Cerca nel blog

mercoledì 24 novembre 2010

COLLEGATO LAVORO E CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

In data 9 novembre 2010 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2010 n. 262, Supplemento ordinario, Legge 4 novembre 2010, n. 183, recante ‘Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro’ [ c.d. Collegato Lavoro].

La sopracitata norma introduce, all’articolo 32, importanti novità in tema di ‘ Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato’.
In particolar modo le nuove disposizioni di legge modificano le modalità operative nonché i termini per l’impugnazione dei licenziamenti individuali.

Di fatto, il licenziamento deve essere impugnato dal lavoratore – a pena di decadenza- entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta.

L’impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, in alternativa:

- dal deposito del ricorso;
- dalla comunicazione alla controparte della richiesta o del tentativo di conciliazione o dell’arbitrato.

La norma sopracitata introduce inoltre novità in materia di risarcimento del lavoratore nell’ipotesi in cui, a seguito di violazione delle norme relative al contratto di lavoro a tempo determinato, sia disposta la conversione dello stesso a tempo indeterminato.

In particolar modo, ai sensi dell’articolo 32, comma 5 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, nell’ipotesi di conversione del contratto a tempo determinato, il datore di lavoro è tenuto – in alternativa alla riassunzione - a risarcire il lavoratore attraverso l’erogazione di un’indennità onnicomprensiva nella misura tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

Nessun commento: