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mercoledì 24 novembre 2010

Lavoro congruo al posto della Cigs

Gli aiuti per l'occupazione, introdotti in via sperimentale e in scadenza a dicembre, saranno prorogati. Lo prevede il disegno di legge di stabilità, all'esame della Camera. Con una circolare, come annunciato mercoledì al Forum Collegato lavoro organizzato da «Il Sole 24 Ore» e dai consulenti del lavoro, il ministero fa il punto sulle agevolazioni previste per chi è in difficoltà.


Nel documento si riepilogano le forme di assunzione agevolata e i trattamenti di sostegno al reddito. Particolare attenzione viene prestata agli obblighi che gravano su chi fruisce di incentivi a carico dello Stato. Una norma del 2008 (articolo 19 del decreto legge 185) prevede che il lavoratore, per incassare qualsiasi prestazione di sostegno al reddito, deve dichiararsi disponibile a una nuova attività oppure a un percorso di riqualificazione professionale. L'obbligo di rendersi disponibile al percorso di riqualificazione riguarda chi ha perso il lavoro oppure è stato sospeso. Rientrano in questa categoria, per esempio, i beneficiari di Cig, mobilità e trattamento equivalente, disoccupazione nonché i lavoratori a progetto beneficiari dell'una tantum per fine contratto.


L'obbligo di accettare e iniziare immediatamente un nuovo lavoro congruo riguarda, invece, solo chi ha perso il lavoro. Si possono trovare in questa situazione coloro che, per effetto della cessazione totale o parziale dell'impresa, sono destinatari della Cigs oppure sono stati licenziati e – a seguito della cessazione del rapporto di lavoro – percepiscono la mobilità o la disoccupazione. Possono rientrarvi anche gli apprendisti licenziati (fruitori della speciale disoccupazione a loro riservata) e i co.co.pro. rimasti senza il contratto che beneficiano dell'una tantum. Se il lavoratore non sottoscrive la dichiarazione di disponibilità oppure – dopo averla rilasciata–- non la rispetta, perde i benefici (pubblici e privati), fatti salvi i diritti acquisiti.


Il richiamo in servizio del lavoratore sospende, per tutto il periodo di occupazione, l'obbligo di partecipare a un percorso di formazione o di riqualificazione professionale.


Riguardo al vincolo del lavoratore di accettare un'offerta di lavoro congruo, la circolare – richiamando il decreto legge 249/04 (legge 291/04) – ricorda che la congruità è realizzata se il nuovo lavoro prevede una retribuzione anche più bassa, ma non oltre il 20%, rispetto a quello delle mansioni di provenienza (se non è possibile individuare l'ammontare della retribuzione precedente, il limite del 20% non si applica); inoltre, il luogo di lavoro (o della formazione) non deve trovarsi a più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o deve essere raggiungibile mediamente in 80 minuti, con i mezzi di trasporto pubblici. Per conteggiare la distanza e/o i tempi necessari per raggiungere le località, si possono utilizzare, come parametri di riferimento, i dati disponili presso i servizi pubblici di linea e le Ferrovie dello Stato.



Fonte: il sole 24ore Giuseppe Maccarone 19/11/2011

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