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venerdì 12 novembre 2010

Mancata concessione delle ferie e licenziamento

Ai sensi dell’articolo 10 del D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.

Il predetto periodo minimo di 4 settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
In ogni caso, ai sensi dell’articolo 2109 del codice civile, il lavoratore ha diritto al periodo annuale di ferie nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro.

Pertanto, l’allontanamento non autorizzato dal lavoro del dipendente costituisce giusta causa di recesso nella misura in cui viene meno l'obbligo di obbedienza disciplinato dall'art. 2104 del Codice Civile.

La Corte di Cassazione, con sentenza 30 settembre 2010 ,n. 20461 ha ribadito le disposizioni in oggetto affermando la piena sussistenza della giusta causa nel licenziamento di un dipendente che usufruisce di un periodo feriale nonostante il rifiuto del datore di lavoro.

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