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mercoledì 24 novembre 2010

Contro la confisca amministrativa ricorso in 30 giorni

Il provvedimento di confisca amministrativa in materia di lavoro introdotto dall'articolo 9 del decreto legge 187/2010 si applica dal 12 novembre.

La sanzione accessoria è obbligatoria ed è adottata dall'ispettore in presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro e si riferisce alle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto.

La nuova disposizione è incardinata nell'articolo 20 della legge di depenalizzazione 689/81. L'articolo 9, nel prevedere la confisca in materia di lavoro, stabilisce però che tale provvedimento, in deroga a quanto previsto dalla prima parte dell'articolo 20, è disposto anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.

Qui si nota, però, una discrasia, in quanto mentre in caso di violazione punita con la sanzione amministrativa, il provvedimento può essere anticipato a prima della emissione dell'ordinanza-ingiunzione, prima dunque del riconoscimento effettivo della responsabilità del trasgressore, per le violazioni punite penalmente occorrerebbe attendere la sentenza definitiva di condanna.

L'articolo 9 trova applicazione in caso di violazioni gravi e reiterate. Per quanto concerne le prime, occorre riferirsi a violazioni che mettano a repentaglio gli interessi dell'ordinamento (per esempio, regime dei riposi e limitazione dell'orario di lavoro, tutela lavoratrici madri e dei minori).

Per quanto concerne la prevenzione infortuni, mentre l'articolo 14 del Dlgs 81/08, in tema di sospensione dell'attività, ne demanda l'individuazione ad un decreto ministeriale (ancora non emanato) e nelle more fa rinvio ad un elenco contenuto nell'allegato I al testo unico, non altrettanto è avvenuto con l'articolo 9, salvo che qualche precisazione ministeriale ne faccia esplicito rinvio.

In merito alle violazioni reiterate, secondo una interpretazione del ministero del Lavoro, in merito alla sospensione dell'attivtà lavorativa (circolare 24/2007), esse sono da intendersi come ripetizione di condotte illecite gravi nell'ultimo quinquennio. Tuttavia, il termine potrebbe essere triennale se si fa invece riferimento alla dichiarazione di estinzione del reato, ai sensi dell'articolo 301, comma 3, del testo unico.

Contro il provvedimento di confisca, in seguito a violazione amministrativa, è possibile proporre opposizione davanti al tribunale civile ordinario del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento. Per le violazioni di natura penale deve ritenersi che l'autorità che irroga la sanzione amministrativa accessoria sia quella stessa che ordina la sanzione penale, cioè il giudice ordinario.

Fonte: Sole 24ore Luigi Caiazza

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