La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22739 del 9 novembre 2010, ha stabilito che il canone di affitto, pagato dal datore di lavoro in favore del lavoratore, deve essere integralmente sottoposto a contribuzione, in quanto è qualcosa che lo stesso riceve in dipendenza del rapporto di lavoro, ancorché (come nel caso di specie) il valore dell’alloggio sia superiore a quello corrispondente al canone pagato.
Nella fattispecie, infatti, si applica il principio generale secondo cui nella retribuzione imponibile, ai fini previdenziali, rientra tutto ciò che il datore di lavoro corrisponda al dipendente, in denaro ovvero in natura, in costanza del rapporto di lavoro.
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