Cassazione n. 21621 del 21 ottobre 2010
Con sentenza 21 ottobre 2010, n. 21621 la Corte di Cassazione ha ritenuto non punibile il lavoratore in malattia risultato assente alla visita fiscale.
Secondo la Corte, “per giustificare l'obbligo di reperibilità in determinati orari non è richiesta l'assoluta indifferibilità della prestazione sanitaria da effettuare, ma è sufficiente un serio e fondato motivo che giustifichi l'allontanamento dal proprio domicilio”.
Pertanto, l’assenza del lavoratore dal domicilio durante le fasce orarie di reperibilità non costituisce un illecito disciplinare e non può costituire giusta causa di licenziamento.
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