La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 19365 del 10 settembre 2010, ha ribadito il principio di cui all’articolo 2, della legge n. 230/1962, secondo il quale ‘ il termine del contratto a tempo determinato puo` essere, con il consenso del lavoratore, eccezionalmente prorogato, non piu` di una volta e per un tempo non superiore alla durata del contratto iniziale, quando la proroga sia richiesta da esigenze contingenti ed imprevedibili e si riferisca alla stessa attivita` lavorativa per la quale il contratto e` stato stipulato a tempo determinato’.
In particolar modo, secondo la Cassazione, il contratto a termine, anche nel caso in cui il nuovo accordo è stato autorizzato dall’ispettorato, deve in ogni caso rispettare i requisiti di legge ovvero:
- Essere prorogato una sola volta;
- in presenza di esigenze contingenti ed imprevedibili diverse da quelle che sono state apposte in origine.
Di fatto viene precisato che nessuna norma di legge può derogare alla regola per cui l’estensione di quel tipo di accordo è ammessa, con il consenso del lavoratore, non più di una volta e per un periodo non superiore alla durata del contratto iniziale, anche quando è richiesta per motivi eccezionali e riguarda le stessa attività.
Cassazione Sentenza n. 19365 del 10 settembre 2010
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