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lunedì 8 novembre 2010

CAS.SA COLF PER L'ASSICURAZIONE MALATTIA: LE REGOLE PER PAGARE IL CONTRIBUTO

Sono iscritti alla Cas.sa Colf tutti i lavoratori e i datori che applicano il contratto collettivo nazionale del settore domestico, firmato il 16 febbraio 2007, in regola con il versamento dei contributi di assistenza contrattuale, che va fatto dal datore di lavoro con periodicità trimestrale, entro gli stessi termini e modalità previste per i contributi INPS.

Il contributo di assistenza contrattuale, obbligatorio per i datori e per i dipendenti, è stabilito nella seguente misura oraria:

a) 0,02 euro a carico dei datori di lavoro;

b) 0,01 euro a carico del lavoratore.

La somma di tale importo (0,03 euro) deve essere moltiplicata per le ore retribuite nel trimestre ed il risultato indicato nelle apposite caselle del bollettino di conto corrente postale emesso dall'INPS denominate «Importo», mentre nelle caselle «C.Org» deve essere inserito il codice F2.

Ora ne sappiamo di più sulla base delle informazioni fornite dall'associazione dei datori di lavoro domestico Assindatcolf. Da parte sua l'INPS ha messo la sordina. Ha chiarito di avere firmato due convenzioni con le associazioni di categoria e confermato l'impegno a riscuotere il contributo 0,03%, ma anche di escludere un suo intervento per spiegare le modalità di pagamento. È un problema delle associazioni sindacali e sono loro che devono farsi parte diligente a «comunicare» con gli interessati.

La Cassa provvede a corrispondere agli iscritti:

A) lavoratori:

1) un'indennità giornaliera in caso di ricovero (20 euro per un massimo di 20 giorni),

2) un'indennità giornaliera in caso di convalescenza successiva a ricovero (20 euro per un massimo di 10 giorni);

3) il rimborso delle spese sostenute per i tickets sanitari (per un massimo di 300 euro annue);

B) datori di lavoro: un'assicurazione per la responsabilità civile (per i datori di lavoro verso i prestatori di lavoro, fino a un limite di 50.000 euro per sinistro e per anno civile).

Hanno diritto a tali prestazioni:

- le colf e badanti per cui sono stati regolarmente versati con continuità, anche da datori di lavoro differenti, i contributi di assistenza contrattuale relativamente ai quattro trimestri precedenti al trimestre durante il quale è occorso l'evento, purché l'importo complessivo sia di almeno 25 euro;

- il datore di lavoro che ha regolarmente versato con continuità anche a nome di differenti dipendenti del settore domestico i contributi di assistenza contrattuale, sia nei quattro trimestri precedenti quello durante il quale è avvenuto l'infortunio, sia nel trimestre in cui l'infortunio è avvenuto, purché l'importo complessivo su di almeno 25 euro.

Gli eventi che si verificano nel primo trimestre di iscrizione alla Cas.sa Colf non sono riconosciuti; mentre per gli eventi avvenuti negli altri trimestri la prestazione è pagata solo dopo che sia stato versato il contributo per quattro trimestri iniziando dall'iscrizione e alla Cassa sia presentata la relativa documentazione dell'avvenuto versamento.

La richiesta delle prestazioni (occorre compilare i moduli allegati al regolamento della Cassa, che ha sede in Roma, corso Trieste 10) deve essere inviata alla Cassa entro 12 mesi dalla conclusione dell'evento. Se si va fuori termine si perde il rimborso.

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