,00.

In ogni caso, il Governo, sentite le parti sociali, provvederà entro il 31 dicembre 2010 alla determinazione della suddetta imposta.

Il nuovo 770 è stato prorogato di tre mesi

Il decreto legge milleproroghe, approvato dal Consiglio dei Ministri del 22 dicembre e in attesa di pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» (prevista per oggi, dopo una serie di correzioni formali), concede tempo fino al 31 marzo al predisposizione del report mensile all'Agenzia delle Entrate sulle ritenute effettuate in busta paga dai datori di lavoro - il cosiddetto 770 mensile.

Tuttavia, è possibile che con uno o più D.P.C.M., da emanarsi di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sia disposto un nuovo rinvio fino al 31 dicembre 2011.

La mensilizzazione del 770, introdotta dall'articolo 1, commi 121, 122 e 123, della legge n. 244 del 2007 (Finanziaria 2008) ha previsto una semplificazione degli adempimenti dei sostituti d'imposta: i soggetti obbligati al rilascio delle certificazioni di lavoro dipendente devono comunicare, mensilmente e non più annualmente, i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni

martedì 28 dicembre 2010

CIGS solo per le Coop sociali di tipo B)

Il Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 44/2010, ha chiarito che possono godere della CIGS solo le cooperative sociali di tipo b) e per i soli soci lavoratori subordinatiAi sensi dell’art. 1 della Legge n. 381 dell’8 novembre 1991, le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
a)la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
b)lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.In generale:
-le cooperative cosiddette di tipo a) si occupano di gestione dei servizi socio sanitari ed educativi che operano nell’area dei servizi socio-assistenziali, sanitari e socio-educativi, ecc.
-le cooperative cosiddette di tipo b) si occupano di attività volte all’inserimento di persone svantaggiate quali invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di istituti psichiatrici, tossicodipendenti, alcoolisti, minori in età lavorativa con difficoltà familiari, detenuti, ecc.La disciplina di cui alla Legge n. 223/91, relativa alla Cassa Integrazione, si applica:
1.ai lavoratori subordinati;
2.alle imprese che abbiano occupato mediamente più di quindici lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione della richiesta;
3.alle imprese che operino in particolari settori economici come le imprese industriali, artigiane, appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, commerciali, ecc.
4.Premesso quanto sopra, l’Unione Nazionale Cooperative Italiane ha avanzato risposta di interpello al Ministero del Lavoro per conoscere il parere in merito alla possibilità di applicare la disciplina di cui alla citata Legge n. 223/1991, alle cooperative sociali ex Legge n. 381/1991.

Nel particolare, per poter valutare l’ammissibilità alla fruizione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria delle suddette tipologie di cooperative, occorre inquadrare innanzitutto la disciplina del rapporto di lavoro al loro interno. Infatti, nelle cooperative sociali, gli statuti possono prevedere la presenza, oltre ai soci ordinari, anche di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente, che vanno iscritti in apposita sezione del libro soci ed ai quali può essere corrisposto il solo rimborso delle spese sostenute.

I soci ordinari, invece, per svolgere attività lavorativa, oltre ad instaurare con la cooperativa un rapporto giuridico di tipo societario, debbono instaurare un ulteriore rapporto di tipo lavorativo che può essere di tipo subordinato, autonomo o parasubordinato.

In virtù di quanto evidenziato, per l’applicazione della Legge n. 223/91 è quindi necessario innanzitutto che i soci della cooperativa abbiano stipulato un rapporto di lavoro subordinato con la stessa. Inoltre, analizzando le due tipologie di cooperative sociali emerge che le cooperative sociali di tipo a) appartengono ad un settore che non rientra tra quelli ai quali è applicabile la normativa sulla CIGS per cui non possono essere ammesse alla fruizione dei relativi benefici.

Al contrario, spiega il Ministero del Lavoro, le cooperative sociali di tipo b), possono godere del trattamento integrativo straordinario, concesso per i soci lavoratori subordinati (e non quindi per i soci volontari), solo nel caso in cui rientrino in particolari settori economici ammessi al beneficio e qualora sussista il requisito occupazionale richiesto dalla normativa.

(Interpello Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 22/12/2010, n. 44)

Qual è la misura delle detrazioni d'imposta in caso di part-time verticale?

Domanda
Il quesito che ci interessa porre riguarda le detrazioni spettanti ai lavoratori assunti con contratto a tempo parziale verticale (tipizzato secondo i criteri della legge). Abbiamo tali casi da analizzare: a) lavoratore assunto con contratto a settimane alterne una a 0 ore settimanali e una a 40 ore settimanali (5 giorni x 8 ore giornaliere); b) lavoratore assunto per lavorare tutte le settimane a 24 ore (8 ore giornaliere su 3 gg. settimanali). E' da considerarsi che gli istituti (gratifiche, ferie ecc) maturano pro-quota. Spetteranno detrazioni intere o rapportate ai giorni di effettiva prestazione?


Risposta
Massimiliano Tavella
Il lavoro a tempo parziale si caratterizza per una riduzione dell'orario di lavoro rispetto al tempo pieno, vale a dire l'orario normale di lavoro di cui all'art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 66/2003 ovvero l'eventuale minor orario normale stabilito dai contratti collettivi. Per quanto non esplicitamente richiamato, per orario normale ex art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 66/2003, si intende anche quello stabilito dai contratti collettivi con riferimento alla durata media delle prestazioni lavorative per un periodo non superiore all'anno.

In relazione alla collocazione temporale della prestazione lavorativa convenuta, il lavoro a tempo parziale può assumere ex art. 1, D.Lgs n. 61/2000, diverse forme:

- "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale" se la riduzione dell'orario di lavoro rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro;

- "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale" se l'attività lavorativa viene svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;

- "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto" se si svolge secondo una combinazione delle modalità del part-time orizzontale con quello verticale.

In base alle previsioni dell'art. 4, D.Lgs. n. 61/2000, il lavoratore part-time non può ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno inquadrato nel medesimo livello contrattuale (c.d. principio di non discriminazione). Con riferimento al quesito posto, l'Agenzia delle Entrate con circolare n. 15/E del 16 marzo 2007, ha precisato che il part-time, sia orizzontale che verticale, non riduce la misura delle detrazioni.

Lombardia, ammortizzatori sociali in deroga garantiti fino a marzo 2011

Al via un periodo transitorio

Siglato per la Lombardia l’Accordo che disciplina l’acceso agli ammortizzatori in deroga fino al marzo 2011 delineando, in attesa della definitività della legge Finanziaria per il 2011, un regime transitorio.

Accordo 15/12/2010

CHIARIMENTI IN MERITO AI SOGGETTI DESTINATARI DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF

L'Agenzia delle entrate, con la Circ. n. 56/E del 10 dicembre 2010, fornisce chiarimenti in merito ai soggetti destinatari della quota del 5 per mille dell'IRPEF affrontando, in particolare, le problematiche, evidenziate in fase di controllo delle dichiarazioni sostitutive prodotte e di erogazione del contributo, riguardanti:

- l'individuazione degli enti riconducibili fra le associazioni e fondazioni riconosciute che operano in uno dei settori indicati nell'art. 10, primo comma, lett. a), del D.Lgs. n. 460/1997; al riguardo viene precisato che sono solo gli enti di diritto privato ad essere ammessi tra i destinatari della quota del 5 mille e pertanto i soggetti privi del riconoscimento della personalità giuridica vengono esclusi dall'elenco del volontariato;

- la cessazione dell'attività da parte degli enti destinatari della quota del 5 per mille ovvero dell'attività che dà diritto al beneficio. In proposito, la circolare precisa che gli enti che hanno cessato la propria attività, o l'attività che dà diritto al beneficio, non hanno diritto a percepire il contributo, e quindi nel caso in cui la quota del 5 per mille sia stata già erogata, questa deve essere recuperata.

Viene confermato che l'assenza del fine di lucro costituisce il carattere dirimente, quindi decisivo, per aprire la via al 5 per mille anche per le associazioni e fondazioni riconosciute; tale requisito comporta il divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili e degli avanzi di gestione nonché di fondi riserve o capitale, condizioni cui si aggiunge il vincolo di devoluzione del patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

IL TASSO DI INTERESSE LEGALE SALE ALL'1,5%

Nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2010 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 dicembre 2010, che modifica, con decorrenza 1° gennaio 2011, la misura del tasso di interesse legale, che sale dall'1% all'1,5% annuo.

LIMITI RISARCITORI E SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA: PRIME SENTENZE APPLICATIVE DEL COLLEGATO

Due recenti pronunce del Tribunale di Roma (Tribunale di Roma 30 novembre 2010, n. 18986; Tribunale di Roma 1° dicembre 2010, n. 19101) affrontano il tema dell'applicabilità alla somministrazione di manodopera delle nuove norme in
tema di limitazione del risarcimento del danno contenute nella legge n. 183 del 2010 (c.d. Collegato Lavoro).

Come noto, l'articolo 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 ha introdotto un limite quantitativo per le conseguenze economiche della conversione del contratto a tempo determinato.

Secondo la norma, in caso di conversione del contratto a termine, il datore di lavoro - fermo restando l'obbligo di assunzione - può essere condannato a pagare un risarcimento del danno per i periodi intercorsi tra la fine del rapporto e
la sentenza di importo variabile tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

Questi importi sono ridotti della metà, nel caso in cui il datore di lavoro abbia stipulato contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine.

La norma che limita il risarcimento trova applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della legge.

La legge non chiarisce espressamente se i nuovi limiti di indennizzo sono applicabili alle controversie in materia di somministrazione irregolare.

La norma (articolo 32, comma 5) usa un'espressione molto ampia (si parla di «conversione del contratto a tempo determinato»), nella quale manca addirittura il riferimento al contratto «di lavoro» (riferimento presente nella norma sulle
decadenze).

Se si considera che, nei giudizi di somministrazione irregolare, l'oggetto della domanda è proprio la conversione di un rapporto di lavoro a termine (cui si aggiunge l'ulteriore domanda volta a convertire il contratto con un soggetto diverso dal
somministratore), pare doversi concludere per l'applicabilità della disposizione a queste ipotesi.

Le due pronunce del Tribunale di Roma confermano la ricostruzione appena fornita.

da «Guida al lavoro», 1° gennaio 2011, n. 1
di Giampiero Falasca

Appalti genuini e appalti illeciti: criteri di distinzione

In tema di interposizione nelle prestazioni di lavoro, l'utilizzazione, da parte dell'appaltatore, di macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante, da luogo ad una presunzione legale assoluta di sussistenza della fattispecie vietata dalla legge n. 1369 del 1960, solo quando detto conferimento di mezzi sia di rilevanza
tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l'apporto dell'appaltatore.

Fonte: Corte di Cassazione, Sentenza 19/11/2010, n. 23495

lunedì 27 dicembre 2010

Lavoro accessorio e lavoratori subordinati full time

Ministero del Lavoro – Interpello n. 46 del 22 dicembre 2010

Il Ministero del Lavoro, in risposta all’Interpello n. 46 del 22 dicembre 2010, ha fornito chiarimenti in merito alla corretta interpretazione per le disposizioni concernenti la disciplina del rapporto di lavoro occasionale di tipo accessorio.

Al riguardo, il Ministero ha affermato che i lavoratori di tipo subordinato full time possono svolgere prestazioni di natura occasionale e accessoria nei limiti oggettivi e soggettivi previsti per lo svolgimento di tali attività, fermi restando, per i lavoratori del pubblico impiego, i limiti di cui all’articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001, già delineati con circolare Inps n. 88 del 2009.

DISABILI - Nuovo prospetto informativo annuale dei disabili

Tutti i datori di lavoro entro il 31 gennaio 2011 dovranno trasmettere alle Regioni per via telematica il nuovo prospetto informativo sulla situazione occupazionale ai fini del collocamento obbligatorio dei disabili come previsto dalla legge n. 68/99.

Il riposo può essere concesso in giorno diverso dalla domenica

È lecito derogare alla giornata di riposo settimanale se vengono rispettate le indicazioni già fornite dal Ministero nella circolare n. 1/2000, ai sensi delle quali il riposo in giorno diverso dalla domenica può essere concesso per ogni attività appartenente al settore della ristorazione, compresi bar, gelaterie, pasticcerie e,
in maniera più generalizzata, in ogni esercizio dove vi è somministrazione di alimenti e bevande.

Questo anche nell'ipotesi in cui il lavoratore è un dipendente.

Fonte: Ministero del Lavoro, Risposta all'interpello n. 45/2010

Tabelle A.C.I. - COSTI CHILOMETRICI

Sono stati approvati i nuovi costi chilometrici per auto e moto da usare il prossimo anno nella determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Sono state infatti pubblicate le tabelle dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motoveicoli elaborate dall'A.C.I., in base all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 314 del 1997, che indica le modalità di determinazione del reddito di lavoro dipendente, in relazione all'utilizzo dell'auto o delle moto
dell'impresa.

Fonte: Ministero dei Trasporti, S.O. n. 284, G.U. 23/12/2010, n. 299

domenica 26 dicembre 2010

Sanzioni per lavoro nero e scritture obbligatorie

Con Sentenza 23 novembre 2010, n. 23727, la Corte di Cassazione ha dichiarato che il fisco non può dare sanzioni per lavoro nero fondandosi sulla mancanza in azienda delle stesure contabili.

Di fatto, la mancanza di scritture obbligatorie sul luogo di lavoro non è sufficiente, ai fini probatori, per irrogare le sanzioni per il lavoro nero.

Abbandono del posto di servizio e licenziamento

Secondo una recente Sentenza della Corte di Cassazione, 7 dicembre 2010, n. 43412 commette reato l’agente di polizia addetto alla pubblica sicurezza che si addormenta durante l’orario di lavoro, pur non abbandonando il servizio.

Di fatto, secondo la Corte, l’addormentarsi sul posto del lavoro comporta non solo l’abbandono del servizio ma anche l’inosservanza delle disposizioni impartite in relazione alla natura del servizio. Inoltre, ‘abbandona il servizio non solo colui il quale materialmente si allontana dal luogo dove il servizio deve essere prestato, ma anche colui che, pur presente sul luogo del servizio, in realtà non lo presta’.

Negato il risarcimento da stress nella P.A.

Tar del Lazio Sentenza n. 35028 del 2 dicembre 2010

Con sentenza 2 dicembre 2010, n. 35028 , il Tar Lazio ha affermato che non può essere riconosciuta alcuna pretesa avanzata al risarcimento del danno alla salute derivante da stress di espletare la propria attività lavorativa, in mancanza di qualsiasi principio di prova del danno biologico subito.

Le spese superiori a 3.600 euro, dovranno essere comunicati al fisco da maggio 2011

Da maggio 2011 scatterà l'obbligo di comunicare al Fisco le spese superiori a 3.600 euro.

Le banche dati dell'Agenzia si arricchiranno quindi di un nuovo elemento: le spese superiori a 3.600 euro per acquisti di beni e servizi.

In pratica, dal maggio del 2011 quando si andrà in un negozio o si chiederà qualche prestazioni di servizi bisognerà sempre dare il codice fiscale se la somma pagata supera la soglia di 3.600 euro. Si tratta di milioni di segnalazioni che confluiranno nell'anagrafe tributaria.

La comunicazione andrà fatta per singola operazione (a meno che più operazioni non siano collegate tra loro).

L'Agenzia delle Entrate con questa manovra ha di mira più direttamente i beni di lusso (antiquariato, mobili, gioielli, beni artistici).

Per alcuni beni il Fisco riceverà due volte il dato, come nel caso delle barche o delle auto, ma questa volta le comunicazioni arriveranno dai privati e non più dal P.R.A. o dalle capitanerie, per cui sarà possibile anche fare riscontri tra le due tipologie di dati.

Peraltro alcuni beni di lusso potrebbero mettere subito in allarme il Fisco nel caso di dichiarazioni a pieno titolo rientranti nella soglia di povertà più estrema: chi dichiara meno di quanto spende in una sola volta per gioielli, difficilmente potrà essere credibile per il Fisco.

L'elenco dei dati relativi ai clienti sarà così trasmesso alle Entrate all'inizio dell'anno successivo a quello in cui sono state fatte le spese.

I dati comunicati a seconda della loro «consistenza» potranno essere usati per il cosiddetto spesometro e per il redditometro.


Antonio Criscione, Saverio Fossati, pag. 8 – Il Sole 24 ORE di venerdì 24 dicembre 2010

mercoledì 22 dicembre 2010

Pubblicata in Gazzetta la Legge di stabilità 2011

È stata pubblicata sul Supplemento ordinario n. 281 della Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2010 la Legge del 13 dicembre 2010, n. 220, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato».

La Legge di stabilità 2011 entrerà in vigore il 1° gennaio 2011.

Ripartizione alle regioni risorse apprendistato anno 2010

In data 14 dicembre 2010 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291, Il Decreto Ministeriale 10 novembre 2010 recante ‘Ripartizione ed assegnazione, alle Regioni e Province autonome, di Trento e Bolzano, delle risorse relative alle attività in apprendistato per l’annualità 2010’.

Il suddetto decreto stanzia, al Fondo Sociale per l’occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, D.L. 185/2008, risorse pari ad € 100.000.000,00 per il finanziamento delle attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età.

Le suddette risorse vengono ripartite la le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella misura del:

- 70% in base al numero degli apprendisti occupati;
- 30%sulla base del numero degli apprendisti formati;

In ogni caso è previsto un limite minimo di € 516.000,00 per ciascuna Regione.
E’ utile precisare che alla Regione Lombardia sono state concesse risorse pari a € 17.174.934,00 così ripartite:

- € 12.886.954,00 sulla base degli apprendisti occupati;
- € 4.287.980,00 sulla base dei dati di monitoraggio regionale sugli apprendisti formati.

Il licenziamento del dirigente deve essere giustificato e non arbitrario

Cassazione Civile Sentenza del 22 ottobre 2010 n. 21748

Secondo la Corte di Cassazione il licenziamento del dirigente è ammesso se tale scelta aziendale è sorretta da ragioni organizzative e produttive dell’impresa e non da una valutazione arbitraria fondata su ragioni pretestuose.

La Sentenza in oggetto ribadisce l’orientamento prevalente della recente giurisprudenza secondo il quale, nel caso di licenziamento del dirigente, la nozione di giustificatezza non corrisponde a quella di giustificato motivo.

Pertanto, il licenziamento del dirigente può essere supportato da qualsiasi motivo, purché motivato e non arbitrario.

Qualificato personale di ricerca e domande per le agevolazioni

Decreto Ministeriale del 14 dicembre 2010

Con decreto del 14 dicembre 2010, il Ministero ha stabilito il differimento dei termini per la presentazione delle domande per la concessione di agevolazioni per assunzione di personale qualificato di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato e ricerca e per assegni di ricerca.

Le domande per l'ottenimento delle agevolazioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, in relazione alle attività svolte nell'anno 2010, dovranno essere presentate dalle ore 10.00 del 21 dicembre 2010 alle ore 10.00 del 28 dicembre 2010.

Non sarà ammessa la presentazione di più domande per la stessa commessa o contratto per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 593/2000, pena l'esclusione.

La prima sentenza sulla riforma del contratto a termine

Tribunale di Busto Arsizio Sentenza n. 528 del 3 dicembre 2010
Con recente sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, 3 dicembre 2010, n. 528, il giudice di merito ha stabilito che le misure sanzionatorie introdotte dall’articolo 32 della Legge 4 novembre 2010, n. 183 sono aggiuntive e non alternative a quelle ordinarie previste dal D.Lgs. 368/2001.

Di fatto, in caso di conversione del rapporto a termine in tempo indeterminato, al lavoratore interessato spetterà oltre alla riammissione in servizio, il risarcimento del danno previsto dall’articolo 4bis del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 nonché la sanzione economica prevista dall’articolo 32 della novellata Legge 4 novembre 2010, n. 183, e pari ad un importo compreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

martedì 21 dicembre 2010

RATEAZIONE CREDITI INPS IN FASE AMMINISTRATIVA: RILASCIO DEL DURC E DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Le nuove regole in materia di domanda di dilazione per crediti INPS in fase amministrativa o iscritti a ruolo, dispongono che se il debito di cui si chiede la rateazione sia maturato nel corso di una precedente dilazione, sul presupposto che ciò preluda ad uno stato di insolvenza, la nuova rateazione può essere accolta subordinatamente alla prestazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. C'è bisogno di un impegno formale da parte della banca o dell'assicurazione alla concessione della fideiussione sull'intero importo del debito.

Con l'emissione del piano di ammortamento il contribuente che deve offrire la garanzia è in grado di conoscere l'esatto valore del debito (contributi, sanzioni e interessi di dilazione) per il quale è richiesta la garanzia. Se all'atto della sottoscrizione la stessa non venga rilasciata dall'istituto di credito o assicurativo autorizzato all'esercizio del ramo cauzioni, la dilazione non potrà essere concessa per mancato perfezionamento della condizione sospensiva apposta all'atto dell'accoglimento dell'organo competente (direttore di sede, direttore regionale, direttore centrale entrate).

Come si comporta l'INPS nei casi di riproposizione di una domanda di dilazione riferita alle medesime inadempienze contributive che avevano formato oggetto di una precedente domanda? Non c'è una posizione univoca, la risposta dipende dalle ragioni per le quali alla prima domanda non aveva fatto seguito l'avvio del piano di ammortamento.

1) Se la domanda di dilazione sia stata respinta per la mancanza di uno dei requisiti necessari all'accoglimento e, quindi, il piano di ammortamento non sia stato emesso, solo se il contribuente sia rientrato in possesso dei requisiti richiesti la seconda domanda di dilazione potrà essere accolta.

2) Diversamente, se la reiezione sia intervenuta per mancata sottoscrizione del piano di ammortamento emesso, la seconda domanda di dilazione sarà respinta.

Importante ricordare che l'accoglimento della rateazione amministrativa non è più subordinato al preventivo versamento al momento della richiesta delle ritenute previdenziali e assistenziali a carico dei lavoratori. Ovviamente ciò non blocca l'obbligo dell'INPS di provvedere alla denuncia all'autorità giudiziaria.

A questo proposito è opportuno ricordare che l'obbligo della contestazione o della notifica dell'avvenuto accertamento della violazione viene meno quando il datore di lavoro abbia provveduto ai versamenti delle ritenute a carico dei lavoratori prima della contestazione medesima, mentre vi è una causa di «non punibilità» se il pagamento delle medesime somme è effettuato entro tre mesi dalla contestazione.

Se il datore di lavoro ha ottenuto l'accoglimento di una domanda di rateazione (amministrativa o su cartella) relativa all'intero ammontare dei contributi dovuti, comprensivi anche delle quote a carico dei lavoratori, la sussistenza delle condizioni che obbligano l'INPS a denunciare all'autorità giudiziaria il reato non è considerata causa ostativa al rilascio del DURC.


INPS - Circ. n. 148 del 24 novembre 2010

Da Gennaio 2011 interesse legale all’1,5 per cento

Il Ministero delle Economia, con il decreto 07/12/2010 (in G.U. n. 292 del 15/12/2010) ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2011 il tasso di interesse legale passi dal 1% al 1,5%.

La variazione è stata disposta dal MEF così come previsto dall’art. 1284 c.c. che assegna il compito di modificare il saggio degli interessi legali sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di stato di durata superiore a 12 mesi, tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno.

Condizione necessaria affinchè il nuovo tasso di interesse possa trovare applicazione è che il decreto di modifica venga pubblicato entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello in cui avrà effetto.

La modifica del tasso dell’interesse legale ha i seguenti riflessi:

- mancato o tardato pagamento dei contributi dovuto a oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, riconosciuti in sede giudiziale o amministrativa: le sanzioni possono essere ridotte fino alla misura degli interessi legali;
- mancato o tardato pagamento dei contributi da aziende in crisi (CIGS, mobilità e in tutti i casi di crisi, riconversione e ristrutturazione con particolare rilevanza sociale): la sanzione può essere ridotta fino alla misura degli interessi legali;
- mancato o tardato pagamento dei contributi da parte di aziende in procedura concorsuale: per violazioni dovute a morosità, la sanzione è pari alla misura del Tasso minimo sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR - attualmente all’1%) in ogni caso non inferiore al tasso legale;
- rateazione INAIL da autoliquidazione: i datori di lavoro possono pagare il debito INAIL da autoliquidazione in quattro rate di uguale importo (16/2 – 16/5 – 16/8 – 16/11) con una maggiorazione, per le rate successive a quella del 16/2, pari al tasso legale, qualora non sia ancora stato fissato il tasso corrispondente alla media dei tassi di interesse dei titoli del debito pubblico.
- tardivi versamenti fiscali del sostituto d’imposta: oltre alle prescritte sanzioni, ridotte se ci si avvale del ravvedimento operoso, sono dovuti anche gli interessi al tasso legale.

On line la Guida all’Autoliquidazione 2011

L’Inail, con la nota prot. n. 9139 del 17 dicembre 2010, ha comunicato che è stata pubblicata, in internet, la Guida all'Autoliquidazione 2011.

Da quest'anno, la Guida è, infatti, esclusivamente in formato elettronico ed è reperibile in www.inail.it/Assicurazione/Autoliquidazione oppure selezionando Autoliquidazione-Guida dall'apposita combo Accesso rapido.

Le modifiche apportate alla Guida riguardano:

- il modulo per la dichiarazione delle retribuzioni (Mod. 1031), nel quale è stata inserita la casella "SI" - Certifico essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781 che deve essere barrata dalle imprese artigiane in sede di Autoliquidazione 2010/2011 per essere ammessi al beneficio della riduzione contributiva in occasione dell'Autoliquidazione 2011/2012;
- nell'ambito delle "Informazioni generali", l'integrazione del paragrafo "Casi particolari", nel quale è stato previsto l'obbligo per le aziende artigiane senza dipendenti di presentare la dichiarazione delle retribuzioni, al fine di usufruire della riduzione prevista dall'articolo 1, commi 780-781, n. 296/2006;
- l'estensione agli Enti e alle Amministrazioni Pubbliche dell'utilizzo del modello F24 EP (Enti Pubblici) per il pagamento dei premi assicurativi dovuti all'INAIL. Al riguardo, è stato inserito il nuovo paragrafo "Pagamenti dei premi INAIL modello F24 - EP (Enti Pubblici)" e integrato il paragrafo "Autoliquidazione premi e contributi associativi".

Autoliquidazione 2010/2011, valgono ancora le vecchie regole

L’INAIL, con la comunicazione del 17 dicembre 2010, ha reso noto che, per le attività connesse all'autoliquidazione del premio 2010-2011, i datori di lavoro del settore della navigazione marittima possono ancora rivolgersi alle Direzioni compartimentali di Genova, Napoli, Palermo e Trieste ed ai Centri operativi di Mazara del Vallo, Messina e Molfetta.

I servizi di autoliquidazione online sono ancora disponibili utilizzando le user id e password già in dotazione.

La legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del D.L. n. 78/2010, ha attribuito all'INAIL le funzioni in precedenza svolte dall'IPSEMA e dall'ISPESL, che vengono così concentrate in un unico soggetto.

Nell'attesa di completare le attività di integrazione dei servizi all'utenza, le imprese dovranno, tuttavia, continuare ad avvalersi dei servizi online messe a disposizione al precedente indirizzo internet www.ipsema.gov.it (o tramite il sito dell’Inail).

Distacco UE, on line il Vademecum del Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato, sul proprio sito, il Vademecum relativo al distacco dei lavoratori nell’Unione Europea, ad uso delle imprese e degli ispettori del lavoro.

In particolare, il vademecum, elaborato nell’ambito del progetto “Empower” co-finanziato dall’Unione Europea, fornisce importanti chiarimenti in merito a:

- disciplina del distacco in Italia alla luce del recepimento della direttiva 96/71/CE;
- principali aspetti normativi relativi alla materia del distacco in Romania.

Lavoro accessorio nel terziario

Come noto, l’ordinamento vigente stabilisce che per prestazioni di lavoro accessorio si intendono quelle attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito [Articolo 70, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276]:

- di lavori domestici;
- di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, anche nel caso in cui il committente sia un ente locale;
- dell'insegnamento privato supplementare;
- di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico;
- di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università, il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
- di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati, da casalinghe e da giovani di cui alla lettera e) ovvero delle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile;
- della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;
- di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, da parte di pensionati;
- di attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie;
- Solo in via sperimentale per l'anno 2010, di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.

Le attività lavorative di cui sopra, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare [Articolo 70, comma 2, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276].

Con recente istanza di interpello, la Confcommercio ha richiesto al Ministero se, ai sensi della suddetta normativa si possa utilizzare il lavoro accessorio da parte delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi qualora il prestatore di lavoro sia titolare di contratto di lavoro part time presso altri datori di lavori diversi.

Il dicastero, con risposta di interpello 14 dicembre 2010, n. 42 ha evidenziato che il lavoro occasionale di tipo accessorio non subisce alcuna esclusione di tipo soggettivo e pertanto le imprese del settore terziario, della distribuzione e del commercio possono ricorrere a tale tipologia contrattuale a prescindere dal tipo di attività lavorativa richiesta, purché entro il limite massimo di 5mila euro di compenso netto nel corso di ciascun anno solare per singolo committente.

In ogni caso resta fermo il divieto posto dal Legislatore di utilizzare tale strumento nei confronti di un lavoratore part time da parte di chi è già titolare del contratto a tempo parziale.

Sicurezza nell’appalto: servizi in ambienti inquinanti

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare 9 dicembre 2010, n. 42, ha reso necessario promuovere, unitamente alla Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, d’intesa con il Coordinamento tecnico interregionale, una specifica azione finalizzata ad individuare, monitorare e controllare gli appalti di servizi aventi ad oggetto attività manutentive e di pulizia che espongono i lavoratori a rischio di asfissia o di intossicazione dovuta all' esalazione di sostanze tossiche e nocive.

A tal fine, secondo quanto disposto dal Dicastero, le Direzioni provinciali del Lavoro dovranno provvedere ad elaborare specifici piani d’intervento, effettuando un monitoraggio dei lavori in appalto – maggiormente rilevanti e potenzialmente più rischiosi - effettuati presso le aziende dove sia ipotizzabile tale rischio.

Da ultimo, delle risultanze del suddetto monitoraggio dovranno essere informati gli organi di vigilanza, i quali provvederanno a verificare, attraverso gli interventi ispettivi:

- La corretta e completa elaborazione del D.U.V.R.I.;
- Delle misure di prevenzione e protezione previste per effettuare l’intervento lavorativo;
- Dei contenuti e della effettività della formazione dei lavoratori delle aziende appaltatrici sui rischi interferenziali delle attività svolte;
- Dell’efficienza del sistema organizzativo d’emergenza.

Autoliquidazione 2010

Con nota 10 dicembre 2010, l’I.N.A.I.L. illustra le agevolazioni applicabili ai datori di lavoro in sede di autoliquidazione 2010/2011, da effettuare entro il 16 febbraio 2011.

In ogni caso le seguenti agevolazioni sono riferite alla normativa vigente e potrebbero subire variazioni per l’anno 2011 a seguito dell’approvazione della c.d. ‘Legge di stabilità’.

Le agevolazioni in parola possono essere così riassunte:

- RIDUZIONE PER IL SETTORE EDILE: Per l’anno 2010, i datori di lavoro che occupino operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali nonché alle società cooperative di produzione e lavoro esercenti attività edile anche per i soci lavoratori, sono soggetti ad una riduzione contributiva nella misura dell’11,50%.

Il codice identificativo della riduzione in parola è il n. 103.

- RIDUZIONE DEI PREMI SPECIALI UNITARI PER LE IMPRESE ARTIGIANE DEL SETTORE AUTOTRASPORTO

Per l'anno 2010, ai premi speciali unitari dovuti dalle imprese artigiane del settore autotrasporto di merci in conto terzi, classificate alle voci di tariffa 9121 e 9123, si applica la riduzione del 14,50%.

Il codice identificativo della riduzione in parola è il n. 778.

- RIDUZIONE PER IL SETTORE DELLA PESCA: per l'anno 2010, per le imprese artigiane del settore autotrasporto merci tenute al pagamento dei premi speciali unitari, classificate alle voci di tariffa 9123 - classe di rischio 5° e 9121 classe di rischio 8°, è ammessa una riduzione dei premi pari al 14,50%. Il codice identificativo della riduzione in parola è il n. 105.

- REIMPIEGO DI PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE: Alle imprese che occupano meno di 250 dipendenti, e ai consorzi tra di esse, che assumano, anche con contratto di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione, è concesso, per ciascuno dei predetti lavoratori, una riduzione del premio 50%, sia in regolazione che in rata.

L’agevolazione è concessa dall’Agenzia per l’impiego per una durata non superiore a 12 mesi a condizione che le aziende siano in possesso dei requisiti per il rilascio del D.U.R.C. Codice identificativo dell’agevolazione in parola è il n. 109.

- INCENTIVI PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI: I datori di lavoro, che entro il 31 dicembre 2007 hanno stipulato una convenzione per l’inserimento lavorativo dei disabili sono ammesse ad una fiscalizzazione del premio nelle misure del 50% per il premio di regolazione, nonché 100% per il premio di rata. I codici identificativi dell’agevolazione in parola sono rispettivamente il n. 106 e n. 108.

- INCENTIVI PER IL SOSTEGNO DELLA MATERNITA’ E PATERNITA’ E PER LA SOSTITUZIONE DI LAVORATORI IN CONGEDO: le aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità è riconosciuto uno sgravio contributivo pari al 50% dei premi dovuti sia in regolazione che in rata, fino al compimento di un anno di vita del bambino o dall’accoglienza del minore a condizione del possesso da parte dell’azienda ospitante del requisiti di regolarità contributiva. Il Codice identificativo dello sgravio in parola è il n. 107.

- RIDUZIONE PER I CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO: Come noto, i contratti di f/l sono operativi solo nella P.A. Pertanto alle suddette sono applicabili le riduzioni dei premi assicurativi nella misura del 25% e del 50% a seconda che lo stesso operi nel Centro Nord ovvero nel Mezzogiorno.

- RIDUZIONI PER IL CONTRATTO DI INSERIMENTO: i datori di lavoro che assumano lavoratori con contratti di inserimento è prevista una riduzione contributiva pari al 25%, 40%, 50%, 100% a seconda dei casi dettati dalla normativa.

- RIDUZIONE DEL PREMIO PER LE PAT CON SEDE LAVORI A CAMPIONE D’ITALIA: per l’anno 2010/2001 ai premi dovuti dai datori di lavoro operanti nel comune di Campione d’Italia, per i dipendenti retribuiti in franchi svizzeri, si applica la riduzione del 50%, sia in regolazione che in rata. Codice identificativo del suddetto beneficio è il n. 003.

- RIDUZIONE DEL PREMIO PER LE COOPERATIVE E LORO CONSORZI OPERANTI IN TERRITORI MONTANI SVANTAGGIATI NONCHE’ PARTICOLARMENTE SVANTAGGIATI: Per l’anno 2010, a favore delle imprese cooperative e loro consorzi che manipolano, trasformano o commercializzano prodotti agricoli e zootecnici sono previste le seguenti riduzioni contributi [Codici di autorizzazione 005 e 025]:

riduzione 75%, 70%, per i premi di regolazione delle imprese operanti in territori montani particolarmente svantaggiati dovuti rispettivamente nei periodi 1° gennaio- 31 luglio 2010 e 1°agosto-31 dicembre 2010;

riduzione del 68% e del 40% per i premi di regolazione delle imprese operanti nelle zone agricole svantaggiate e dovuti rispettivamente nei periodi 1° gennaio- 31 luglio 2010 e 1°agosto-31 dicembre 2010;

In ogni caso, le legge di stabilità, in corso di emanazione, stabilisce che siano applicate, a partire dal 1° agosto2010, le percentuali del 75% e del 68% già previste per il primo periodo.

riduzione del 70% e del 40% per i premi di rata 2011 previste rispettivamente per imprese operanti in territori montani particolarmente svantaggiati e operanti nelle zone agricole svantaggiate.

- RIDUZIONE DEL PREMIO PER LE IMPRESE ARTIGIANE: Le imprese artigiane in possesso di determinati requisiti è prevista una riduzione del premio da determinarsi con apposito decreto ministeriale a condizione che gli interessati abbiano preventivamente presentato richiesta di ammissione al beneficio. Il codice di autorizzazione per l’agevolazione in parola è il n. 126.

In ogni caso il pagamento di quanto dovuto a titolo di autoliquidazione potrà essere effettuato in quattro rate trimestrali con applicazione degli interessi. Il pagamento della prima rata dovrà avvenire entro il 16 febbraio mentre le successive rate, soggette ad interessi, dovranno essere rispettivamente versate entro il giorno 16 dei mesi di maggio, agosto e novembre 2011.

lunedì 20 dicembre 2010

Licenziamento per riassetto organizzativo

Corte di Cassazione Sentenza n. 23222 del 17 novembre 2010
Con sentenza della Corte di Cassazione 17 novembre 2010 n. 23222, la suddetta ha ribadito che, in ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il licenziamento è possibile anche nell'ipotesi di riassetto organizzativo dell'azienda.

In ogni caso il datore di lavoro ha l’onere di provare davanti al giudice, con riferimento all’organizzazione aziendale esistente all’epoca del licenziamento, la reale ‘impossibilità di adibire utilmente il lavoratore licenziato in mansioni diverse da quelle che prima svolgeva’ e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato.

Bloccata la localizzazione dei dipendenti di un’azienda

Garante per la protezione dei dati personali del 16 dicembre 2010
Il Garante della Privacy ha vietato il trattamento dei dati personali dei dipendenti effettuato attraverso i sistemi di geolocalizzazione (GPS) istallati dal datore di lavoro sui veicoli aziendali.

Il Garante ha ricordato che, in base allo Statuto dei Lavoratori, l’installazione di apparecchiature che possano comportare il controllo a distanza dei lavoratori subordinati è possibile solo previo accordo dei sindacati o con l’autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro.

domenica 19 dicembre 2010

Licenziamento per scarso rendimento

Legittimo il licenziamento disciplinare del lavoratore che ha uno scarso rendimento tanto da provocare malumori nei colleghi, costretti a terminare le sue attività.


IL CASO IN ESAME
Si tratta del caso di un addetto al laboratorio nel servizio qualità che era stato licenziato senza mai essere incorso in precedenti disciplinari.

L’uomo contestava la fondatezza degli addebiti nei suoi confronti, evidenziando come la contestazione disciplinare riguardasse numerosi episodi, la maggior parte dei quali risalenti nel tempo, costituiti da piccolissime mancanze che, se contestate tempestivamente e opportunamente, non avrebbero mai condotto al licenziamento.

I colleghi, dal canto loro, lamentavano che i molteplici ritardi, le omissioni e le violazioni commessi dall’uomo ricadessero sulle loro spalle in quanto dovevano sempre completare i lavori da lui tralasciati.


LA SOLUZIONE DEL GIUDICE

La Suprema Corte, ravvisando nell’insieme dei fatti contestati una gravissima violazione degli obblighi di diligenza del lavoratore, ha confermato la decisione del tribunale, applicando il principio di diritto secondo cui è legittimo il licenziamento intimato al lavoratore per scarso rendimento qualora sia risultato provato, sulla scorta della valutazione complessiva dell’attività resa dal lavoratore stesso ed in base agli elementi dimostrati dal datore di lavoro, una evidente violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente, ed a lui imputabile, in conseguenza dell’enorme sproporzione tra gli obiettivi fissati dai programmi di produzione per il lavoratore e quanto effettivamente realizzato nel periodo di riferimento, avuto riguardo al confronto dei risultanti dati globali riferito ad una media di attività tra i vari dipendenti ed indipendentemente dal conseguimento di una soglia minima di produzione.


Cass., sez. lavoro, 1 dicembre 2010, n. 24361

sabato 18 dicembre 2010

Premi di produttivita', chiarimenti dall'agenzia Entrate - Risoluzione 14/12/2010 n. 130

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 130 del 14 dicembre 2010, in risposta ad un quesito inerente il regime di tassazione agevolata previsto dall’articolo 2, comma 1, lett. c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n.126, ha fornito i seguenti chiarimenti.

L’articolo 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e l’art. 2, commi 156 e 157, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) hanno prorogato, rispettivamente per gli anni 2009 e 2010, l’applicazione dell’imposta sostitutiva del dieci per cento alle somme erogate “in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa”, originariamente prevista dall’articolo 2, comma 1, lett. c), del decreto- legge n. 93 del 2008.

L’agevolazione si applica su un importo massimo di 6.000 euro annui nei confronti dei dipendenti del settore privato che nel 2008 o nel 2009 hanno conseguito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro (al lordo delle somme assoggettate all'imposta sostitutiva).

Possono rientrare nella misura agevolativa “anche le indennità o maggiorazioni di turno o comunque le maggiorazioni retributive corrisposte per lavoro normalmente prestato in base a un orario articolato su turni, stante il fatto che l’organizzazione del lavoro a turni costituisce di per sé una forma di efficienza organizzativa”.

Il lavoro a turni deve ritenersi in linea di principio riconducibile nel regime di tassazione agevolato, così come vi rientra, se correlato ad incrementi di produttività, competitività e redditività, il lavoro notturno, compreso quello reso da lavoratori non turnisti.

In tutti i casi (lavoro straordinario, notturno, a turni, premi di produttività), come precisato anche con la richiamata circolare n. 47 del 2010, la disciplina agevolativa si rende applicabile a condizione che il perseguimento della finalità di incremento di produttività trovi riscontro in un’attestazione del datore di lavoro. Questa deve essere effettuata con un’esplicita dichiarazione da apporre nello spazio riservato alle annotazioni della certificazione CUD.

Tale attestazione è condizione di per sé sufficiente a provare l’esistenza della finalità di incremento della produttività richiesta dalla norma.

Agenzia Entrate, chiarimenti in merito agli incrementi di produttività

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 130 del 14 dicembre 2010, in risposta ad un quesito inerente il regime di tassazione agevolata previsto dall’articolo 2, comma 1, lett. c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n.126, ha fornito i seguenti chiarimenti.

L’articolo 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e l’art. 2, commi 156 e 157, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) hanno prorogato, rispettivamente per gli anni 2009 e 2010, l’applicazione dell’imposta sostitutiva del dieci per cento alle somme erogate “in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa”, originariamente prevista dall’articolo 2, comma 1, lett. c), del decreto- legge n. 93 del 2008.

L’agevolazione si applica su un importo massimo di 6.000 euro annui nei confronti dei dipendenti del settore privato che nel 2008 o nel 2009 hanno conseguito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro (al lordo delle somme assoggettate all'imposta sostitutiva).

Possono rientrare nella misura agevolativa “anche le indennità o maggiorazioni di turno o comunque le maggiorazioni retributive corrisposte per lavoro normalmente prestato in base a un orario articolato su turni, stante il fatto che l’organizzazione del lavoro a turni costituisce di per sé una forma di efficienza organizzativa”.

Il lavoro a turni deve ritenersi in linea di principio riconducibile nel regime di tassazione agevolato, così come vi rientra, se correlato ad incrementi di produttività, competitività e redditività, il lavoro notturno, compreso quello reso da lavoratori non turnisti.

In tutti i casi (lavoro straordinario, notturno, a turni, premi di produttività), come precisato anche con la richiamata circolare n. 47 del 2010, la disciplina agevolativa si rende applicabile a condizione che il perseguimento della finalità di incremento di produttività trovi riscontro in un’attestazione del datore di lavoro. Questa deve essere effettuata con un’esplicita dichiarazione da apporre nello spazio riservato alle annotazioni della certificazione CUD.

Tale attestazione è condizione di per sé sufficiente a provare l’esistenza della finalità di incremento della produttività richiesta dalla norma.

Iscrizione agli Enti Bilaterali, chiarimenti del Ministero

Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 43 del 15 dicembre 2010, a seguito di numerose istanze di interpello, fa il punto sulla questione della obbligatorietà o meno del versamento contributivo agli enti bilaterali.

Il Ministero del lavoro esamina in primo luogo la questione della riconduzione del versamento contributivo in favore dell'ente bilaterale alla parte economico/normativa ovvero alla parte obbligatoria del contratto collettivo di lavoro e ribadisce la non obbligatorietà della iscrizione all'ente bilaterale.

Ciò in coerenza con i principi e le disposizioni previste dalla Carta costituzionale in materia di libertà associativa e, segnatamente, di libertà sindacale negativa, nonché con i principi e le regole del diritto comunitario della concorrenza.

Diversa l'ipotesi, sostiene il Ministero, in cui i contratti collettivi di lavoro, dopo aver definito un sistema bilaterale volto a fornire tutele aggiuntive ai prestatori di lavoro nell'ottica di un innovativo welfare negoziale, dispongano l'obbligatorietà non della iscrizione all'ente bilaterale, quanto del riconoscimento al prestatore di lavoro, per quei datori di lavoro che non vogliano aderire al sistema bilaterale, di analoghe forme di tutela (per esempio una assistenza sanitaria o una previdenza integrativa) anche attraverso una loro quantificazione in termini economici.

Si tratta di quei contratti o accordi collettivi che dispongono - come nel settore dell'artigianato - sia la corresponsione a favore dei prestatori di lavoro di taluni importi forfettari (su base mensile e/o annuale) sia l'erogazione diretta da parte del datore di lavoro di prestazioni equivalenti quale alternativa al versamento del contributo all'ente bilaterale di riferimento.

Il Ministero spiega che in questa diversa ipotesi, l'obbligatorietà della tutela - ovvero del versamento a favore del prestatore di lavoro di una somma forfettaria o anche della erogazione diretta, da parte del datore di lavoro, di prestazioni equivalenti a della bilateralità - va, infatti, correttamente riferita alla parte economico-normativa del contratto collettivo, avendo efficacia sul contenuto delle situazioni di diritto che regolano il rapporto individuale di lavoro tra l'impresa - o, più in generale, il datore di lavoro (si pensi agli studi professionali) - e ciascuno dei propri dipendenti.

Di conseguenza, una volta riconosciuto da parte del contratto collettivo di riferimento che una determinata prestazione (per esempio una assistenza sanitaria integrativa ovvero il trattamento di sostegno al reddito erogato dagli enti bilaterali) rappresenta un diritto contrattuale del singolo lavoratore, l'iscrizione all'ente bilaterale rappresenta nient'altro che una modalità per adempiere al corrispondente obbligo del datore di lavoro.

Sicché, là dove espressamente previsto dai contratti collettivi, ogni singolo prestatore di lavoro matura un diritto contrattuale di natura retributiva - alla stregua di una retribuzione aggiuntiva o integrativa - nei confronti di quei datori di lavoro non aderenti al sistema bilaterale di riferimento che potrà essere adempiuto attraverso il riconoscimento di una somma o di una prestazione equivalenti a quella erogata dal sistema bilaterale di riferimento ai diversi livelli, nei limiti ovviamente degli importi stabiliti dalla contrattazione collettiva.

venerdì 17 dicembre 2010

ISPEZIONI SUL LAVORO E VALORE PROBATORIO DEI VERBALI

La Corte di Cassazione, con la sentenza 9 novembre 2010, n. 22743, ha ribadito il condiviso orientamento secondo il quale ‘i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori’.

per approfondimenti: www.visiteispettive.info

Superamento del periodo di comporto

Il licenziamento per superamento del comporto non ha carattere disciplinare e pertanto non è soggetto all'obbligo di elencazione delle assenze.


IL CASO IN ESAME
Il dipendente di una società cooperativa agricola aveva impugnato il licenziamento intimatogli dal datore di lavoro per superamento del periodo di comporto previsto dal contratto collettivo, pari a dodici mesi durante l’arco degli ultimi ventiquattro mesi. L’uomo riteneva che al datore corresse l’obbligo di comunicare i singoli giorni di assenza per malattia. La cooperativa, dal canto suo, aveva provato documentalmente, nel corso del giudizio, l’avvenuto compimento di tale periodo.



LA SOLUZIONE DEL GIUDICE
I giudici della Suprema Corte hanno dato ragione al datore di lavoro, affermando che, non trattandosi di licenziamento disciplinare, solo impropriamente, riguardo a tale licenziamento, si può parlare di contestazione delle assenze, non essendo necessaria la completa e minuta descrizione delle circostanze di fatto relative alla causale e trattandosi di eventi, quale l'assenza per malattia, di cui il lavoratore ha conoscenza diretta.

Ne consegue, secondo un orientamento consolidato, che il datore di lavoro non deve indicare i singoli giorni di assenza, potendosi ritenere sufficienti indicazioni piú complessive, idonee a evidenziare un superamento del periodo di comporto in relazione alla disciplina contrattuale applicabile, come l'indicazione del numero totale delle assenze verificatesi in un determinato periodo, fermo restando l'onere, nell'eventuale sede giudiziaria, di allegare e provare, compiutamente, i fatti costitutivi del potere esercitato.


Cass., sez. lavoro, 25 novembre 2010, n. 23920

giovedì 16 dicembre 2010

DISOCCUPAZIONE DI ESPATRIATI IN PAESI UE: COME SI CALCOLA L'INDENNITÀ

A differenza di quanto previsto dai vecchi regolamenti comunitari (attualmente applicabili solamente nei rapporti con Svizzera e Paesi dello Spazio Economico Europeo-SEE), in caso di esportabilità del diritto alla prestazione di disoccupazione, non è più previsto il pagamento per conto dello Stato in cui si è maturato il diritto alla prestazione. La prestazione è pagata direttamente dall'istituzione competente, di regola quella di ultima occupazione, anche se l'interessato si reca in un altro Stato membro in cerca di lavoro.

In merito alle modalità di calcolo delle prestazioni, se la misura delle prestazioni di disoccupazione si deve stabilire sulla base dell'ammontare della retribuzione o del reddito professionale, occorre aver riguardo esclusivamente alla retribuzione o al reddito professionale percepiti dagli interessati nello Stato di ultima occupazione.

Pertanto nell'ipotesi in cui gli interessati abbiano prestato la loro ultima attività lavorativa in Italia e vi abbiano maturato il diritto alle prestazioni, gli uffici INPS calcolano in ogni caso le prestazioni in base alle retribuzioni corrispondenti ai soli periodi assicurativi italiani. Non hanno alcuna rilevanza le retribuzioni percepite per attività svolte in altri Stati, anche se i relativi periodi sono stati presi in considerazione e totalizzati per accertare il diritto alla prestazione di disoccupazione.

Fanno eccezione alla regola generale i lavoratori frontalieri per i quali, ai fini del calcolo delle prestazioni, l'istituzione del Paese di residenza tiene conto della retribuzione o del reddito professionale percepito dall'interessato nello Stato membro alla cui legislazione era soggetto nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma.

per altri approfondimenti vai: www.disoccupazione.info

mercoledì 15 dicembre 2010

Operazione Poseidone per la gestione separata INPS

L'Inps ha proceduto ad iscrivere d'ufficio, con decorrenza 1° gennaio 2005, alla Gestione Separata i soggetti che hanno dichiarato redditi nel quadro RE del Mod. Unico PF anno 2006 in assenza di contribuzione alla suddetta gestione.

L'applicativo Poseidone permette di evidenziare e gestire una serie di criticità, quali la contestuale iscrizione ad un'altra gestione Inps, oppure il caso di lavoratori iscritti alle casse professionali.

Istituto Nazionale Previdenza Sociale - Messaggio n. 31002 del 7 dicembre 2010

Ammortizzatori in deroga: assunzione agevolata e funzione Diresco

A fronte di una richiesta di incentivo relativo ala assunzione di lavoratori destinatari di ammortizzatori in deroga, la sede Inps tramite la procedura di dichiarazione di responsabilità DiResCo, procederà a comunicare l'accoglimento e il corrispondente piano di fruizione dell'incentivo o il rigetto. Ricevuta la comunicazione di accoglimento, il datore di lavoro potrà fruire dell'incentivo mediante la sua esposizione sulla denuncia Uniemens.

Per i datori di lavoro agricoli in attesa di aggiornare il sistema DMAG con l'introduzione dei codici di autorizzazione, ci si deve riferire alle istruzioni della circ. 5/2010.

Istituto Nazionale Previdenza Sociale - Messaggio n. 30703 del 3 dicembre 2010

La legge di stabilità 2011: siamo in attesa della pubblicazione

In attesa della pubblicazione sulla GU, è stata approvata dal Parlamento la legge di stabilità per il 2011 che contiene diverse disposizioni in materia di lavoro e previdenza.

Tra le più significative segnaliamo:

- rifinanziamento, anche per il 2011, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi, degli ammortizzatori in deroga, nonché degli incentivi erogati dall'Inps per i datori di lavoro che assumono lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga o licenziati a causa della crisi;

- proroga per il 2011 del regime di detassazione dei compensi legati alla produttività ai lavoratori che hanno realizzato nel 2010 un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40mila euro e comunque su un ammontare non superiore a 6mila euro;

- abolizione della norma che prevedeva un incremento dello 0,09% delle aliquote contributive dal 2011;

- applicazione degli sgravi contributivi nel settore agricolo a fare data dal 1° agosto 2010;

- infine, un decreto ministeriale potrà disporre un prolungamento dei trattamenti di mobilità o sostegno al reddito per quei lavoratori che maturano i requisiti per la pensione dal 2011 fino alla decorrenza prevista per la pensione stessa, anziché applicare in deroga le finestre di uscita previgenti.

Flussi 2011: 100.000 quote per il lavoro subordinato con il click day

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, a novembre u.s., ha approvato il decreto che prevede per il 2011 l’ingresso per motivi di lavoro subordinato non stagionale di 100.000 cittadini extracomunitari residenti all’estero.
Le modalità di inoltro delle istanze per ottenere il nulla osta all’ingresso sono quelle già sperimentate con i flussi 2007 e 2008, ossia per via telematica con il c.d. click day.
Delle predette quote, 52.080 ingressi sono riservati ai cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria.

30.000 quote sono invece rilasciate ai cittadini stranieri per lo svolgimento di attività nel settore del lavoro domestico e di assistenza e cure alle persone.

Sono inoltre riservate quote per le conversioni in lavoro subordinato dei permessi di soggiorno per studio (3.000), per tirocinio e formazione (3.000), per lavoro stagionale (4.000) e per permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini extraUE da un altro Stato membro UE (1.000).

Inoltre 500 quote sono riservate per le conversioni in permessi di soggiorno per lavoro autonomo.

Non mancano le quote (4.000) riconosciute agli stranieri che hanno completato i programmi di formazione e di istruzione nel paese di origine ai sensi dell’art. 23 DLgs 286/1998 e quelle (500) riservate ai lavoratori di origine italiana da parte di almeno uno dei genitori fino al 3° grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.

SUPERAMENTO DELLE 48 ORE

Con sentenza 25 novembre 2010, causa C-429/09 la Corte di Giustizia Europea ha affrontato il tema circa il superamento dell’orario massimo di lavoro.

Secondo la suddetta Corte il limite massimo per la durata media settimanale dell’orario di lavoro di cui deve beneficiare ogni lavoratore costituisce una norma del diritto sociale dell’Unione che riveste importanza particolare, di cui ogni lavoratore deve beneficiare quale prescrizione minima necessaria per garantire la tutela della sua sicurezza e della sua salute.

Pertanto, la suddetta disposizione ha una portata tale da non poter essere subordinata a qualsiasi condizione o restrizione da parte degli stati membri nonché da conferire ai lavoratori singoli diritti che essi possono far valere direttamente dinanzi ai giudici nazionali.

Conseguentemente, la violazione non occasionale dell’articolo art. 6, lett. b), della direttiva 2003/88 rappresenta un condizione sufficiente per la sussistenza di un diritto del lavoratore al risarcimento del danno.

LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO E REINTEGRAZIONE IN UN LUOGO DI LAVORO DIFFERENTE

Secondo una recente sentenza della Cassazione, 23 novembre 2010, n. 23677, il lavoratore illegittimamente licenziato deve essere reintegrato nel posto di lavoro di provenienza in quanto ‘il trasferimento di sede del dipendente reintegrato, presupponendo la preventiva ammissione di questi nella prestazione della precedente attività lavorativa in ottemperanza del comando giudiziale, può concretizzarsi solo successivamente alla reintegrazione del lavoratore nel medesimo luogo di lavoro dal quale era stato allontanato’.

Di fatto, ‘l'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro emanato dal giudice nel sanzionare un licenziamento illegittimo esige che il lavoratore sia in ogni caso ricollocato nel luogo e nella mansioni originarie, salva la facoltà per il datore di lavoro di disporne con successivo provvedimento il trasferimento ad altra unità produttiva, laddove ne ricorrano le condizioni tecniche, organizzative e produttive. Ne consegue che il trasferimento del lavoratore al di fuori di tali condizioni, integrando un inadempimento contrattuale da parte del datore di lavoro, è nullo e giustifica il rifiuto del dipendente di assumere servizio nella sede diversa cui sia stato destinato’.

martedì 14 dicembre 2010

Inps - Legge n. 183 del 4 novembre 2010, art. 24. Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazi

(Dir. Centr. Prestazioni a Sostegno del Reddito - Circolare n. 155 del 3 dicembre 2010)


1. Premessa

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 - Suppl. ord. n. 243/L - del 9 novembre 2010 è stato pubblicato il Testo della legge n. 183 del 4 novembre 2010 (3), recante: "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro" (cosiddetto collegato lavoro alla manovra di finanza pubblica).

La legge entra in vigore il 24 novembre 2010.

Nell'attesa del riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi, comunque denominati, fruibili dai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, previsto dall'art. 23 della suddetta legge, l'art. 24 ha apportato modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a persone con disabilità in situazione di gravità.

In particolare il comma 1 dell'art. 24:

- lett. a) sostituisce il comma 3 dell'art. 33 della legge n. 104/1992 (4), definendo compiutamente il novero dei beneficiari dei permessi in oggetto e stabilendo che non può essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei permessi per la stessa persona con disabilità in situazione di gravità;

- lett. b) interviene sul comma 5 dell'art. 33 citato, con riguardo al diritto, per il lavoratore che assiste il familiare, di scegliere la sede di lavoro facendo riferimento a quella più vicina al domicilio della persona da assistere, allo scopo di garantire una più agevole assistenza del disabile;

- lett. c) aggiunge all'art. 33 medesimo il comma 7-bis che prevede la decadenza, per il prestatore di lavoro, dal diritto ai benefici previsti dall'articolo novellato, qualora il datore di lavoro o l'INPS accertino l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la fruizione dei permessi.

Il comma 2 dell'art. 24 sostituisce il comma 2 e abroga il comma 3 dell'art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001 (5) (Testo unico delle disposizioni legislative a tutela della maternità e della paternità), eliminando i requisiti della "continuità" e della "esclusività" dell'assistenza quali presupposti essenziali ai fini della concessione dei benefici per l'assistenza al figlio maggiorenne in situazione di disabilità grave.

Il comma 3 dell'art. 24 incide sull'art. 20, comma 1, della legge n. 53/2000 (6) eliminando anche per la generalità dei familiari e degli affini del disabile in situazione di gravità, i requisiti della "continuità" e della "esclusività" previsti in precedenza ai fini del godimento dei permessi di cui all'art. 33 della legge n. 104/1992. Con la presente circolare si forniscono le istruzioni in merito alle disposizioni introdotte dal citato art. 24 della legge n. 183/2010. Prima di affrontare nel merito le novità sopra descritte, si ritiene necessario compiere una precisazione di tipo terminologico.

Come noto, a livello internazionale, è ormai diffusa l'espressione "persona con disabilità", utilizzata nell'ambito della Convenzione delle Nazioni unite del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità, ratificata in Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18 (7).

Nella legge n. 104 del 1992, Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, è rinvenibile il termine "persona handicappata".

Benché questa espressione sia stata utilizzata anche nella legge n. 183/2010, nella presente circolare e nelle eventuali successive note interpretative, i soggetti con handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, verranno individuati con il termine "persona disabile in situazione di gravità" o, più sinteticamente, "persona con disabilità grave".


2. Soggetti aventi diritto

L'art. 24 della legge n. 183/2010 ridefinisce criteri e modalità per la concessione dei benefici.

In base al previgente dettato normativo, infatti, avevano diritto a fruire dei benefici in argomento i lavoratori dipendenti, coniuge, parenti e affini di persona in situazione di disabilità grave entro il terzo grado.

Il nuovo disposto normativo prevede, invece, il diritto a godere dei permessi ex lege n. 104/1992 in favore dei lavoratori dipendenti e, oltre al coniuge, fa riferimento ai parenti o affini del disabile medesimo entro il secondo grado (a titolo esemplificativo sono parenti di primo grado: genitori, figli; sono parenti di secondo grado: nonni, fratelli, sorelle, nipoti in quanto figli dei figli; sono affini di primo grado: suocero/a, nuora, genero; sono affini di secondo grado: cognati).

Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado (a titolo esemplificativo sono parenti di terzo grado: zii, nipoti in quanto figli di fratelli/sorelle, bisnonni, pronipoti in linea retta; sono affini di terzo grado zii acquisiti, nipoti acquisiti) della persona con disabilità in situazione di gravità soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona in situazione di disabilità grave abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Il legislatore ha infatti ritenuto oltremodo onerosa, se non impossibile, l'attività assistenziale svolta dai familiari in età avanzata o affetti da patologia invalidante. Ai fini di una corretta individuazione dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa per la fruizione dei benefici in argomento, si è ritenuto opportuno allegare i testi degli articoli 74 e 78 del Codice civile che recano la definizione dei rapporti di parentela ed affinità.

La normativa novellata prevede, quindi, la possibilità di passare dal secondo al terzo grado di parentela, oltre che nel caso di decesso del coniuge o dei genitori del disabile, anche qualora questi siano "mancanti". Al riguardo, si chiarisce che l'espressione "mancanti" deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono, risultanti da documentazione dell'Autorità giudiziaria o di altra pubblica Autorità.

La possibilità di passare dal secondo al terzo grado di assistenza si verifica anche nel caso in cui uno solo dei soggetti menzionati (coniuge, genitore) si trovi nelle descritte situazioni (assenza, decesso, patologie invalidanti), poiché nella norma viene utilizzata la congiunzione disgiuntiva ("qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti").

Per quanto concerne le patologie invalidanti, in assenza di un'esplicita definizione di legge, sentito il Ministero della Salute, ai fini dell'individuazione di tali patologie si ritiene corretto prendere a riferimento soltanto quelle, a carattere permanente, indicate dall'art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto interministeriale - Ministro per la Solidarietà Sociale, di concerto con i Ministri della Sanità, del Lavoro e della Previdenza Sociale e per le Pari Opportunità - n. 278 del 21 luglio 2000, Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari, che individua le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per gravi motivi di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000.

Quindi, nell'ipotesi in cui il coniuge o i genitori del soggetto in situazione di disabilità grave siano affetti dalle patologie sopra elencate, l'assistenza potrà essere esercitata anche da parenti o affini entro il terzo grado.

La legge n. 183/2010 interviene sull'articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 eliminando le parole "successivamente al compimento del 3° anno di età del disabile" e a seguito di tale modifica, viene introdotta anche per i parenti e gli affini del minore di 3 anni in situazione di disabilità grave la possibilità di godere dei 3 giorni di permesso mensili. Detta possibilità riguarda anche i genitori di un minore di 3 anni in situazione di disabilità grave quale alternativa alle altre prerogative previste dal decreto legislativo n. 151/2001 (prolungamento del congedo parentale o 2 ore di permesso al giorno).

2.1. Referente unico per l'assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave

Il riformulato articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 stabilisce che non può essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei giorni di permesso per l'assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave.

Tale previsione normativa muovendo dall'intento di caratterizzare il concetto di esclusività dell'assistenza - non più previsto quale requisito essenziale dalle nuove disposizioni in materia - interviene disponendo espressamente che i permessi possono essere riconosciuti ad un unico lavoratore per assistere la stessa persona.

Pertanto, fermo restando che i giorni di permesso sono previsti dalla legge nel limite di 3 per soggetto disabile, tali giornate dovranno essere fruite esclusivamente da un solo lavoratore, non potendo invece essere godute alternativamente da più beneficiari.

Il nuovo art. 33, comma 3 della legge n. 104/1992 prevede, inoltre, in favore dei genitori, disposizioni specifiche che derogano alla regola del "referente unico".

Infatti ai genitori, anche adottivi, di figli con disabilità grave, viene riconosciuta la possibilità di fruire dei permessi in argomento alternativamente, sempre nel limite dei 3 giorni per soggetto disabile.

In tali casi, pur essendo necessario un intervento permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o di relazione del soggetto con disabilità grave, tale onere può essere sostenuto alternativamente dall'uno o dall'altro genitore, tenuto conto del diverso ruolo che essi esercitano sul bambino, rispetto agli altri familiari.

2.2. Genitori che assistono figli in situazione di disabilità grave

La nuova legge ha dato rilievo alla particolarità del rapporto genitoriale dettando specifiche norme per i genitori che assistono un figlio in situazione di disabilità grave.

In base alla nuova disciplina, in particolare, i 3 giorni di permesso mensili possono essere fruiti anche dai genitori di un minore di 3 anni in situazione di disabilità grave.

Questa soluzione consegue alla lettura del combinato disposto dei riformulati art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992 e art. 42, comma 2, del decreto legislativo n. 151/2001.

Come si è detto in precedenza, infatti, la novella ha eliminato dal testo del previgente comma 3 dell'art. 33 della legge n. 104 del 1992 le parole "Successivamente al compimento del 3° anno di età del disabile".

Il suddetto inciso risulta, invece, tuttora presente nel riformulato art. 42, comma 2, del decreto legislativo n. 151/2001.

Va tenuto conto, tuttavia, del fatto che anche i genitori di un bambino di età inferiore a 3 anni sono comunque compresi nella categoria dei parenti legittimati in base al 1° periodo del comma 3 dell'art 33 della legge n. 104/1992.

L'esclusione del beneficio in questione - finalizzato ad alleviare la situazione di bisogno di bambini gravemente disabili - proprio nei riguardi dei genitori, porrebbe in essere una ingiustificata disparità di trattamento tra i soggetti che sono costituzionalmente tenuti a svolgere un ruolo primario nella loro assistenza e il resto dei parenti o affini.

Ne consegue che in un ottica di ragionevolezza, il diritto ai 3 giorni di permesso deve essere riconosciuto anche in favore dei genitori di bambini al di sotto dei 3 anni previsto, altresì, espressamente all'art. 42, comma 2 del D.L.vo n. 151/2001 in favore dei genitori di figli con età superiore a 3 anni.

Resta inalterato il diritto dei genitori del disabile in situazione di gravità minore di 3 anni di poter fruire, in alternativa a tale beneficio, del prolungamento indennizzato del congedo parentale o dei riposi orari retribuiti (art. 42, comma 1, decreto legislativo n. 151/2001).

A tale proposito, è opportuno evidenziare che, mentre i benefici appena menzionati (prolungamento del periodo di congedo parentale e le 2 ore di riposo giornaliero retribuito), possono essere utilizzati a partire dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente (così come indicato nel msg. n. 2578 del 17 settembre 2007), i 3 giorni di permesso (comma 3, art. 33, legge n. 104/1992) possono essere goduti, da parte dei genitori o da parte degli altri familiari, dal giorno del riconoscimento della situazione di disabilità grave.

Si sottolinea inoltre, che, trattandosi di istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità, la fruizione dei benefici dei 3 giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo deve intendersi alternativa e non cumulativa nell'arco del mese.

Pertanto, nel mese in cui uno o entrambi i genitori, anche alternativamente, abbiano beneficiato di uno o più giorni di permesso ai sensi dell'art. 33, comma 3 citato, gli stessi non potranno usufruire per lo stesso figlio delle 2 ore di riposo giornaliero o del prolungamento del congedo parentale.

Allo stesso modo, nel mese in cui uno o entrambi i genitori abbiano fruito, anche alternativamente, del prolungamento del congedo parentale o delle 2 ore di riposo giornaliero, gli altri parenti o affini aventi diritto non potranno beneficiare per lo stesso soggetto in situazione di disabilità grave dei giorni di permesso mensili.


3. Presupposti oggettivi per il riconoscimento dei permessi

Il testo novellato ribadisce che il presupposto per la concessione dei benefici è che la persona in situazione di disabilità grave non sia ricoverata a tempo pieno. In proposito, per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere 24 ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa.

Si precisa che le ipotesi che fanno eccezione a tale presupposto sono:

- interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate [ipotesi prevista dal messaggio n. 14480 del 28 maggio 2010 (8)];

- ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine;

- ricovero a tempo pieno di un minore con disabilità in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura ospedaliera il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare, ipotesi già prevista per i bambini fino a 3 anni di età [circolare n. 90 del 23 maggio 2007, p. 7 (9)].

Il nuovo dettato normativo interviene sull'articolo 20, comma 1, della legge n. 53/2000, eliminando le parole da "nonché" a "non convivente" e prevede conseguentemente il venir meno dei requisiti della "continuità" e dell'"esclusività" quali presupposti necessari ai fini del godimento dei permessi in argomento da parte dei beneficiari.

Pertanto, oltre al requisito della convivenza, già eliminato dall'art. 20 della suddetta legge n. 53/2000, anche la "continuità" e l'"esclusività" dell'assistenza, non sono più elementi essenziali ai fini del godimento dei permessi di cui all'art. 33 della legge n. 104/1992. Analogamente, la legge ha abrogato l'art. 42, comma 3, del decreto legislativo n. 151 del 2001, il quale prevedeva che i permessi dei genitori di figlio disabile in situazione di gravità maggiore di età potessero essere fruiti a condizione che sussistesse convivenza o che l'assistenza fosse continuativa ed esclusiva.

Gli uffici, pertanto, in attesa dell'aggiornamento su "modulistica on line" dei modelli di domanda, che terranno conto delle innovazioni introdotte dalla legge, non dovranno più acquisire le dichiarazioni relative alla sistematicità e all'adeguatezza dell'assistenza al disabile, prima richieste dalla circolare dell'Istituto n. 90/2007, per garantire la sussistenza dei citati presupposti di continuità ed esclusività.


4. Accertamento delle condizioni

Ulteriore novità è rinvenibile nel comma 7-bis dell'art. 33, legge n. 104/1992, introdotto dall'art. 24 della legge n. 183/2010, laddove è prevista la decadenza, per il lavoratore, dal diritto a beneficiare dei 3 giorni di permessi mensili coperti da contribuzione figurativa, qualora il datore di lavoro o l'INPS accertino l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dello stesso diritto.

Si ribadisce al riguardo quanto specificato con circolare n. 53 del 29 aprile 2008 (10), nella quale viene evidenziato che il provvedimento di riconoscimento della fruibilità dei permessi ex articolo 33 della legge n. 104/1992 emanato dall'Istituto, incide esclusivamente sul rapporto previdenziale (che si svolge tra l'ente assicuratore ed il datore di lavoro ed ha come beneficiario il lavoratore) e il suo contenuto si sostanzia in un'autorizzazione preventiva al datore di lavoro a compensare le somme eventualmente corrisposte a tale titolo con i contributi obbligatori.

In particolare, l'eventuale accertamento dell'insussistenza o il venir meno delle condizioni sottoelencate, richieste per la legittima fruizione dei benefici previsti dalla legge n. 104/1992, comporterà, per il lavoratore, la decadenza da tale diritto.

Infatti il richiedente i permessi si impegna, con dichiarazione di responsabilità, a comunicare entro 30 giorni dall'avvenuto cambiamento, le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni autocertificate nel modello di richiesta, con particolare riferimento a:

- eventuale ricovero a tempo pieno del soggetto disabile in condizione di gravità;

- revoca del giudizio di gravità della condizione di disabilità da parte della Commissione medica di cui all'articolo 4, comma 1, legge n. 104 del 1992 e successive mofidicazioni, integrata ai sensi dell'art. 20, comma 1 del decreto legge n. 78 dell'1 luglio 2009 convertito nella legge n. 102 del 3 agosto 2009 (11);

- modifiche ai periodi di permesso richiesti;

- eventuale decesso del disabile.

E' opportuno richiamare, al riguardo, le previsioni dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 secondo cui "chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso (...) è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia".

Si richiamano altresì le disposizioni contenute nell'art. 20, comma 2, della citata legge n. 102/2009 sul contrasto delle frodi in materia di invalidità civile, handicap e disabilità, nonché quelle contenute nell'art. 10, n. 3 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010.

L'INPS, ai fini dell'applicazione di quanto contenuto al comma 7-bis sopra citato provvederà inoltre, anche annualmente, alla verifica a campione delle situazioni dichiarate dai lavoratori richiedenti i permessi in argomento.


5. Prerogative afferenti alla sede di servizio

Anche la normativa concernente l'ulteriore beneficio relativo all'avvicinamento alla sede di servizio (comma 5 dell'art. 33 della legge n. 104/1992) è stata altresì novellata. Con la modifica è stato previsto che il lavoratore ha diritto a scegliere ove possibile la sede di lavoro più vicina non più al domicilio del lavoratore che presta assistenza, ma al domicilio della persona da assistere.

6. Istruzioni procedurali e modulistica

Le istruzioni procedurali che terranno conto delle innovazioni introdotte dalla legge verranno fornite con apposito messaggio.

Sono in corso di aggiornamento su "modulistica on line" i modelli di domanda.


7. Ambito di applicazione

Considerato che la legge n. 183/2010 entra in vigore il 24 novembre 2010, gli uffici dovranno esaminare, sulla base dei nuovi criteri, le domande presentate a decorrere dalla predetta data nonché le richieste già pervenute relativamente ai rapporti non esauriti, intendendosi come tali quelle situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o prescrizione del diritto.

Per quanto concerne sia le istanze presentate prima del 24 novembre 2010 e non ancora istruite sia i provvedimenti già adottati prima di tale data sulla base delle previgenti disposizioni, dovranno essere riesaminate, alla luce delle nuove disposizioni, le domande pervenute da parenti e affini di terzo grado dei soggetti disabili in situazione di gravità nonchè quelle presentate da più familiari (a meno che non si tratti dei 2 genitori) per l'assistenza allo stesso soggetto con disabilità in situazione di gravità.

Nel 1° caso, sarà necessario richiedere ai beneficiari tutti gli elementi utili a verificare la sussistenza o meno dei presupposti indicati al paragrafo 2 della presente circolare.

Nel 2° caso, poiché i permessi potranno essere fruiti esclusivamente da un solo lavoratore, si dovranno richiedere ai soggetti interessati le informazioni necessarie all'individuazione del lavoratore dipendente beneficiario dei permessi di cui all'art. 33, comma 3 della legge n. 104/1992.