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giovedì 11 novembre 2010

Principi giurisprudenziali e c.d. normale percorso nell’infortunio in itinere

L’articolo 12 del D.Lgs. n. 38 del 2000 ha stabilito come requisito alla riconducibilità all’infortunio in itinere quello del c.d. percorso normale.

La Cassazione, con due recenti sentenze, n. 19937 del 21 ottobre 2010 e n. 20221 del 24 ottobre 2010, è intervenuta per chiarire la nozione di ‘normale percorso’.
Di fatto le due sentenze enunciano definizioni diametralmente opposte, ma contribuiscono a precisare ulteriormente la descrizione e i necessari elementi validi a configurare il suddetto concetto.

Pertanto, le due decisioni possono ritenersi complementari.

La prima afferma come percorso normale quello ritenuto più breve dalla propria abitazione al luogo di lavoro.

La successiva pronuncia, considera indennizzabile quello normalmente percorso dal lavoratore per raggiungere la sede lavorativa.

Resta ferma la non indennizzabilità dell’infortunio occorso al lavoratore durante il percorso di andata e ritorno casa-lavoro che sia interrotto o deviato da cause del tutto indipendenti dal lavoro, non necessitate ovvero derivanti dal c.d. ‘ rischio elettivo’ del lavoratore.

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