L’articolo 4, comma 1 del Disegno di Legge n. 1441-quarter [c.d. ‘Collegato Lavoro’], definitivamente approvato in data 19 ottobre 2010, introduce importanti modifiche all’impianto sanzionatorio in materia di impiego di lavoro irregolare
.
La suddetta norma va a ridefinire la disciplina della cosiddetta ‘maxi-sanzione per lavoro nero’, introdotta dall’articolo 3 comma 3 del Decreto Legge 22 febbraio 2002, n. 12 e successivamente modificata dall’articolo 36-bis, comma 7, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni in Legge 4 agosto 2006, n. 248.
Di fatto, il datore di lavoro privato, ad esclusione del datore domestico, che impieghi un lavoratore subordinato senza avere preventivamente effettuato la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro è punito con la sanzione amministrativa da € 1.500,00 a € 12.000,00 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di € 150,00 per ciascuna giornata di lavoro effettivo.
Nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo al periodo di lavoro irregolare, l’importo della sanzione è compreso tra € 1.000,00 e € 8.000,00, maggiorato di € 30,00 per ciascuna giornata di lavoro irregolare.
Fermo restando quanto sopra, è previsto un aumento nella misura del 50 per cento delle sanzioni civili connesse all’evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare.
All’irrogazione della sanzione in parola provvede l’organo di vigilanza che effettui l’accertamento in materia di lavoro, fisco e previdenza.
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