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venerdì 12 novembre 2010

LE STOCK OPTION NON PAGANO L'INPS

La legge n. 133/2009, in materia di imponibilità fiscale e contributiva delle stock option ha previsto, in deroga al principio di armonizzazione delle basi imponibili fiscale e previdenziale, un regime di esenzione contributiva per i redditi di lavoro dipendente derivanti dall'esercizio di piani di stock option.

Il nuovo regime contributivo si applica a tutte le azioni assegnate a partire dal 25 giugno 2008 indipendentemente dalla data di adozione dei piani azionari.

Con particolare riferimento alle tipologie di azionariato destinatarie del predetto regime esonerativo l'INPS chiarisce, ad integrazione di quanto già affermato in precedenza, che in assenza di una definizione legale di stock option il regime di esenzione possa trovare applicazione non soltanto ai piani che prevedano l'attribuzione di diritti di opzione ma anche a quelli che, in un ottica di fidelizzazione dei dipendenti, prevedano, nel rispetto delle condizioni stabilite dai piani stessi, un'assegnazione di azioni anche a titolo gratuito.

Ai fini dell'applicabilità del regime esonerativo è necessario che i piani di azionariato che prevedano l'assegnazione di azioni presentino le seguenti caratteristiche:

A - Il piano azionario non deve essere generalizzato. Il regime di esenzione contributiva non si applica ai piani rivolti alla generalità dei dipendenti, ma soltanto a quelli riferiti a categorie di dipendenti o singoli dipendenti.

B - L'attuazione del piano deve essere subordinata al verificarsi delle condizioni in esso previste. Anche i piani di azionariato che prevedono l'assegnazione di azioni, al pari di quelli che hanno per oggetto l'attribuzione di diritti di opzione, non solo devono costituire uno strumento di integrazione retributiva ma devono anche avere l'obiettivo di fidelizzare i dipendenti.

Da ciò consegue che il diritto all'assegnazione e/o alla piena disponibilità delle azioni deve essere soggetto al verificarsi di una o più condizioni. Rientrano tra queste ultime ad esempio: 1) la previsione di un periodo minimo decorso il quale i dipendenti maturano il diritto di ricevere le azioni (vesting period), 2) la permanenza in servizio dei dipendenti alla scadenza del periodo di vesting, 3) il raggiungimento di determinati risultati aziendali prefissati dal piano, 4) la previsione di un termine minimo per la cessione delle azioni assegnate.

C - Il piano deve prevedere esclusivamente l'assegnazione di titoli azionari. Il regime di esenzione contributiva non si applica ai piani di incentivazione che prevedono la corresponsione in denaro del valore delle azioni. Le somme concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente e, pertanto, devono essere assoggettate alla normale contribuzione previdenziale e assistenziale.

In relazione al nuovo regime di esenzione operante dal 25 giugno 2008 e sulla base dei chiarimenti qui illustrati, i datori di lavoro possono recuperare la contribuzione versata ma non dovuta sulle azioni assegnate dalla predetta data, utilizzando la procedura UniEmens, integrata con uno specifico codice causale che consente, in luogo della regolarizzazione con la procedura DM10/V, di effettuare il recupero della contribuzione non dovuta e contemporaneamente la riduzione del relativo imponibile già comunicato con l'EMens.

INPS - Mess. n. 25602 del 12 ottobre 2010

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