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lunedì 22 novembre 2010

Il committente risponde parzialmente dei diritti dei dipendenti dell’appaltatore

La Corte di Cassazione, con la sentenza 19/11/2010 n. 23489, ha deciso che se l’appaltatore è insolvente nei confronti dei propri dipendenti, questi possono far valere i crediti di lavoro maturati nell’ambito dell’appalto anche nei confronti del committente.

Tutta la sentenza ruota intorno all’art. 1676 cc che prevede espressamente che coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda.

Più precisamente secondo i giudici di legittimità l’espressione “quanto è loro dovuto” contenuta nel predetto articolo non deve essere interpretata in modo estensivo, includendo tutti i diritti nascenti dal rapporto lavorativo con l’appaltatore anche se non ricompresi nell’appalto.

Infatti se si interpretasse estensivamente la disposizione normativa, garantendo crediti maturati dal lavoratore in base a prestazioni estranee allo specifico appalto, si attribuirebbe allo stesso lavoratore, in caso di fallimento dell’appaltatore, un vantaggio ingiustificato rispetto agli altri creditori del medesimo, compresi gli altri lavoratori che non hanno lavorato nell’ambito dell’appalto.

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