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venerdì 5 novembre 2010

Lavoro a termine, le novità del Collegato Lavoro secondo la Fondazione Studi CDL - Principio 03/11/2010 n. 16

La Fondazione Studi di Consulenti del Lavoro, con il Principio n. 16 del 3 novembre 2010, ha riepilogato le principali novità introdotte dal Collegato Lavoro in tema di contratto a termine.

Il comma 1 dell’articolo 32 ha modificato la regolamentazione che riguarda l’impugnativa del licenziamento.

Tale procedura è estesa:

- ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla legittimità del termine apposto al contratto;
- all'azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro con termine di impugnativa decorrente dalla scadenza del contratto di lavoro.
Ulteriore estensione della medesima procedura è prevista ai contratti a termine (stipulati ex articoli 1, 2 e 4 del D.Lgs. 368/01) in essere alla data di entrata in vigore del Collegato, con decorrenza per l’impugnativa dalla scadenza del termine. La stessa prassi è prevista anche per i contratti a tempo determinato stipulati ai sensi di precedenti norme (come per esempio la legge 230/62), già cessati alla data di entrata in vigore del Collegato; in questa ulteriore circostanza i 60 giorni per l’impugnativa decorrono dalla data di entrata in vigore della legge in esame.

Il Collegato ha introdotto, inoltre, un’indennità risarcitoria da corrispondersi nei casi di conversione (da parte del Giudice) del rapporto a termine in contratto a tempo indeterminato. Il lavoratore ha diritto a ricevere un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

L’indennità può essere considerata sostitutiva della retribuzione eventualmente maturata dal lavoratore, nel periodo intercorrente tra la cessazione del rapporto e la riammissione in servizio, fermo restando che il rapporto si converte a tempo indeterminato.
La nuova normativa si applica ai procedimenti pendenti aventi come oggetto casi di possibile conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.

La Fondazione Studi ha ritenuto che per procedimenti pendenti debbano intendersi tutti i giudizi relativamente ai quali non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato ai sensi dell’art. 327 c.p.c.

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