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mercoledì 1 ottobre 2008

L’ABOLIZIONE DEL LIBRO MATRICOLA E L’ISTITUZIONE DEL LIBRO UNICO DEL LAVORO

in un’ottica di maggiore semplificazione degli obblighi connessi alla tenuta dei libri obbligatori del lavoro, sono state introdotte importanti modifiche per la tenuta dei libri matricola e paghe, oltre ad una quantificazione più realistica delle misure sanzionatorie. In particolare, dal 18 Agosto 2008 è stato istituito un nuovo libro unico del lavoro ed abolito il libro matricola, mentre il libro paga e presenze resteranno in vigore in via transitoria, sino al 16 Gennaio 2009.


Il nuovo libro unico del lavoro

Dal periodo di paga Gennaio 2009 diverrà operativo il nuovo Libro Unico del Lavoro che conterrà in un documento unico vidimato la parte retributiva dell’elaborazione degli stipendi e il calendario delle presenze/assenze.
Il libro del lavoro sarà unico anche per più posizioni o matricole aziendali assicurative e previdenziali o più sedi di lavoro e dovrà essere tenuto da tutte le aziende con personale dipendente, collaboratori e associati in partecipazione, con la sola esclusione dei datori di lavoro domestici.
Per la compilazione del calendario delle presenze dovranno essere utilizzate delle causali specifiche per i vari titoli di assenza, risultanti da una legenda tenuta anche separatamente dal libro unico.

Per ogni mese di riferimento le registrazioni nel libro unico del lavoro dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del mese successivo, con modalità differenti a seconda del calendario di elaborazione adottato dalle aziende.

Esempio 1

Periodo di paga di gennaio 2009 con pagamento degli stipendi il 10 febbraio 2009: il libro unico deve essere stampato entro il giorno 16 febbraio 2009 e devono essere riportate le presenze di gennaio 2009 e le voci retributive corrispondenti alle presenze di gennaio 2009.

Esempio 2

Periodo di paga di gennaio 2009 con pagamento degli stipendi il 27 gennaio 2009 (calendario sfasato): il libro unico deve essere stampato entro il giorno 16 febbraio 2009 e devono essere riportate le presenze di gennaio 2009 e le voci retributive corrispondenti alle presenze rilevate nel mese di dicembre 2008.
L’elaborazione differita dei dati retributivi dovrà essere appositamente annotata nel libro unico.

Non sarà obbligatorio consegnare al lavoratore copia del cedolino recante anche il calendario delle presenze. Potrà pertanto continuare ad essere consegnata copia del cedolino paga con i soli dati retributivi e senza numerazione progressiva, fermo restando che entro il giorno 16 del mese successivo dovranno essere stampati di nuovo i cedolini con l’aggiunta delle presenze e della numerazione sequenziale.
Le aziende che elaborano gli stipendi secondo il calendario sfasato possono comunque consegnare copia del cedolino comprensivo delle presenze già acquisite per l’elaborazione degli stipendi oppure stampare e consegnare copia del cedolino con i soli dati retributivi e senza numerazione progressiva.

A seguito dell’istituzione del libro unico del lavoro il registro dell’orario di lavoro degli autotrasportatori non dovrà più essere tenuto.


Personale da registrare nel libro unico

Nel libro unico dovranno essere registrati i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto di lavoro, anche misto (capitale e lavoro).

Non dovranno, invece, essere registrati i dati relativi a:

  • amministratori di società, sindaci, componenti di collegi e commissioni i cui compensi costituiscono redditi di natura professionale (es. liberi professionisti iscritti ad un Ordine professionale);
  • agenti e rappresentanti di commercio che svolgono attività in forma d’impresa o di lavoro autonomo;
  • associati in partecipazione che svolgono l’attività in forma d’impresa o di lavoro autonomo.


Per quanto riguarda la registrazione dei compensi corrisposti a amministratori di società, collaboratori o lavoratori intermittenti, la compilazione del libro unico del lavoro deve essere effettuata all’inizio e al termine del rapporto di lavoro e per i mesi di erogazione dei compensi, anche in caso di pagamento dell’indennità di disponibilità per i lavoratori a chiamata con obbligo di risposta alla chiamata del datore di lavoro.


Collaboratori familiari e soci: la DNA all’INAIL

Nel libro unico non dovranno essere registrati i dati relativi ai:


  • soci lavoratori di qualsiasi società, anche cooperativa e artigiana che prestano attività in azienda non inquadrabile nell’ambito dei rapporti di lavoro dipendente e parasubordinato;
  • collaboratori delle imprese familiari.



Di conseguenza, per essi è stato previsto, a decorrere dal 18 Agosto 2008, l’obbligo di trasmettere all’INAIL la DNA, tramite fax al n. 800657657 oppure in via telematica accedendo al sito dell’INAIL, almeno il giorno precedente l’inizio dell’attività lavorativa.


Modalità di tenuta

I sistemi di tenuta restano invariati (stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo, stampa laser con preventiva autorizzazione INAIL, supporti magnetici dotati dei requisiti di inalterabilità, consultabilità, integrità e sequenzialità cronologica dei dati contenuti nel documento informatico dando preventiva comunicazione scritta alla DPL).

Per i soggetti autorizzati alla stampa laser dei cedolini, viene meno l’obbligo di invio mensile al cliente e annuale all’INAIL, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, dell’elenco dei numeri di vidimazione utilizzati. Resta fermo l’obbligo di conservare i fogli annullati o deteriorati.

Il provvedimento di istituzione del libro unico del lavoro ha individuato l’INAIL come unico ente preposto alla vidimazione del libro, anche per i datori di lavoro o committenti che provvedevano alla vidimazione presso altri Istituti (ad esempio, l’INPS per i datori di lavoro agricoli).


Contenuto delle registrazioni

Nel libro unico del lavoro dovranno essere registrati i dati relativi a:

  • identità del lavoratore;
  • qualifica e livello di inquadramento contrattuale (lavoratori subordinati);
  • anzianità di servizio;
  • posizioni assicurative e previdenziali;
  • retribuzione contrattuale;
  • premi e compensi per ore di lavoro straordinario da indicare in maniera specifica e distinta;
  • prestazioni degli enti previdenziali ed assicurativi (indennità di malattia, maternità, infortunio sul lavoro, cassa integrazione salariale ecc.);
  • rimborsi spese e assegni per il nucleo familiare.


Elenchi riepilogativi mensili

I riepiloghi mensili delle retribuzioni non saranno più obbligatori. Tuttavia, per le aziende con più di 10 lavoratori o con più sedi stabili di lavoro, gli ispettori potranno richiedere l’esibizione di appositi elenchi mensili del personale iscritto nel libro unico e dei dati individuali di presenza, ferie e riposi aggiornati all’ultimo mese di riferimento, anche suddivisi per sedi di lavoro. Non è prevista alcuna sanzione per l’omessa esibizione degli elenchi mensili.


Luoghi di tenuta

Il libro unico del lavoro dovrà essere conservato presso:

  • la sede legale dell’azienda;
  • lo studio del Consulente del Lavoro o altro professionista abilitato dando preventiva comunicazione alla DPL;
  • i servizi di assistenza delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e piccole imprese;
  • per i gruppi di impresa, la società capogruppo per le società collegate del gruppo.


Non vige più alcun obbligo di tenuta di copie conformi all’originale dei libri obbligatori.


La numerazione unitaria dei libri unici per più aziende

L’adozione del sistema di numerazione unica del libro obbligatorio deve essere richiesta all’INAIL dal Consulente del Lavoro (o altro professionista abilitato), acquisendo la preventiva delega scritta dell’azienda amministrata, anche attraverso la lettera di incarico.
Successivamente alla prima richiesta di autorizzazione, il professionista è tenuto a comunicare all’INAIL, entro 30 giorni dall’evento, i dati delle nuove aziende e di quelle che revocano l’incarico.
I professionisti già abilitati alla numerazione unificata dei libri paga dovranno trasmettere all’INAIL un elenco delle aziende assistite, entro il termine del periodo transitorio (16 Gennaio 2009).


Obblighi di esibizione

Il personale ispettivo richiederà in visione le registrazioni nel libro unico:

  • sino al mese precedente (es. agosto), se le visite avvengono dopo il giorno 16 del mese (es. settembre);
  • sino ai due mesi precedenti (es. luglio), se le visite avvengono prima del giorno 16 del mese (es. settembre);
  • del mese in corso al momento dell’accesso ispettivo (es. settembre), ordinando l’esibizione decorso il termine previsto per la registrazione del mese (giorno 16 del mese successivo, es. ottobre).


Tenuta presso il datore di lavoro
Il datore di lavoro deve esibire il libro unico del lavoro agli organi di vigilanza solo se la visita ispettiva si svolge presso una sede di lavoro stabile (autonoma, organizzata, dotata di idonea strumentazione anche per la presenza di uffici amministrativi). L’esibizione deve avvenire anche tramite fax o e-mail, prima che l’ispettore proceda alla stesura del verbale.
Se l’accesso ispettivo riguarda lo svolgimento di attività mobili o itineranti (che comportano la presenza dei lavoratori presso diversi luoghi di lavoro nella stessa giornata o, in ogni caso, sul territorio) l’ispettore richiederà l’esibizione del libro unico con specifica annotazione della richiesta e dei termini di adempimento nel verbale di ispezione.

Tenuta presso il Consulente del Lavoro
L’esibizione del libro unico deve avvenire a cura del professionista entro 15 giorni dalla richiesta formulata nel verbale di ispezione.


Termini di conservazione

Si dimezzano i termini di conservazione dei libri obbligatori. Il libro unico dovrà essere conservato per cinque anni dall’ultima registrazione. Per lo periodo dovranno essere conservati anche i libri o registri che sono stati aboliti a seguito dell’istituzione del libro unico (libri matricola, paga e presenze, registro dell’orario di lavoro degli autotrasportatori ecc.).


Il nuovo regime sanzionatorio





















































Violazione


Sanzione


Diffida obbligatoria


Pagamento ridotto


Libro unico non esistente o messo in uso senza rispettare uno dei sistemi di tenuta (fogli mobili, stampa laser, supporti magnetici)


Amministrativa pecuniaria: da € 500 a € 2.500


Sanzione minima di € 500


Non previsto


Registrazioni omesse o infedeli nel mese di decorrenza/riferimento che hanno causato una perdita ai fini retributivi, contributivi o fiscali (non punibili condotte legate a incertezze interpretative e rinnovi contrattuali diffusi in ritardo)


Amministrativa pecuniaria: da € 150 a € 1.500 fino a 10 lavoratori; da € 500 a € 3.000 oltre 10 lavoratori*


Sanzione minima di € 150/500 per le omissioni delle registrazioni.

Le registrazioni non corrette non sono sanabili.


Non previsto


Tardiva registrazione sul libro unico del lavoro


Amministrativa pecuniaria: da € 100 a € 600 fino a 10 lavoratori; da € 150 a € 1.500 oltre 10 lavoratori*


Sanzione minima di € 100/150


Non previsto


Mancata esibizione del libro unico del lavoro da parte del datore di lavoro


Amministrativa pecuniaria: da € 200 a € 2.000


Violazione non sanabile


Non previsto


Mancata esibizione del libro unico del lavoro da parte del consulente del lavoro entro 15 giorni


Amministrativa pecuniaria: da € 100 a € 1.000


Violazione non sanabile


Non previsto


Mancata conservazione del libro unico e dei libri matricola e paga per 5 anni dall’ultima registrazione


Amministrativa pecuniaria: da € 100 a € 600


Violazione non sanabile


Non previsto


Mancata consegna della dichiarazione di assunzione prima dell’inizio dell’attività lavorativa (consegnata in ritardo o non consegnata)


Amministrativa pecuniaria: da € 250 a € 1.500


Sanzione minima di € 250


Pagamento in misura ridotta di € 500 entro 60 gg. dalla contestazione/notificazione della violazione




*Ai fini del computo del numero dei lavoratori occupati, devono essere calcolate tante unità corrispondenti a tutti i lavoratori subordinati (senza riproporzionamenti per i lavoratori part-time), i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione che prestano attività di lavoro, comprendendo anche eventuali lavoratori occupati in nero nel periodo di riferimento.

L’introduzione delle nuove misure sanzionatorie comporta l’abrogazione, in particolare, della maxi sanzione per la mancata istituzione e l’omessa esibizione dei libri paga e matricola (da € 4.000 a € 12.000).


Le verifiche di regolarita’ del cedolino e la maxi sanzione per il lavoro sommerso

Come già sottolineato, il libro unico (cedolino e registro presenze nel periodo transitorio) sarà preso in esame dagli ispettori per verificare il corretto pagamento delle voci retributive e l’applicazione corretta dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali. Particolare attenzione bisognerà quindi prestare all’erogazione in busta paga di voci mensili che beneficiano di esenzioni contributive e fiscali, quali le indennità di trasferta, i fringe benefit come l’auto, l’alloggio, il telefonino, i buoni benzina ecc..
Per le trasferte ricordiamo, in particolare, che le indennità e i rimborsi devono sempre risultare da una documentazione interna aggiornata e dettagliata (date, destinazione della trasferta, percorrenze, autovettura utilizzata ecc.), che dovrà essere conservata dal datore di lavoro ed esibita in caso di visite ispettive per consentire un corretto riscontro con le somme corrisposte nel cedolino paga.

Inoltre, da una recente circolare ministeriale (Circolare Ministero del Lavoro n. 20/2008) sembra emergere un nuovo obbligo di conservazione nella sede dei lavori di copia delle comunicazioni preventive di instaurazione del rapporto di lavoro da esibire in caso di accessi ispettivi; infatti, ai fini dell’accertamento del regolare impiego dei lavoratori, gli ispettori richiederanno l’esibizione della comunicazione obbligatoria preventiva trasmessa in via telematica alla Provincia di lavoro, oltre ad una serie di informazioni, anche intervistando direttamente le persone trovate intente a lavorare, relative alle mansioni svolte, all’impiego di macchinari o attrezzature, all’orario di lavoro ecc.

Conseguentemente, le misure sanzionatorie per irregolare impiego di personale (vale a dire, la maxi sanzione amministrativa da € 1.500 a € 12.000, maggiorata di € 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo, alla quale si aggiunge un importo minimo di € 3.000 per le sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore non denunciato nonché il provvedimento di sospensione dell’attività d’impresa se l’impiego irregolare riguarda almeno il 20% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro) saranno irrogate qualora:


  1. non sia fornita alcuna prova della trasmissione telematica della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro;
  2. non risultino registrazioni nel libro unico del lavoro (o nel libro paga e presenze ancora in vigore nella fase transitoria) né altri adempimenti obbligatori che valgano a dimostrare la volontà di non occultare il rapporto di lavoro (es. denunce retributive mensili E-Mens).


In casi di forza maggiore o eventi straordinari l’applicazione della maxi sanzione è prevista solo se l’ispettore non rileva che esisteva un’oggettiva impossibilità di conoscere in anticipo il numero e i nominativi dei lavoratori.

Inoltre, nei periodi di chiusura dello studio professionale al quale l’azienda ha affidato l’adempimento della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro, l’azienda dovrà inviare a mezzo fax la comunicazione preventiva mediante il modello UniURG, fermo restando che il modello UniLAV sarà trasmesso entro il primo giorno utile successivamente alla riapertura dello studio professionale.


La nuova dichiarazione di assunzione

Per quanto riguarda i documenti obbligatori di lavoro che devono essere consegnati al lavoratore, è ora previsto che, al momento all’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività, al lavoratore deve essere consegnata copia della comunicazione preventiva di assunzione trasmessa alla Provincia di lavoro oppure della lettera di assunzione contenente tutte le informazioni riguardanti il contratto di lavoro (dove non deve essere più indicata la dichiarazione di iscrizione a libro matricola, essendo stato abolito tale libro).


Il periodo transitorio (dal 18 agosto 2008 al 16 gennaio 2009)

L’obbligo di istituzione e tenuta del Libro Unico del lavoro è entrato in vigore il 18 Agosto 2008 e dalla stessa data sono stati abrogati i libri precedentemente in uso (libro matricola, paga e presenze, registro dell’orario di lavoro degli autotrasportatori).

Tuttavia, fino alla data del 16 Gennaio 2009 (periodo di paga Dicembre 2008) è stata prevista una fase transitoria durante la quale le aziende potranno continuare a tenere i previgenti libri paga e presenze, preventivamente vidimati e regolarmente compilati ed aggiornati. Tali libri dovranno essere esibiti agli organi della vigilanza, anche con fax o e-mail, tempestivamente prima della stesura del verbale ispettivo oppure a cura del consulente del lavoro entro 15 giorni dalla richiesta degli ispettori.


Riferimenti normativi


  • D.L. n. 112/2008 (in vigore dal 25 Giugno 2008) convertito con Legge n. 113/2008 (in vigore dal 22 Agosto);
  • D.M. 9 Luglio 2008 (in G.U. 18 Agosto 2008 in vigore dal 18 Agosto);
  • Nota INAIL 2 Settembre 2008;
  • Circolare INAIL 10 Settembre 2008.

martedì 5 agosto 2008

Proroga al 20 agosto dei termini di versamento con modello F24

anche quest’anno, il Governo ha previsto la proroga al 20 Agosto 2008 dei termini di versamento con modello F24 in scadenza nel periodo compreso tra il 1° Agosto ed il 19 Agosto 2008. Pertanto, i versamenti di imposte e contributi per i lavoratori dipendenti e i collaboratori potranno essere effettuati dalle aziende entro il piu’ ampio termine del 20 Agosto, senza applicazione di alcuna maggiorazione.

Segnaliamo anche l’ulteriore proroga del termine stabilito per la redazione del documento per la valutazione dei rischi, così come previsto dal nuovo D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Il termine dell’adempimento è stato posticipato dal 28 Luglio 2008 al 1° Gennaio 2009.

martedì 15 luglio 2008

DETASSAZIONE STRAORDINARI

è stata pubblicata la Circolare dell’Agenzia delle Entrate 11 Luglio 2008, n. 49 sulla detassazione di straordinari e premi e che la stessa ha chiarito i seguenti punti fondamentali.


Straordinari : la tassazione agevolata si applica alle ore prestate e retribuite tra luglio e dicembre 2008 (comunque, pagate entro il 12/01/2009). Pertanto, non vi rientrano le ore prestate a giugno e retribuite a luglio e neppure quelle prestate a dicembre e retribuite dopo il 12/01/2009. Rientra nella detassazione lo straordinario forfetizzato.


Premi : rientrano premi di rendimento, indennità di reperibilità, indennità turno, erogazioni per flessibilità oraria (es. voce “premio presenza”), sistema della banca ore, premi una tantum legati a produttività e redditività dell’impresa, maggiorazioni retributive per orari a ciclo continuo, premi di risultato ecc., erogati anche in via continuativa (purchè legati ad elementi determinati periodicamente) e anche per situazioni già consolidate, a condizione che siano sempre ricollegati ad un risultato positivo per l’impresa. Possono riguardare anche lavoratori non soggetti ai limiti delle 40 ore settimanali (o minor orario settimanale). Si tratta sia di previsioni unilaterali dell’azienda (devono essere documentati con comunicazione scritta al lavoratore) sia di previsioni del contratto collettivo. Restano escluse le voci di superminimo individuale (in quanto parte della retribuzione fissa del lavoratore).


Limite di € 3.000 : complessivo sia per le ore di straordinario/supplementare sia per i premi, anche per più rapporti di lavoro (attestazione di eventuale applicazione della detassazione in caso di cessazione).


CUD2009 : andranno esposte le somme detassate e anche quelle teoricamente detassabili per le quali la detassazione non è stata applicata per rinuncia del lavoratore o altre cause.


Dichiarazione dei redditi : il lavoratore potrà richiedere l’assoggettamento a tassazione ordinaria, se più conveniente o per mancanza dei requisiti richiesti, delle somme già detassate ed indicate nel CUD.


venerdì 4 luglio 2008

IMPORTANTI NOVITA’ DELLA MANOVRA LAVORO 2008

Dal 25 giugno 2008 è entrato in vigore un atteso provvedimento governativo (Decreto Legge 25 Giugno 2008, n. 112) che introduce importanti novita’ in materia di lavoro, in un’ottica di semplificazione e flessibilita’ della gestione dei rapporti di lavoro e di sviluppo economico delle imprese.


  1. REINTRODUZIONE DEL LAVORO A CHIAMATA
  2. PROCEDURA TELEMATICA DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE

  3. CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

  4. APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

  5. COMUNICAZIONE ALL’ASSUNZIONE DEI DATI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO

  6. abolizione DEI LIBRI MATRICOLA E PAGA

  7. PENSIONI

  8. COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DISABILI

  9. DENUNCIA ALL’INAIL DI INIZIO LAVORI PER I PARENTI LAVORATORI

  10. ORARIO DI LAVORO: RIPOSO SETTIMANALE, LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO

  11. LAVORI IN APPALTO/SUBAPPALTO: TESSERINO DI RICONOSCIMENTO

  12. STOCK OPTION

  13. PRESTAZIONI DI LAVORO ACCESSORIO

REINTRODUZIONE DEL LAVORO A CHIAMATA

Dal 25 giugno è di nuovo in vigore il contratto di lavoro intermittente, cosi’ come disciplinato dal D.Lgs. n. 276/2003 (Riforma Biagi), abrogato dal 1° gennaio 2008 dalla Legge n. 247/2007.

Ricordiamo che il contratto di lavoro a chiamata puo’ essere concluso per lo svolgimento delle seguenti attivita’:

  1. di carattere discontinuo o intermittente, secondo quanto previsto dai contratti collettivi e, in mancanza di questi, per le attivita’ indicate nel R.D. n. 2657/1923 (custodi, guardiani, portinai, fattorini, camerieri, personale di servizi dei pubblici esercizi, addetti a centralini ecc.);
  2. rese da lavoratori con meno di 25 anni di eta’ o piu’ di 45 anni, anche pensionati;
  3. da prestare nel fine settimana (vale a dire, dalle ore 13 del venerdi’ fino alle ore 6 del lunedi’ mattina), nei periodi delle ferie estive (dal 1° giugno al 30 settembre) o delle vacanze natalizie (dal 1° dicembre al 10 gennaio) e pasquali (dalla domenica delle Palme al martedi’ successivo il lunedi’ dell'Angelo) nonchè in ulteriori periodi stabiliti dai contratti collettivi.

Va segnalato che nei seguenti casi NON è possibile stipulare contratti di lavoro intermittente:

  1. l’azienda non abbia effettuato la valutazione dei rischi in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  2. nelle unita’ produttive interessate nei 6 mesi precedenti da procedure di licenziamenti collettivi di lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a chiamata o nelle unita’ produttive interessate da sospensione dei rapporti di lavoro o riduzione dell'orario di lavoro di lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a chiamata, con diritto al trattamento di integrazione salariale; restano salve diverse previsioni di accordi sindacali;
  3. per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero.

PROCEDURA TELEMATICA DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE

Abrogazione immediata dal 25 giugno 2008 della procedura informatizzata (Sistema MDV sul sito del Ministero del Lavoro) per le dimissioni volontarie del lavoratore; pertanto, dalla predetta data le dimissioni dovranno, come sempre, essere presentate solo al datore di lavoro con lettera scritta e firmata dal lavoratore.

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

Il limite legale di durata di 36 mesi potra’ essere aumentato dai contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale, con le organizzazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale.

E' ammissibile la possibilita’ di stipulare il contratto di lavoro a tempo determinato per esigenze tecniche, produttive, organizzative o sostitutive, anche riferite all’attivita’ ordinaria del datore di lavoro. Questa precisazione normativa ha lo scopo di superare alcuni indirizzi giurisprudenziali che hanno riferito le predette ragioni giustificatrici del lavoro a termine soltanto ad attivita’ aziendali “non ordinarie”.

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

E’ stato abolito il limite di durata minima del contratto di apprendistato professionalizzante, con la conseguenza che la contrattazione collettiva potra’ stabilire una durata minima inferiore ai 2 anni; si profila cosi’ la possibilita’ di stipulare contratto di apprendistato di carattere stagionale, secondo quanto sara’ previsto dalla contrattazione collettiva, sinora non consentito.

Per lo svolgimento della formazione interna all’azienda, dovranno essere definiti dai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale, da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale o dagli Enti Bilaterali, i profili formativi, le modalita’ di erogazione della stessa e di registrazione nel libretto formativo.

Sono inoltre abrogati con decorrenza immediata i seguenti adempimenti:

  • visita medica preassuntiva per gli apprendisti maggiorenni (resta obbligatoria quella per i minorenni);
  • comunicazione del raggiungimento della qualifica ai servizi per l’impiego entro 10 giorni;
  • comunicazione periodica ai genitori dell’andamento del percorso formativo;
  • comunicazione dei dati relativi all’apprendista e al tutor agli uffici della provincia/regione entro 30 giorni.

COMUNICAZIONE ALL’ASSUNZIONE DEI DATI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO

È espressamente previsto che i dati relativi al rapporto di lavoro siano comunicati al lavoratore all’assunzione, prima dell’inizio dell’attivita’, mediante consegna della lettera di assunzione o della copia della comunicazione preventiva trasmessa al Centro Impiego.

ABOLIZIONE DEI LIBRI MATRICOLA E PAGA

Un decreto ministeriale, che dovra’ essere emanato entro il 24 Luglio p.v., dovra’ istituire e disciplinare un unico libro del lavoro, che sostituira’ i libri matricola e paga e sara’ costituito da un cedolino paga “rivisitato” con l’aggiunta di un calendario delle presenze. E’ previsto che il decreto ministeriale regolamentera’ anche il regime transitorio.
È importante sottolineare, in ogni caso, che fino all’emanazione del decreto ministeriale continueranno a restare in vigore, con le consuete modalita’ di tenuta, i libri paga e matricola.

Il “libro unico del lavoro” dovra’ essere compilato da tutti i datori di lavoro, esclusi quelli domestici, per tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Non andranno indicati i soci di societa’ e i familiari del titolare.

Nel libro unico dovranno essere annotati per ogni lavoratore, entro il giorno 16 del mese successivo, i seguenti dati:

  • nome e cognome, codice fiscale, qualifica e livello (dipendenti), retribuzione base, anzianita’ di servizio e relative posizioni assicurative;
  • somme corrisposte, in denaro o in natura, compresi i rimborsi spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da istituti previdenziali;
  • premi e retribuzioni per ore di lavoro straordinario che dovranno essere indicati in maniera specifica;
  • un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, le ore di straordinario, le eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, le ferie e i riposi.

Il libro unico del lavoro dovra’ essere conservato presso la sede legale dell’azienda e potra’ essere esibito agli organi ispettivi, intervenuti sul posto di lavoro, anche via fax o per e-mail, qualora il libro unico sia conservato presso il professionista abilitato.

Il datore di lavoro assolvera’ l’obbligo di consegna del prospetto paga consegnando copia del libro unico del lavoro.

Il nuovo regime sanzionatorio sara’ notevolmente ridimensionato rispetto a quello vigente per la tenuta dei libri matricola e paga. Dall’introduzione del libro unico del lavoro sara’ abrogata la cd. maxi sanzione sui libri matricola e paga da € 4.000 a € 12.000 per omessa istituzione ed esibizione (se non possibile verificare la regolarita’ dei rapporti di lavoro instaurati mediante altra documentazione presente sul luogo di lavoro). Queste saranno le sanzioni previste:

  • sanzione amministrativa compresa tra € 500 e € 2.500 per l’omessa istituzione e tenuta del libro unico del lavoro;
  • sanzione amministrativa compresa tra € 200 e € 2.000 per l’omessa esibizione agli organi ispettivi del libro unico del lavoro;
  • sanzione amministrativa da € 150 a € 1.500 euro (elevata, rispettivamente, a € 500 e € 3.000, euro, se i lavoratori sono piu’ di 10) per omessa o infedele registrazione, ma solo nell’ipotesi in cui dalla violazione derivino differenze di trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali e salvi casi di errori materiali;
  • sanzione amministrativa compresa tra € 100 e € 600 (elevata, rispettivamente, a € 150 e € 1.500, se i lavoratori sono piu’ di 10) per la mancata compilazione del libro unico entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento;
  • sanzione amministrativa compresa tra € 100 e € 600 euro per la mancata conservazione del libro unico del lavoro.

Dall’entrata in vigore del libro unico del lavoro sara’ abolito anche il registro dell’orario di lavoro degli autotrasportatori.

PENSIONI

Dal 1° gennaio 2009 tutte le pensioni dirette di anzianita’ (escluse, quindi, le pensioni di reversibilita’), a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive, potranno essere interamente cumulate con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo (ad esempio, redditi di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, di associazione in partecipazione, di lavoro autonomo e d’impresa).

Potranno inoltre essere cumulati con i redditi di lavoro dipendente o autonomo le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo anticipatamente rispetto ai 65 anni per gli uomini ed ai 60 anni per le donne, comprese quelle maturate presso la gestione separata (art. 1, comma 26, della legge n. 335/1995), ferme restando la sussistenza dei requisiti previsti dalla Legge n. 243/2004 nonché le decorrenze dei trattamenti.

Sono, altresi’, cumulabili con i redditi di lavoro dipendente sia le pensioni di vecchiaia liquidate con un’anzianita’ pari o superiore a 40 anni sia quelle di vecchiaia liquidate a soggetti di eta’ pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DISABILI

Per la partecipazione a gare d’appalto pubbliche o ai fini di convenzioni con pubbliche amministrazioni, l’ottemperanza agli obblighi di assunzione di disabili dovra’ essere autocertificata dall’azienda, essendo stato soppresso il rilascio del certificato di ottemperanza da parte dei competenti uffici del collocamento obbligatorio.

Sempre in tema di collocamento obbligatorio, è stato abolito il termine del 31 gennaio di ogni anno per la presentazione della denuncia annuale disabili (il prospetto informativo dal quale risultano il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili da assumere).

La denuncia dovra’ essere trasmessa soltanto qualora si modifichino le quote di disabili da assumere a seguito di variazione del numero di dipendenti e solo in via telematica.

DENUNCIA ALL’INAIL DI INIZIO LAVORI PER I PARENTI LAVORATORI

Per le attivita’ prestate da parenti (coniuge, figli, anche naturali o adottivi, altri parenti, affini, affiliati e affidati) l’inizio del rapporto di lavoro, se non gia’ comunicato almeno il giorno antecedente al Centro Impiego, dovra’ essere denunciato, prima dell’inizio dei lavori, all’INAIL (in via telematica o a mezzo fax), con indicazione del nominativo e della retribuzione.

ORARIO DI LAVORO: RIPOSO SETTIMANALE, LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO

  • lavoro notturno:

    • sono state introdotte delle modifiche alla definizione di lavoratore notturno; in particolare, oltre alla definizione gia’ prevista (colui che svolge almeno 3 ore del suo normale orario di lavoro giornaliero durante il periodo notturno, cioè tra le 22 e le 5, le 23 e le 6, le 24 e le 7), si considera ora lavoratore notturno anche colui che presti durante il periodo notturno almeno 3 ore del suo orario di lavoro in un arco di tempo disciplinato dal contratto collettivo e, in mancanza di questo, per almeno 80 giorni lavorativi all’anno (da riproporzionare in caso di lavoro part-time);
    • è abolita la comunicazione annuale alla DPL delle ore di lavoro notturno continuativo o compreso in regolari turni periodici.

  • Riposo settimanale: il riposo settimanale di 24 ore consecutive, da cumulare con le 11 ore consecutive di riposo giornaliero, potra’ essere fruito non piu’ nell’arco della settimana, ma come media in un periodo non superiore a 14 giorni.

  • Deroghe al riposo settimanale: possono essere previste per il lavoro a turni ogni volta che il riposo settimanale (o giornaliero) non possa essere usufruito nel cambio turno o squadra, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l’inizio del successivo.

  • Lavoro straordinario: fermo restando il limite di 48 ore settimanali come media nel quadrimestre, è stata abolita la comunicazione alla DPL delle settimane nel quadrimestre in cui il limite è stato superato per ore di lavoro straordinario per le unita’ produttive con piu’ di 10 dipendenti.

  • Riposo giornaliero: il riposo giornaliero di 11 ore deve essere fruito in modo consecutivo, ad eccezione delle attivita’ caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata (ad esempio, nel settore delle pulizie), come gia’ previsto, ed ora anche da regimi di reperibilita’.

  • Personale viaggiante: come gia’ previsto, al personale viaggiante non si applicano i limiti in materia di riposo giornaliero, pause, riposo settimanale e lavoro notturno; rientra nella categoria del personale mobile, ad esempio, il personale viaggiante nel settore dei trasporti merci su strada, precisando ora che vi rientra sia il trasporto per conto proprio sia per conto terzi.

  • Addetti alla vigilanza privata: è previsto ora, specificamente, che le disposizioni ed i limiti in materia di orario di lavoro di cui al D.Lgs. n. 66/2003 non trovano applicazione al personale addetto ai servizi di vigilanza privata.

  • Deroghe della contrattazione collettiva: le norme in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno e durata massima settimanale possono essere derogate da contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali (anche in mancanza di regolamentazione nazionale) stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative a livello nazionale.

  • Provvedimenti di sospensione delle attivita’: sono stati abrogati quelli previsti per reiterate violazioni in materia di orario di lavoro; restano fermi quelli per impiego irregolare di lavoratori e per gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

  • Sanzioni:

o è ora espressamente previsto che la sanzione amministrativa da € 130 a € 780 per le violazioni della media delle 48 ore settimanali, comprese le ore di straordinario, nel quadrimestre (o nel diverso periodo di riferimento se previsto dal contratto collettivo) è da riferirsi ad ogni lavoratore e ad ogni periodo di riferimento;

o è stata modificata la sanzione amministrativa per le violazioni del riposo giornaliero ora stabilita nella misura compresa tra € 25 e € 100 per ogni lavoratore e per ogni giorno di riferimento.

LAVORI IN APPALTO/SUBAPPALTO: TESSERINO DI RICONOSCIMENTO

È stata soppressa la sanzione amministrativa da € 2.500 a € 10.000 per la mancata esibizione del tesserino di riconoscimento dei lavoratori che prestano attivita’ in regime di appalto/subappalto.

STOCK OPTION

Con decorrenza dal 25 giugno 2008 (quindi, per le azioni assegnate ai dipendenti a partire da tale data) è stata soppressa l’agevolazione fiscale dell’esenzione del benefit costituito dalla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e quanto corrisposto dal dipendente, a condizione che quanto pagato dal dipendente fosse almeno pari al valore delle azioni stesse al momento dell'offerta dei diritti di opzione.

PRESTAZIONI DI LAVORO ACCESSORIO

Per lo svolgimento di determinati lavori di carattere occasionale la Riforma Biagi (D.Lgs. n. 276/2003) ha previsto la possibilita’ di una gestione del rapporto di lavoro particolarmente semplificata con pagamento del lavoratore mediante buoni prepagati (cd. voucher). La durata delle prestazioni non deve superare, in ogni caso, 30 giorni nell’anno solare e il compenso non puo’ essere superiore a € 5.000 (€ 10.000 per le imprese familiari).
In attesa del provvedimento ministeriale che regolamenti le modalita’ di copertura contributiva ed assicurativa per ogni buono prepagato – provvedimento, mai emanato sin dall’introduzione di questa tipologia contrattuale – è previsto, allo scopo di rendere operativo il ricorso a tali prestazioni, che i voucher potranno essere erogati dall’INPS e dalle Agenzie per il Lavoro.

Le attivita’ che rientrano nell’ambito delle prestazioni di lavoro accessorio sono state ampliate e sono le seguenti:

  • lavori domestici;
  • lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
  • insegnamento privato supplementare;
  • manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarieta';
  • (nuova casistica) attivita’ nei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di eta', regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'universita' o un istituto scolastico;
  • attivita' agricole di carattere stagionale;
  • impresa familiare nei settori commercio, turismo e servizi;
  • consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.

Inoltre, non sussistono piu’ condizioni e requisiti particolari richiesti per i lavoratori che prestino queste attivita’ e la preventiva iscrizione in elenchi presso i Centri per l’Impiego è stato abrogata.

mercoledì 28 maggio 2008

COMUNICAZIONI INFORTUNI – NOVITA’ IMPORTANTI

Le comunicazioni all'INAIL degli infortuni di almeno 1 giorno non dovranno più essere effettuate, in quanto il Ministero del Lavoro ha integralmente revocato l'operatività di quest'obbligo sino a quando sarà attuato il nuovo Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (S.I.N.P.) previsto dal nuovo T.U. in materia di sicurezza del lavoro.

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venerdì 23 maggio 2008

venerdì 16 maggio 2008

Sicurezza sul lavoro: varato il decreto con le nuove disposizioni in materia

varato il decreto che regola e ridefinisce il D. LGS. 626/94

Il Governo in materia di sicurezza del lavoro ill 6 marzo 2008 ha approvato lo schema di DL di attuazione della legge n. 123/2007.

Sintesi delle nuove disposizioni del decreto Lgs 626/94:

I punti di forza del provvedimento sono:
§ estensione delle norme sulla sicurezza a tutti i lavoratori, a prescindere dalla tipologia contrattuale: anche nei confronti di lavoratori parasubordinati e lavoratori autonomi;
§ adeguamento del DLGS n. 626/1994 ai mutamenti tecnologici ed organizzativi delle imprese, al fine di aumentare l’efficacia delle prescrizioni tecniche previste dalla legge;
§ nuova formulazione del regime sanzionatorio;
§ maggiore importanza dell’informazione e buone prassi in materia di sicurezza, nonché più efficacia delle iniziative di formazione...

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SICUREZZA SUL LAVORO

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30/4/2008 il Testo Unico sicurezza, ovvero il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008. Il provvedimento abroga le più importanti normative in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, ad esempio: D. Lgs. 626/94, DPR 547/55, DPR 303/56, D. Lgs. 493/96, D. Lgs. 494/96.
Il nuovo decreto entrerà in vigore il 15 MAGGIO 2008 per la parte relativa agli aspetti generali; per gli adempimenti di cui agli artt. 17/28 l’entrata in vigore è posticipata al 29/7/2008 (valutazione rischi, ecc)
Il provvedimento è decisamente ampio e complesso: costituito da 306 articoli, 13 Titoli e 51 Allegati, pertanto Tre Ci ha quindi organizzato:

INCONTRO INFORMATIVO


MERCOLEDI’ 4 GIUGNO 2008 – ore 18.00

LARGO BUFFONI 3 – GALLARATE

Tra le principali novità del testo, si segnalano:- ampliamento del campo di applicazione (oggettivo e soggettivo); esempi: lavoratori autonomi, lavoratori a domicilio, imprese famigliari (art. 21) , volontariato, stagisti, ecc
- art. 2: definizioni: sono state ampliate e inserite numerose nuove definizioni;
- art. 25: obbligo di consegna della documentazione sanitaria al dipendente che cessa il rapporto di lavoro;
- Informazione e formazione obbligatoria per DIRIGENTI, PREPOSTI (art. 15);
- Individuazione degli obblighi di sicurezza per DIRIGENTI E PREPOSTI;
- art. 16: delega di funzioni (limiti e condizioni);
- art. 18: comunicazione all’INAIL dei dati relativi agli infortuni che comportino un’assenza di almeno 1 giorno (anziché 3 gg );
- inasprimento delle sanzioni.


La partecipazione è gratuita. E’ obbligatoria l’iscrizione: inviare e-mail di conferma: info@treciservizitecnici.com OPPURE FAX 0331 784691 oppure telefonare allo 0331 214722.

Il modello 730/2008: il calendario delle scadenze

Le scadenze previste:

Assistito:

il 30 aprile consegna al datore di lavoro che presta assistenza fiscale diretta: il mod. 730; il mod. 730 -1 (destinazione dell’8 e del 5 per mille).
Il 31 maggio consegna al CAF o a un professionista abilitato: il mod. 730; il mod. 730-1 (destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille). Il contribuente deve esibire al CAF o al professionista abilitato la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità di dati esposti nel mod. 730.
Il 30 settembre comunica al datore di lavoro (sostituto d'imposta) l’eventuale riduzione dell’ammontare della seconda o unica rata IRPEF.
Il 25 ottobre consegna l’eventuale dichiarazione integrativa, rivolgendosi a un CAF o a un professionista abilitato, anche in caso di assistenza prestata in precedenza dal sostituto, qualora dal mod. 730 originario siano riscontrati errori che non incidono sulla determinazione dell’imposta ovvero la cui correzione determini a favore del contribuente un rimborso o un minor debito.


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In vista della dichiarazione dei redditi

In vista delle prossime dichiarazioni dei redditi, vediamo alcune formalità che possono interessare chi legge.

Beni ceduti gratuitamente alle onlus

La disciplina delle cessioni gratuite alle onlus dei beni alla cui produzione e al cui scambio è diretta l’attività d’impresa, diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici, di cui all’art. 13, comma 3, del D.Lgs n. 460/97, è stata modificata dall’art. 1, comma 130, della L. n. 244/2007. La nuova disciplina è efficace a decorrere dall’1.1.2008.Con la circolare 26.3.2008, n. 26, l’Agenzia delle entrate ne chiarisce le modalità applicative e gli adempimenti posti a carico dell’impresa donante e della onlus beneficiaria...

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Sconti contributivi solo con il Durc

La fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale è subordinata al possesso da parte dal datore di lavoro del documento unico di regolarità contributiva (Durc). Lo ricorda l’Inps con la circolare n. 51 del 18 aprile scorso, con la quale interviene per fornire le modalità da seguire per l’applicazione delle nuove disposizioni introdotte dalla Finanziaria 2007, pienamente operative dal 1° gennaio 2008.
Con la circolare, l’Inps istituisce un nuovo obbligo (non previsto dalla norma di riferimento) e cioè l’invio di un modulo (vedi box nella pagina seguente) che deve essere presentato prima di beneficiare delle agevolazioni contributive.
Le aziende che hanno in corso l’utilizzo di benefici contribuitivi devono presentare il modulo (anche in modalità on line) entro il prossimo 19 maggio...

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Istruzioni per l’uso del modello 730/08

Con la circolare n. 36/E del 9 aprile 2008, l’Agenzia delle entrate illustra le modalità per le operazioni di assistenza fiscale prestata dai datori di lavoro, dai caf per i lavoratori dipendenti e da un professionista abilitato, relativa ai redditi dell’anno 2007 da dichiarare con il modello 730/2008.

Contribuenti che possono utilizzare il modello 730

I contribuenti che abbiano un sostituto d’imposta che può effettuare le operazioni nei tempi previsti possono utilizzare il modello 730/2007 a condizione che siano:

– lavoratori dipendenti e i pensionati;

– soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente, quali il trattamento di integrazione salariale e l’indennità di mobilità; ...

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Istruzioni per la stabilizzazione dei co.co.pro.

Con la circolare n. 8 del 31 marzo, il Ministero del lavoro si occupa della proroga al 30 settembre 2008 della possibilità di stabilizzare i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa “fittizi” trasformandoli, mediante accordo sindacale, in contratti di lavoro subordinato.

Contenuto degli accordi sindacali

L’art. 1, comma 1203, della L. n. 296/2006 stabilisce che gli accordi sindacali “promuovono la trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato”. Da ciò si evince che detti accordi provvedono sia ad individuare la platea dei destinatari del processo di trasformazione che le tipologie contrattuali, pur sempre riconducibili a rapporti di lavoro subordinato, cui è possibile fare ricorso. ...

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Lavoro a progetto e pensionati d'anzianità

Il pensionato di anzianità è soggetto alla normativa della collaborazione coordinata e continuativa a progetto fino al compimento del 65° anno di età. Dopo tale età il pensionato di anzianità si trasforma in pensionato di vecchiaia e quindi, secondo quanto stabilisce il decreto legislativo n. 276/2003, può rimanere collaboratore coordinato e continuativo ma senza avere necessariamente un progetto.
Lo ha ribadito il Ministero del lavoro nell’interpello n. 8 del 26 marzo 2008.Ai sensi dell’articolo 61, comma 3, decreto legislativo n. 276/2003, sono escluse dal campo di applicazione della disciplina del lavoro a progetto le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi Albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 276/2003, nonché i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal Coni, come individuate e disciplinate dall’articolo 90, legge n. 289/2002. ...
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sabato 10 maggio 2008

LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Sommario


1. Premessa
2. Disciplina precedente al D.Lgs. n. 368/2001: fattispecie consentite
3. Apposizione del termine
4. Divieti di apposizione del termine
5. Limiti quantitativi
6. Esclusioni e discipline specifiche
7. Proroga del termine
8. Prosecuzione del rapporto dopo la scadenza
9. Rinnovo del contratto
10. Trattamento economico e normativo
11. Criteri di computo
12. Formazione ed informazione
13. Diritto di precedenza
14. Discipline transitorie
15. Estinzione del rapporto.


1. Premessa
Il contratto di lavoro a tempo determinato dà luogo ad un rapporto di lavoro che si caratterizza per la preventiva determinazione della sua durata, estinguendosi automaticamente allo scadere del termine inizialmente fissato.
Il D.Lgs. n. 368 del 6 settembre 2001, in attuazione della Direttiva comunitaria 1999/70/CE del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, ha riformato interamente la disciplina dell'apposizione del termine al contratto di lavoro, abrogando la precedente normativa in materia (legge 18 aprile 1962, n. 230, l'art. 8-bis del D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, l'art. 23 della L. n. 56 del 28 febbraio 1987), nonchè tutte le disposizioni di legge comunque incompatibili e non espressamente richiamate nel decreto legislativo.
Non trattandosi di un contratto volto a favorire la continuità dell'occupazione, il legislatore del 1962, aveva affermato il principio in base al quale il rapporto di lavoro a termine era vietato, tranne nei casi tassativi indicati dalla legge e dai contratti collettivi.
Con il decreto legislativo n. 368, in vigore dal 24 ottobre 2001, cambia nettamente l'impostazione: il contratto a tempo determinato è di regola ammesso, salvo nei casi in cui è espressamente vietato. Pertanto, viene liberalizzato l'uso del contratto a termine che, in tal modo, non costituisce più un fatto eccezionale rispetto all'ordinaria assunzione con contratto a tempo indeterminato e sono solo previsti limiti quantitativi la cui individuazione è affidata ai contratti collettivi.
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