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giovedì 25 novembre 2010

STRESS DA LAVORO CORRELATO

Il vigente ordinamento in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro stabilisce che la valutazione obbligatoria dei rischi a carico del datore di lavoro deve riguardare tutti i tipi di rischio, ivi compreso quello da ‘stress lavoro correlato’ secondo quanto contenuto nell’accordo europeo 8 ottobre 2004.

Come noto, l’articolo 8, comma 12 del D.L. 78/2010 stabilisce che ‘il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di rischio da stress lavoro-correlato, è differito al 31 dicembre 2010’.

In ogni caso, ai sensi dell’articolo 28 comma 1bis nonché dell’articolo 6, comma 8, lettera m-quarter), del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ed ai fini di una corretta applicazione della normativa, la valutazione dello stress lavoro-correlato deve essere effettuata nel rispetto delle indicazioni fornite dalla commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.

Con riunione del 17 novembre, la commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha approvato le indicazioni operative per la valutazione del suddetto rischio.

Il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, con lettera circolare 18 novembre 2010, n. 23692, ha reso note le predette indicazioni.

1. DEFINIZIONE DI STRESS DA LAVORO CORRELATO

Ai sensi dell’articolo 3 dell’Accordo europeo 8 ottobre 2004, lo stress da lavoro correlato è ‘una condizione, accompagnata da sofferenze o disfunzioni fisiche, psichiche, psicologiche o sociali, che scaturisce dalla sensazione individuale di non essere in grado di rispondere alle richieste o di non essere all’altezza delle aspettative.

L’individuo può ben adattarsi ad affrontare un’esposizione alla pressione a breve termine, cosa che può anche essere considerata positiva, ma ha una maggiore difficoltà a sostenere un’esposizione prolungata a una intensa pressione.

Inoltre i singoli individui possono reagire differentemente ad una stessa situazione data oppure possono reagire diversamente a situazioni similari in momenti diversi della propria vita. Lo stress non è una malattia, ma un’esposizione prolungata ad esso può ridurre l’efficienza nel lavoro e può causare malattie. Lo stress derivante da motivi esterni all’ambiente di lavoro può portare a cambiamenti nel comportamento e ad una riduzione dell’efficienza nel lavoro.

Tutte le manifestazioni da stress nel lavoro non possono essere ritenute correlate al lavoro stesso. Lo stress da lavoro può essere causato da fattori diversi, come ad esempio il contenuto del lavoro, la sua organizzazione, l’ambiente, la scarsa comunicazione’.

Pertanto, lo stress da lavoro correlato risulta parte integrante della valutazione dei rischi e deve essere effettuata dal datore di lavoro, in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione [R.S.P.P.], il medico competente, ove nominato e previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza [R.L.S./R.L.S.T.].

Secondo le indicazioni fornite dalla commissione consultiva, la valutazione deve essere così strutturata:

• Valutazione preliminare consistente :

 identificazione dei fattori rischio da stress da lavoro correlato ad esempio, prendendo in esame gruppi omogenei di lavoratori che risultino esposti a rischi dello stesso tipo. La valutazione preliminare consiste pertanto nella rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili, numericamente apprezzabili, appartenenti a tre distinte famiglie:

1. eventi sentinella, quali ad esempio: indici infortunistici, assenze per malattia, turnover elevato, numero elevato di lamentele, segnalazioni del medico competente;

2. fattori di contenuto del lavoro quali: ambiente di lavoro e attrezzature, carichi e ritmi di lavoro eccessivi, orario di lavoro e turni, effettiva corrispondenza tra competenze dei lavoratori e requisiti professionali richiesti;

3. fattori di contesto del lavoro: ruolo nell’ambito dell’organizzazione, autonomia decisionale, conflitti interpersonali al lavoro, possibilità di carriera, chiarezza nella comunicazione (incertezza in ordine alle prestazioni richieste).
Ove nella valutazione preliminare non emergano elementi di rischi da stress lavoro-correlato, tali da richiedere azioni correttive, il datore di lavoro sarà unicamente tenuto a darne conto nel D.V.R. e prevedere un piano di monitoraggio. Al contrario, qualora emergano rischi da correggere, si procederà alla:

 Pianificazione delle misure di eliminazione;

 Eliminazione effettiva del rischio.

• Valutazione eventuale approfondita, da attivare nel caso in cui la valutazione preliminare rilevi elementi di rischio da stress da lavoro correlato e le misure di correzione adottate a seguito della stessa si rivelino inefficaci.
La valutazione approfondita deve prevedere:

- la valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori attraverso strumenti quali questionari, focus group, interviste semi strutturate relativamente ai fattori sopra elencati. Nelle aziende di grandi dimensioni è possibile effettuare detta valutazione su un campione rappresentativo di lavoratori.

Dette valutazioni rappresentano quindi lo standard minimo inderogabile per l’effettuazione della valutazione dello stress da lavoro correlato e pertanto dovranno essere rese operative da parte delle aziende, a partire dal 31 dicembre 2010.

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