Corte di Cassazione Sentenza n. 22443 del 4 novembre 2010
Il preavviso di licenziamento non ha efficacia reale ma obbligatoria; pertanto, nel caso in cui una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato, il rapporto si risolve immediatamente, con l'unico obbligo della parte recedente di corrispondere l'indennità sostitutiva.
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