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lunedì 22 novembre 2010

Se l'azienda ha licenziato anche per giusta causa, NO AGLI SGRAVI CONTRIBUTIVI INPS

Si chiede se sia possibile riconoscere gli sgravi contributivi previsti in favore delle aziende che assumono lavoratori disoccupati e in cig anche nei casi in cui l'impresa proceda a nuove assunzioni e in precedenza abbia effettuato licenziamenti per giusta causa o abbia cessato il rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova da parte del dipendente.

La legge n. 407/1990 prevede due benefici di differente entità: lo sgravio del 50% ovvero lo sgravio del 100% (quest'ultimo riservato solo alle imprese che operano nel Mezzogiorno e alle imprese artigiane) dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per un periodo di 36 mesi. Le agevolazioni di cui sopra sono accordate nelle ipotesi in cui si proceda ad assunzioni di lavoratori con contratto a tempo indeterminato (anche part-time) a condizione che:

1) il datore di lavoro effettui «assunzioni di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto»;

2) le predette assunzioni «non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi».

Con riferimento al periodo rispetto al quale verificare l'eventuale sostituzione di lavoratori «per qualsiasi causa licenziati o sospesi», il Ministero del lavoro ricorda che lo stesso va individuato nei sei mesi immediatamente precedenti l'assunzione. Perciò è possibile concedere le agevolazioni contributive ai datori di lavoro che procedano alle relative assunzioni di personale una volta trascorsi sei mesi dalla cessazione dei precedenti rapporti di lavoro.

La legge inoltre espressamente sancisce il divieto per i datori di lavoro di assumere «in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi».

Il licenziamento per giusta causa, tuttavia, così come il recesso per mancato superamento del periodo di prova, trovando fondamento (se legittimamente esercitati), nella discrezionalità imprenditoriale del datore di lavoro, non rispondono ai requisiti richiesti ai fini dello sgravio contributivo. E perciò, argomenta il dicastero del lavoro, il datore di lavoro non può avere i benefici contributivi in discorso se nei sei mesi precedenti alle nuove assunzioni, abbia effettuato licenziamenti per giusta causa o receda dal contratto per mancato superamento del periodo di prova.

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