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lunedì 29 novembre 2010

Nuove sanzioni sull’orario

Dal 24 novembre, con l'entrata in vigore del collegato lavoro (legge 183) cambiano le
sanzioni per chi non rispetta l'orario di lavoro. La nuova riforma prevede una
sanzione, compresa tra 100 e 750 euro, o tra 400 e 1.500 euro, se vengono violati gli orari di lavoro.

Se la violazione riguarda più di 5 lavoratori e se si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento.

Se invece la violazione riguarda più di 10 lavoratori e si è verificata almeno in 5
periodi di riferimento la multa può superare i 1000 euro e arrivare fino a 5000.

La sanzione scatta se viene violata la normativa sulla durata media dell’ orario settimanale di lavoro oppure della normativa sui riposi settimanali.

La sanzione non è più stabilita in misura unitaria per ciascun lavoratore o violazione, ma in misura fissa per "classi di infrazioni".

Non va moltiplicata per il numero dei dipendenti coinvolti. Le precedenti formulazioni della norma avevano creato problemi nel quantificare la sanzione in presenza di una pluralità di lavoratori coinvolti o di reiterazione della violazione, costringendo il legislatore a modificare più volte l'articolo 18 bis del decreto legislativo 66/03.

Per le violazioni sul superamento della durata massima settimanale dell'orario di lavoro e la mancata concessione del riposo settimanale di 24 ore ogni sette giorni (o in media ogni 14 giorni) la gradualità delle sanzioni è stabilita in rapporto al
numero dei soggetti coinvolti e alla reiterazione delle violazioni nell'intervallo di tempo che coincide con quello di riferimento per il calcolo della durata media dell'orario settimanale.

L'intervallo è per legge quadrimestrale, ma la contrattazione collettiva lo può estendere a sei mesi o a un anno.

Per quanto riguarda le infrazioni commesse prima del 24 novembre continua
ad applicarsi l'apparato sanzionatorio tempo per tempo, in cui vanno distinti tre periodi: fino al 31 agosto 2004; dal 1° settembre 2004 al 17 agosto 2008; dal 18 agosto 2008 al 23 novembre 2010.

Nel secondo e nel terzo periodo, se la sanzione era stabilita «per ogni lavoratore» e «per ciascun periodo di riferimento a cui si riferisce la violazione», il datore di
lavoro può far valere le disposizioni che riducono le sanzioni in ipotesi di cumulo materiale (una sanzione per ogni lavoratore e per ogni periodo di riferimento) e di cumulo giuridico (nei casi accertati di unicità di azione o di omissione).

Nuove sanzioni sull’orario di Massimo Brisciani in Il sole 24 ore, 23.11.2010, pag.35.

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