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lunedì 8 novembre 2010

Assenza dell'ammalato alla visita di controllo.

Il lavoratore assente dal lavoro per malattia non reperito in casa per la visita domiciliare di controllo deve provare che la causa del suo allontanamento durante le fasce orarie di reperibilità, pur senza integrare una causa di forza maggiore, costituisca ai fini della tutela di altri interessi una necessità determinata da situazioni comportanti adempimenti non effettuabili in ore diverse.

Nel caso di specie è stata ritenuta legittima e giustificata l'assenza in quanto l'ammalato era presso la madre, ricoverata in un centro specialistico di riabilitazione e priva di altro sostegno morale in quanto divorziata e senza altri familiari. Per questi motivi l'INPS è stato condannato a pagare l'indennità di malattia senza alcuna riduzione (C. Cass., sez. Lav. - Sent. n. 5718/2010).

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