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giovedì 27 gennaio 2011

AZIENDE IN RITARDO CON IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PIANO DI RIENTRO DILAZIONE BREVE

Nell'ambito delle iniziative volte a semplificare le modalità di accesso ai servizi, l'INPS ha realizzato un'applicazione web che consente di richiedere on-line il versamento dei contributi dovuti mensilmente e per i quali non siano ancora state avviate le attività ordinarie di recupero del credito; questa nuova modalità di pagamento è rivolta esclusivamente alle aziende con dipendenti e riguarda i contributi in scadenza al 16 del mese per i quali l'UniEmens deve essere presentato entro la fine dello stesso mese.

L'applicazione prevede la possibilità dell'inserimento manuale dell'importo corrispondente al saldo dei contributi non versati alla prevista scadenza con il modello F24, e per il quale viene richiesto il pagamento dilazionato. Vi è da precisare che questa opzione può essere utilizzata per un massimo di due volte nel corso dell'anno solare e per un totale complessivo di quattro denunce mensili. Ciascuna domanda può comprendere, oltre l'importo relativo al versamento in scadenza, anche quelli relativi ai mesi precedenti, se ovviamente risultano disponibili per la dilazione.

La dilazione può essere richiesta per un numero massimo di sei rate ed il relativo pagamento deve concludersi entro la fine dell'anno solare. Ad esempio: i contributi dovuti per il mese di ottobre, potranno essere dilazionati in due mesi in quanto l'ultimo versamento deve avvenire entro la fine dell'anno solare (16 dicembre); pertanto, i contributi relativi al periodo di competenza novembre, con scadenza 16 dicembre, non potranno essere dilazionati.

La rata mensile, composta da una quota di contributi, sanzioni - ove dovute - ed interessi di dilazione, deve essere di importo non inferiore a 100 euro. Il versamento della prima delle rate così definite e accettate con l'atto di impegno dal contribuente, deve essere effettuato nella medesima data di presentazione dell'istanza di accesso al piano di rientro. Le rate successive alla prima dovranno essere versate entro il 16 di ogni mese, fino al termine delle rate definite nel piano stesso.

Il pagamento deve essere fatto tramite il modello F24, utilizzando la causale contributo «Prca» denominata «Aziende Dm - Dilazione on-line».

La regolarità dei versamenti è sottoposta a controllo mensile da parte degli uffici e il mancato pagamento delle rate previste alle rispettive scadenze comporterà la revoca del piano di rientro accordato e l'immediata trasmissione per il recupero dell'importo residuo all'Agente della riscossione.

LAVORO OLTRE I 65 ANNI SOLO IN CASI LIMITATISSIMI

Restare al lavoro oltre i 65 anni di età diventa sempre più difficile nel pubblico impiego. La legge n. 122/2010 ha posto limiti particolarmente rigidi e vincolanti al potere discrezionale delle amministrazioni di accogliere le richieste dei dipendenti (si perderanno risorse economiche destinabili alle nuove assunzioni) e quindi limitando il naturale turn-over generazionale già sottoposto a severi vincoli da specifiche disposizioni legislative. Le amministrazioni, dunque, autorizzeranno nuove permanenze in servizio oltre il 65° anno di età, solo in quei limitatissimi casi riguardanti specifiche professionalità che non ne consentono l'immediata sostituzione. Ne consegue, chiarisce l'INPS, che:

- le autorizzazioni già disposte entro il 31 maggio 2010 per i trattenimenti in servizio decorrenti dal 1° gennaio 2011, salvo diversa comunicazione, devono intendersi revocate;

- le richieste per le quali non sia stata ancora disposta alcuna autorizzazione, salvo diversa comunicazione, devono considerarsi respinte.

Nei casi predetti i dipendenti saranno collocati a riposo per limiti di età il 1° giorno del mese successivo al compimento del 65° anno di età.

Restano esclusi solo i trattenimenti in servizio disposti prima del 31 maggio 2010 e aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2011. In questi casi i dipendenti cesseranno dal servizio il primo giorno del mese successivo al compimento del 67° anno di età.

Per i dipendenti che al compimento del 65° anno di età non hanno maturato il diritto all'eccesso al trattamento pensionistico, gli uffici devono ovviamente consentire, dietro richiesta, la prosecuzione del rapporto di lavoro fino alla data di apertura della prima finestra utile per conseguire il diritto al trattamento pensionistico.

Mutui casa, rata sospesa a oltre 35.000 famiglie

Nel corso del convegno «La famiglia e la sua casa», promosso da Obiettivo
famiglia/Federcasalinghe e tenutosi ieri a Roma, sono stati presentati i dati, al 30
novembre 2010, relativi ai mutui sospesi nell'ambito del «Piano Famiglie».

La misura era stata promossa da A.B.I. e Associazioni dei consumatori e consente la sospensione
al pagamento delle rate in caso di eventi gravi come la perdita del posto di lavoro, la
cassa integrazione, la morte o l'insorgenza di condizioni di non autosufficienza di un
componente del nucleo familiare.

Nei primi dieci mesi dell'iniziativa, che è stata avviata a febbraio 2010, l'A.B.I. ha ricevuto nel complesso 45.864 domande di sospensione, la gran parte legate alla perdita del posto del lavoro o all'ingresso in cassa integrazione dei mutuatari.

Ok all’appalto anche se il D.U.R.C. è incompleto

E’ legittima l'aggiudicazione di un appalto ad un concorrente che ha presentato un Durc
incompleto perché mancante della pronuncia di regolarità di un ente previdenziale.

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, V Sezione, con la sentenza n. 83 dell'11 gennaio.

SICUREZZA LAVORO: RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVOROSICUREZZA LAVORO: RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO

Corte di Cassazione

Sentenza n. 1226 del 18 gennaio 2011

Tra i suoi compiti di prevenzione all’infortunio sul lavoro vi è anche quello di munire il
lavoratore di strumenti e macchinari sicuri. In tal senso, risponde dell’infortunio
occorso ad un dipendente a causa della mancanza dei requisiti di legge dei macchinari
utilizzati. La marchiatura di conformità “CE” o l’affidamento riposto nella notorietà e
nella competenza tecnica del costruttore non bastano ad esonerarlo dalla sua
responsabilità.

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL: I TASSI D'INTERESSE PER LE RATE DEL PREMIO

Nota del 19 gennaio 2011

Sono stati pubblicati i tassi d'interesse da applicare sulle rate del premio relativo
all'autoliquidazione Inail 2010/2011. La misura del tasso d'interesse è pari al 2,10% e
si applica secondo determinati coefficienti in relazione alle date di scadenza
dell'autoliquidazione.

Accredito figurativo del servizio militare in caso di iscritto al FPLD e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi

L’I.N.P.S., con messaggio 21 gennaio 2011, n. 1526, di fronte alle numerose istanze in merito alla possibilità di annullamento del servizio militare, già accreditato nel FPLD e riaccredito dello stesso nella gestione lavoratori autonomi, ha imposto la sospensione della ricostituzione delle pensioni per accredito del servizio militare, in attesa di conoscere il parere del Coordinamento legale dell’istituto in merito alla suddetta possibilità.

Di fatto, la circolare 21 luglio 1969, n. 222 – al punto 14 - prevede la possibilità dell’accredito stesso nella gestione dei lavoratori autonomi, ‘quando in sede di liquidazione della pensione dovesse risultare che l’interessato, pur con i contributi figurativi per servizio militare, non raggiunge il diritto alla prestazione a carico dell’AGO e sempre che l’accredito nella gestione autonoma comporti un concreto divario nell’ammontare della pensione’.

Maternità, la flessibilità non blocca lo sgravio contributivo

Come noto, l’ordinamento vigente prevede che in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro per maternità, ‘il datore di lavoro può assumere personale con contratto a tempo determinato o utilizzare personale con contratto temporaneo’. ‘L'assunzione di personale a tempo determinato e l'utilizzazione di personale temporaneo, in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo può avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva’ [ Articolo 4, D.lgs. 151/2001].
In ogni caso, ‘nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento’.

L’articolo 17 del suddetto decreto consente infine alla lavoratrice, previa autorizzazione medica, di ricorrere alla c.d. flessibilità, ovvero alla facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente al parto e nei quattro mesi successivi l’evento.

L’I.N.P.S., con messaggio 20 gennaio 2011, n. 1382, ha precisato che lo sgravio contributivo di cui sopra può essere riconosciuto anche nell’eventualità che la lavoratrice sostituita opti per la flessibilità del congedo e ne dia comunicazione al datore di lavoro quando sia già intervenuta l’assunzione del sostituto.

Di fatto, ancorché si riscontri il superamento del periodo temporale di affiancamento previsto dalla norma o dal contratto collettivo, in detto caso il contratto si intende legittimamente stipulato con il relativo diritto allo sgravio contributivo.

In ogni caso, lo sgravio contributivo in argomento può trovare applicazione entro il limite di legge, ovvero ‘fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento’.

INAIL calcolo dei premi per lavoratori all’estero

Con circolare 25 gennaio 2011, n. 11 l’I.N.A.I.L. ha stabilito che per tutto l’anno 2011, il calcolo dei premi dei lavoratori italiani operanti nei paesi extracomunitari è effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali determinate con decreto 3 dicembre 2010.

A tali retribuzioni devono essere ragguagliate le prestazioni, secondo i criteri vigenti.
Pertanto, ai fini assicurativi INAIL, sono esclusi dall’ambito di applicazione del regime delle retribuzioni convenzionali :

- Gli stati membri dell’U.E.;
- Gli stati ai quali si applicala normativa comunitaria;
- Gli stati con i quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale.

Decesso del titolare - rendita Inail e assegno ai superstiti

Come noto, la normativa vigente riconosce al coniuge e ai figli del lavoratore titolare di rendita diretta per inabilità permanente di grado non inferiore al 48% deceduto per cause non dipendenti dall’evento lesivo assicurato, la concessione di uno speciale assegno continuativo mensile.

Ai fini della fruizione dell’assegno, gli stessi devono presentare apposita domanda entro un termine di decadenza di 180 giorni dalla data del decesso dell’assicurato.

Con sentenza 28 luglio 2010,n. 284, la Corte di Cassazione ha ribaltato detta disposizione precisando che il termine di 180 giorni non decorre dalla data di decesso del lavoratore bensì dalla data di comunicazione ai superstiti della facoltà di richiedere la prestazione da parte dell’Istituto assicuratore.

L’I.N.A.I.L., con circolare 25 gennaio 2011, n. 10 ha di fatto confermato il suddetto orientamento, e pertanto nel caso di morte del titolare di rendita diretta procederà con le seguenti modalità:

- Qualora la morte sia avvenuta per cause non dipendenti dall’infortunio o dalla malattia professionale, provvederà ad avvisare i superstiti della loro facoltà di proporre domanda per ottenere lo speciale assegno, con espresso avvertimento che la stessa deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla comunicazione;
- Il termine di decadenza pertanto decorrerà dalla data di ricevimento della comunicazione stessa.

mercoledì 26 gennaio 2011

Lavoro domestico: nuovi minimi retributivi

Si comunica che in data 21 gennaio 2011 è stato firmato l’accordo economico - tra la Commissione Nazionale di cui all’articolo 43 C.C.N.L. lavoro domestico, la FIDALDO, la DOMINA, la FEDERCOLF, la FILCAMS-CGIL, la FISASCAT-CISL, la UILTUCS-UIL - per determinare i nuovi minimi retributivi del lavoro domestico, derivanti dalla variazione del costo della vita secondo quanto previsto dall’articolo 36 del suddetto C.C.N.L.
Pertanto, a partire dal 1 gennaio 2011, sono stati aggiornate le tabelle A,B,C,D, E nonché i valori convenzionali di vitto e alloggio rilevati al 30 novembre di ogni anno dall’ISTAT.
I minimi retributivi in vigore sono così determinati:
TABELLA A: LAVORATORI CONVIVENTI – importi in €
LIVELLI VALORI MENSILI INDENNITA’
A 580,50
AS 686,05
B 738,82
BS 791,59
C 844,37
CS 897,14
D 1.055,46 156,07
DS 1.108,23 156,07


TABELLA B: lavoratori di cui all’articolo 15, comma 2 – importi in €
LIVELLI VALORI MENSILI
B 527,73
BS 554,11
C 612,16





TABELLA C- LAVORATORI NON CONVIVENTI – importi in €
LIVELLI VALORI ORARI
A 4,22
AS 4,97
B 5,28
BS 5,60
C 5,91
CS 6,21
D 7,18
DS 7,49


TABELLA D – ASSISTENZA NOTTURNA – importi in €

LIVELLI VALORI MENSILI
autosufficienti Non autosufficienti
BS 910,33
CS 1031,71
DS 1274,47


TABELLA E – PRESENZA NOTTURNA – importi in €
LIVELLO VALORI MENSILI
LIVELLO UNICO 609,54






TABELLA F – importi in €
TIPO DI INDENNITA’ – VALORI GIORNALIERI
PRANZO E/O COLAZIONE
CENA
ALLOGGIO TOTALE INDENNITA’ VITTO E ALLOGGIO
LIVELLO

BS
1,75
1,75
1,52
5,02

La cooperativa non può scegliere liberamente il C.C.N.L. dei soci lavoratori

Come noto, l'art. 39 della Costituzione garantisce la piena libertà sindacale: pertanto, secondo quanto affermato dal Tribunale di Torino con sentenza 14 ottobre 2010, anche le sigle sindacali sfornite di maggiore rappresentatività possono legittimamente stipulare contratti collettivi e definire trattamenti retributivi.

In ogni caso, il suddetto tribunale ha affermato che la maggiore rappresentatività e la piena libertà sindacale non possono in ogni caso comportare un pregiudizio al ‘diritto del singolo, intangibile da qualunque organizzazione sindacale, di percepire la giusta retribuzione ai sensi dell’articolo 36 Cost.’.

Sicurezza del lavoro: il Ministero interviene sulle misure di protezione delle macchine agricole

Il ministero del Lavoro, con circolare 22 dicembre 2010, n. 44 riaffronta le problematiche riguardo ai requisiti di sicurezza delle macchine agricole semoventi.

Di fatto la suddetta circolare va ad integrare le precedenti circolari n. 11/2005 e n.3/2007 alla luce dell’elevato numero di infortuni del settore agricolo dovuto alla mancanza di appropriate misure di protezione.

Pertanto, la circolare propone l’adeguamento delle macchine già in servizio, chiarendo in particolar modo che:

- L’obbligo di adozione di appropriate misure di protezione riguarda i fabbricanti nel momento in cui immettono sul mercato gli esemplari di nuova produzione;
- L’obbligo di adeguare le macchine già in servizio spetta agli utilizzatori – fatte, beninteso, salve le questioni di natura contrattuale tra costoro, in quanto acquirenti e i fabbricanti.

Per conseguire tale obiettivo, utili indicazioni possono essere desunte dalle linee guida dell’Ispesl:

- Per l’installazione delle cinture di sicurezza è possibile fare riferimento alle linee guida ‘l’installazione dei sistemi di ritenzione del conducente’ reperibili all’indirizzo web: www.ispesl.net/sitodts/Linee_guida/LGadeguamento_trattori.pdf

- Per l’installazione dei dispositivi di protezione è possibile fare riferimento alla guida ‘l’installazione dei dispositivi di protezione in caso di ribaltamento nei trattori agricoli o forestali’ reperibile all’indirizzo www.ispesl.net/sitodts/telai.asp
In ogni caso è in fase di costituzione presso l’I.N.A.I.L. un apposito gruppo di lavoro incaricato all’elaborazione di un documento tecnico per agevolare gli utilizzatori in questo compito.

Approvate le direttive per gli aiuti di stato durante la crisi economica

In data 18 gennaio 2011, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2010, recante ‘Modalità di applicazione della comunicazione della Commissione europea - Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria’.

La suddetta direttiva permette alle Pubbliche Amministrazioni la concessione, fino al 31 dicembre 2011, di aiuti di Stato alle imprese, in attuazione della Comunicazione della Commissione Europea del 1° dicembre 2010.

martedì 25 gennaio 2011

Disabili: denuncia telematica annuale con il nuovo modello entro gennaio

Come noto, il D.M. 2 novembre 2010 ha introdotto l’obbligo per i datori di lavoro pubblici e privati di inviare in via telematica il nuovo prospetto informativo sulla situazione occupazionale ai fini del collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Di fatto, entro il 31 gennaio di ogni anno i soggetti obbligati al collocamento mirato – ovvero i datori di lavoro pubblici e privati che occupano a livello nazionale almeno 15 dipendenti costituenti base di computo, per i quali sono intervenuti entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’invio del prospetto cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo – devono inviare esclusivamente in via telematica il suddetto prospetto per il tramite dei servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti.

In ogni caso, al fine di consentire l’adeguamento dei sistemi informatici agli standard tecnici contenuti nel D.M. 2 novembre 2010, esclusivamente per l’anno 2011, l’invio del prospetto informativo è consentito a partire dal 15 gennaio 2011.

In particolar modo, i datori di lavoro con unità produttive articolate in più province della stessa regione o di regioni diverse devono adempiere all’obbligo di legge avvalendosi di un unico servizio informatico, inviando il prospetto informativo con le seguenti modalità:

- I datori di lavoro , con sede legale in una regione e unità produttive in più province della medesima regione, inviano il prospetto informativo alla regione di appartenenza secondo le modalità in uso;

- I datori di lavoro che hanno sede legale in una regione e unità produttive ubicate in regioni diverse, devono inviare il prospetto presso il servizio informatico ove è ubicata la sede legale dell’azienda.

I soggetti obbligati ad inviare la comunicazione in territori in cui non sono ancora disponibili i servizi informatici, adempiono agli obblighi per il tramite del servizio informatico messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’indirizzo www.cliclavoro.gov.it.

In ogni caso, l’invio del predetto prospetto con mezzi diversi da quello telematico costituisce di fatto mancato adempimento.

Ai fini dell’assolvimento all’obbligo, i servizi competenti rilasciano, a seguito dell’invio del prospetto, una ricevuta dell’avvenuta trasmissione indicante la data e l’ora di ricezione. Tale ricevuta fa fede, salvo prova di falso, per documentare l’adempimento di legge. Infatti, ogni prospetto inviato viene contrassegnato con un codice univoco a livello nazionale che ne consente la puntuale identificazione.

Qualora il servizio informatico non dovesse funzionare, i servizi competenti rilasciano, su richiesta degli interessati, idonea documentazione attestante l’adempimento. Di fatto i servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti pubblicheranno i periodi [ data, ora, minuti] in cui si sono verificati i malfunzionamenti e i soggetti obbligati dovranno di conseguenza effettuare l’adempimento nel primo giorno utile successivo.

In ogni caso, come previsto dalla prassi previgente, i datori di lavoro che rispetto all’ultimo prospetto inviato non hanno subito cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, non sono tenuti ad inviare il prospetto.

Il prospetto informativo, come nella precedente formulazione, vale come richiesta di avviamento, nel caso in cui la quota di riserva non risulti coperta. Infatti, secondo quanto disposto dall’articolo 9, comma 3, della Legge 68/1999 la richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche attraverso l’invio agli uffici competenti dei prospetti informativi. In ogni caso l’obbligo di richiedere il disabile mancante scatta trascorsi 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo stesso, salvo quanto previsto per le aziende da 15 a 35 dipendenti per i quali l’obbligo sorge solo in caso di nuove assunzioni.

Riassumendo, la nuova norma non ha inciso sui contenuti del prospetto informativo ma sulle modalità di presentazione di quest’ultimo, limitandosi ad intervenire solo sul piano della semplificazione degli adempimenti burocratici. Di conseguenza, anche l’apparato sanzionatorio rimane immutato.

In ogni caso, è bene riassumere le eventuali sanzioni in caso di mancato – ritardato – errato adempimento:

- Il ritardato o mancato invio del prospetto è punito con la sanzione amministrativa di € 635.11 maggiorata dai € 30.76 per ogni giorno di ulteriore ritardo;

Il ministero del lavoro ha precisato che non solo è punito il datore di lavoro che omette di inviare il prospetto ma anche quello che lo invia con lacune e carenze tali da impedire la possibilità di un effettivo avviamento lavorativo del disabile.

In ogni caso i soggetti obbligati o abilitati potranno annullare o rettificare il documento inviato. L’annullamento potrà avvenire per qualsiasi motivo entro la data dai scadenza del termine dell’invio [31 dicembre di ogni anno]; al contrario la rettifica potrà avvenire,
limitatamente ai dati che non costituiscono l’obbligo, entro 5 giorni dall’invio dello stesso.

Le procedure di annullamento o rettifica dovranno, coerentemente con la procedura di invio, avvenire attraverso il form online mediante il codice univoco di comunicazione assegnato al momento dell’invio.

lunedì 24 gennaio 2011

Licenziamento della lavoratrice madre

Con recente sentenza della Corte di Cassazione, 1° dicembre 2010, n. 24349, è stato ribadito il principio di cui all’articolo 54, comma 5, della Legge 151/2001 secondo il quale è nullo il licenziamento della lavoratrice madre fino al compimento di un anno di età del bambino nonché nelle ipotesi previste dalla legge.

Pertanto, in caso di illegittimo licenziamento della lavoratrice nel periodo di tutela delle lavoratrici madri, la stessa ha diritto alla prosecuzione del rapporto nonché alle relative retribuzioni.

Al via il recupero INPS dello sgravio per gli edili del 11,50%

Come noto, il D.M. 4 ottobre 2010 ha confermato per l’anno 2010, nella misura dell’11,50%, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili, introdotta dall’articolo 29 del D.L. 244/1995.

L’I.N.P.S., con circolare 20 gennaio 2010, n. 7 ha fornito chiarimenti nonché le istruzioni operative per la fruizione dell’incentivo.

In particolar modo viene specificato che:

- Il beneficio si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. L’agevolazione non spetta, pertanto, agli occupati con contratto di lavoro a tempo parziale;
- La riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo [ es. assunzioni dalle liste si mobilità, contratti di inserimento, etc];
- Entro il 16 aprile 2010 sarà possibile effettuare il recupero del suddetto sgravio attraverso la procedura di controllo del flusso Uniemens ,che provvederà a verificare la presenza dei requisiti sulla base dei codici statistico contributivi e dei codici di autorizzazione attribuiti alle aziende.

Al via gli incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia

In data 13 gennaio 2011 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.9, la legge 30 dicembre 2010, n. 238, recante ‘Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia’.

La suddetta legge prevede, a partire dal 28 gennaio 2011, specifici incentivi fiscali ai cittadini dell’Unione Europea che abbiano risieduto in Italia per almeno 24 mesi e che decidano di rientrare in Italia a seguito di un periodo di studio o di lavoro all’estero.

Di fatto, al fine di contribuire allo sviluppo del Paese ‘mediante la valorizzazione delle esperienze umane, culturali e professionali maturate da cittadini dell'Unione europea che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia, che studiano, lavorano o che hanno conseguito una specializzazione post lauream all'estero e che decidono di fare rientro in Italia’, la predetta legge ha previsto la concessione di incentivi fiscali, sotto forma di minore imponibilità del reddito.

Ai sensi della suddetta normativa, hanno diritto ai benefici fiscali:

- i cittadini dell'Unione europea, nati dopo il 1° gennaio 1969, in possesso di un titolo di laurea, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività;

- i cittadini dell'Unione europea, nati dopo il 1° gennaio 1969, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post laurearti, i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività.

In ogni caso, entro 60 giorni dalla pubblicazione della suddetta legge il Ministero dell’economia e delle finanze è tenuto a individuare le categorie di soggetti che possono beneficiare degli incentivi, tenendo conto delle specifiche esperienze e qualificazioni.

Ai sensi dell’articolo 3 della predetta legge, i redditi di lavoro dipendente, i redditi d'impresa e i redditi di lavoro autonomo percepiti dalle persone fisiche di cui sopra concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in misura ridotta, secondo le seguenti percentuali:

a) 20 per cento, per le lavoratrici;
b) 30 per cento, per i lavoratori.

Il beneficio decade qualora il soggetto interessato trasferisca nuovamente la propria residenza o il proprio domicilio fuori dall’Italia prima del decorso di cinque anni dalla data di fruizione del beneficio: in tal caso si provvederà al recupero dei benefici già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.

venerdì 21 gennaio 2011

STIPENDI MEDIO-ALTI: LA PENSIONE HA UN RENDIMENTO INFERIORE

Il rendimento della pensione calcolato con il sistema retributivo, cioè quello con l'aggancio agli ultimi salari, è del 2% per ogni anno di contributi versati. Per cui con 40 anni di contributi si arriva all'80% delle ultime retribuzioni. Questo principio è valido per la stragrande maggioranza dei lavoratori, ma non per tutti, non per chi ha stipendi di medio-alto livello. Ricordiamo che le pensioni sono ripartite in due quote. La quota A, formata dai contributi versati dall'inizio dell'assicurazione fino all'anno 1992, è calcolata sugli stipendi degli ultimi cinque anni (dieci anni per gli autonomi).




Chi ha stipendi fino a quasi 43 mila euro lordi annui non ha comunque alcuna riduzione. E in questa prima fascia è posizionata la quasi totalità dei lavoratori dipendenti e autonomi.

La quota B è formata dai contributi versati dall'anno 1993 fino alla data del pensionamento e si basa sugli stipendi degli ultimi dieci anni (quindici per gli autonomi).

Qui le fasce di retribuzione non sono più quattro: diventano cinque. E arrivano persino sotto 1'1% annuo.




Le due fasce subiscono calcoli separati e i due risultati si sommano per avere l'importo complessivo della pensione. Con il risultato che chi negli ultimi anni ha guadagnato stipendi medio-alti, comunque superiori a 43 mila euro lordi, dopo 40 anni di contributi avrà una pensione inferiore all'80%. Nel caso di stipendi molto alti la pensione massima non supera il 65%.

FERIE NON GODUTE E MOMENTO DI IMPONIBILITÀ CONTRIBUTIVA

L'INPS ribadisce la posizione del Ministero del lavoro secondo cui è inderogabile il principio in base al quale il periodo minimo di godimento di quattro settimane di ferie (previsto dalla legge) non può essere sostituito dalla indennità per ferie non godute, ma allo stesso tempo precisa che possono essere monetizzate, vale a dire sostituite con apposita indennità:

1) le ferie maturate e non godute fino al 29 aprile 2003;

2) le ferie maturate e non godute dal lavoratore il cui rapporto di lavoro cessi entro l'anno di riferimento;

3) le settimane o i giorni di ferie previsti dalla contrattazione collettiva in misura superiore al «periodo minimo» legale.

Quanto, invece, alle quattro settimane di ferie considerate dal legislatore, il Dicastero ha chiarito a suo tempo che le stesse, ove non godute entro il termine dei diciotto mesi successivi all'anno di maturazione, ovvero nel diverso e più ampio termine fissato dalla contrattazione collettiva, possono essere fruite dal lavoratore anche successivamente, ove il datore di lavoro a ciò acconsenta.

Con riguardo all'adempimento dell'obbligo contributivo per le somme corrisposte o dovute per indennità sostitutiva delle ferie, le istruzioni INPS sono le seguenti:

A) in presenza di una previsione legale ovvero contrattuale collettiva che regolamenta il termine massimo di fruizione delle ferie, la scadenza dell'obbligazione contributiva per il compenso per ferie non godute coincide necessariamente con il predetto termine legale o contrattuale. Ne consegue che il momento impositivo e la collocazione temporale dei contributi dovuti sul compenso delle ferie non godute coincidono con il diciottesimo mese successivo al termine dell'anno solare di maturazione delle stesse o con il più ampio termine contrattuale. I datori di lavoro sono, quindi, tenuti a sommare alla retribuzione imponibile del mese successivo a quello di scadenza anche l'importo corrispondente al compenso ferie non godute, sebbene non ancora realmente corrisposto. E questo criterio si applica anche ai periodi di ferie ulteriori rispetto alle quattro settimane minime di legge;

B) nel caso in cui le ferie vengano effettivamente godute in un periodo successivo al versamento dei contributi saranno applicati i principi generali. L'individuazione del momento in cui sorge l'obbligo contributivo sul compenso ferie non costituisce limite temporale al diritto del lavoratore di fruire effettivamente delle stesse.

Può, quindi, verificarsi il caso in cui queste vengano effettivamente godute in un periodo successivo a quello dell'assoggettamento contributivo. In tale ipotesi il contributo versato sulla parte di retribuzione corrispondente al «compenso ferie» non è più dovuto e deve essere recuperato a cura del datore di lavoro ed il relativo compenso deve essere portato in diminuzione dell'imponibile dell'anno al quale era stato imputato.

RATEAZIONI INPS IN FASE AMMINISTRATIVA: IL RIFERIMENTO È EQUITALIA

Dal 1° gennaio 2011 la riscossione dei crediti INPS avviene attraverso la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.

La rateazione concessa dall'Istituto può avere ad oggetto, a decorrere dal 3 agosto 2010, solo crediti in fase amministrativa. Per tali devono intendersi i crediti per i quali l'Istituto deve ancora procedere alla formazione dell'avviso di addebito e alla contestuale consegna ad Equitalia.

Avvenuta la consegna dell'avviso di addebito ad Equitalia i crediti contenuti nell'avviso stesso potranno essere richiesti in dilazione solo e direttamente al competente Agente della riscossione individuato in base al domicilio fiscale del debitore alla data di formazione dell'avviso di addebito.

Definita la gestione della domanda di rateazione con la sottoscrizione del piano di ammortamento da parte del contribuente - che alla medesima data deve avere già versato la prima rata con modello F24 - il piano non verrà più trasferito ad Equitalia con le modalità adottate fino al 31 dicembre 2010. Il versamento delle rate successive verrà effettuato mensilmente, sempre con modello F24, riportando la causale ed i codici già utilizzati per il versamento della prima rata. Il pagamento di ciascuna rata mensile, successiva alla prima, deve avvenire entro i 30 giorni successivi alla scadenza del pagamento della rata precedente.

In caso di revoca della dilazione per mancato versamento di due rate consecutive i crediti residui verranno affidati all'Agente della riscossione per il recupero coattivo. Ovviamente su questi ultimi crediti l 'Agente della riscossione non concederà più alcuna rateazione.

CERTIFICATI DI MALATTIA E LORO TRASMISSIONE

I lavoratori pubblici e privati per la consultazione e la stampa dei propri certificati di malattia inviati telematicamente dal medico curante hanno a disposizione il servizio di visualizzazione e stampa, utilizzabile mediante accesso al sito dell'Istituto www.inps.it - servizi on-line; con esso gli interessati:

1) tramite il codice Pin, hanno la disponibilità di tutti i certificati telematici rilasciati alla persona che si è identificata, comprensivi di diagnosi e di codice nosologico, se indicati dal medico;

2) mediante il codice fiscale personale e il numero del certificato, possono ricercare e consultare uno specifico attestato di malattia.

Con il nuovo anno l'Istituto rilascia un ulteriore servizio consistente nell'invio delle intestazioni di malattia alla casella di posta elettronica certificata (PEC) del cittadino che ne fa richiesta.

Il cittadino dopo aver scelto sul sito web l'opzione «consultazione certificati di malattia» ed aver immesso il codice PIN di identificazione, visualizza un pannello sul quale può scegliere di consultare i certificati telematici a lui rilasciati e/o di gestire la richiesta di invio degli attestati alla sua casella di PEC.

AZIENDE: UNA SOLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA INPS DAL 31 DICEMBRE 2010

Dall'entrata in vigore della Circ. n. 172 del 2010 le aziende devono avere una posizione contributiva unica, anche quando il datore di lavoro costituisce più unità operative. E per ogni unità successiva l'interessato non deve più chiedere l'apertura di una nuova posizione, poiché anche per quest'ultima si utilizza la matricola esistente.

È questa la grande novità dell'INPS a partire da gennaio 2011 che, a livelli diversi, segue la stessa logica del «Libro Unico del lavoro»; l'Ente di previdenza rende più agevoli le operazioni di iscrizione delle aziende; conseguentemente il datore di lavoro ha l'onere di chiedere la costituzione di una posizione contributiva unica (con rilascio di un numero di matricola) esclusivamente in fase di inizio dell'attività con dipendenti. Tale adempimento va fatto, esclusivamente con modalità telematica, utilizzando uno dei seguenti canali:

a) nei casi di avvio dell'attività dell'impresa con contemporanea assunzione di personale dipendente, mediante la Comunicazione Unica al registro delle imprese:

b) nelle ipotesi di assunzione di lavoratori dipendenti in un momento successivo all'avvio dell'attività dell'impresa, mediante la Comunicazione Unica ovvero mediante la procedura telematica di iscrizione disponibile nei servizi on-line INPS.

È abrogato il modello DM 68.

Restano casi in cui occorre avere distinte posizioni aziendali, ovvero:

1) datore di lavoro che, in relazione alla diversa tipologia di personale, è tenuto al versamento della contribuzione secondo obblighi e misura diversi;

2) datore di lavoro che svolge attività caratterizzate da autonomia organizzativa e gestionale con diverse finalità economiche;

3) imprese armatoriali;

4) imprese appaltatrici di servizi vari, operanti a bordo delle navi da crociera;

5) agenzie di somministrazione che devono avere due distinte posizioni:

a) per l'esposizione dei dati relativi ai lavoratori somministrati;

b) per quelli relativi al personale direttamente assunto per il funzionamento della struttura.

Il principio dell'unicità della posizione contributiva non annulla tuttavia l'obbligo della comunicazione dei dati identificativi dell'unità operativa nella quale sono occupati i dipendenti dell'Azienda e, ove nota, anche la durata temporale della stessa. In questi casi la procedura web assegna un numero progressivo identificativo dell'unità operativa, da Al a B3.

Con l'occasione l'INPS stabilisce nuove regole in materia di accentramento degli adempimenti contributivi. I datori di lavoro già in possesso di più matricole aventi caratteristiche contributive omogenee che intendano unificare su una sola posizione il versamento della contribuzione, hanno facoltà di richiedere l'autorizzazione all'accentramento contributivo. A parziale modifica della prassi in vigore fino al 31 dicembre u.s., il provvedimento di autorizzazione all'accentramento verrà rilasciato esclusivamente nell'ipotesi di datori di lavoro in possesso di una pluralità di matricole aziendali.

Con riferimento alle domande di accentramento contributivo già inviate e in corso di definizione, occorre distinguere due casi.

A - Nel primo caso - accentramento di una nuova sede operativa ancora priva di matricola - le nuove disposizioni fanno venir meno la necessità di un autonomo provvedimento. Il datore di lavoro interessato potrà pertanto effettuare la comunicazione di apertura di una nuova sede operativa per iI tramite dell'applicazione presente sui servizi Internet dell'Istituto, ricevendo in tempo reale il numero identificativo della sede stessa.

B - Nel secondo caso - accentramento con riferimento ad una o più sedi aventi già una matricola - il datore di lavoro dovrà attendere l'emissione dell'apposito provvedimento di accentramento.

Norme particolari ma comunque in linea con quanto finora illustrato sono dettate per le aziende agricole.

NUOVI INCENTIVI FISCALI PER IL RIENTRO DEI LAVORATORI IN ITALIA

Nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2011 è stata pubblicata la L. 30 dicembre 2010, n. 238, che introduce agevolazioni fiscali per i laureati con meno di 40 anni di età che hanno avuto esperienze di lavoro o studio in altri Stati e si trasferiscono in Italia per lavorare.

Da un punto di vista soggettivo l'agevolazione, riservata ai soli cittadini dell'Unione europea, interessa i laureati nati dopo il 1° gennaio 1969 che hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine:

- hanno esercitato senza interruzione, negli ultimi 24 mesi o più, attività di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa fuori dal proprio Paese di residenza e dall'Italia, ovvero

- hanno svolto, sempre ininterrottamente negli ultimi 24 mesi o più, una attività di studio fuori dal loro Paese di origine e dall'Italia conseguendo una laurea o una specializzazione post-lauream.

Tali soggetti, se vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia trasferendovi il proprio domicilio nonché la propria residenza entro 3 mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività beneficiano di una agevolazione fiscale che consiste nel fatto che per loro i redditi di lavoro dipendente, d'impresa o di lavoro autonomo concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF nella misura ridotta del 20% per le lavoratrici e del 30% per i lavoratori.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento, dovranno essere individuate, nel dettaglio, le categorie professionali che potranno godere dell'agevolazione.

Giova precisare che è prevista una specifica causa di decadenza che scatta nel momento in cui il beneficiario dell'agevolazione trasferisce nuovamente la propria residenza o il proprio domicilio prima del decorso di 5 anni dalla prima fruizione del beneficio.

Inps, il saggio di interesse legale passa a 1,50%

L’Inps, con la circolare n. 6 del 14 gennaio 2011, ha reso noto che, a decorrere dall’1.1.2011, la misura del saggio di interesse di cui all’art. 1284 c.c. è fissata all’1,5% in ragione d’anno.
La nuova misura è stata stabilita dal Ministero dell’economia, con decreto 7.12.2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2010.


INPS - Circolare 14/01/2011 n. 6

giovedì 20 gennaio 2011

Licenziamenti collettivi

Con recente sentenza 1° dicembre 2010, n. 24343, la Corte di Cassazione ha ribadito un recente orientamento giurisprudenziale che vede alleggerire i contenuti della comunicazione di avvio della procedura di mobilità per riduzione del personale.

Come noto, ai sensi dell’articolo 24 della Legge 223/1991, ‘le imprese che occupano più di quindici dipendenti e che intendono effettuare, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, almeno cinque licenziamenti nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell'ambito del territorio di una stessa provincia’ sono soggette alla procedura per la dichiarazione di mobilità di cui all’articolo 4 della medesima legge.

Pertanto, ai sensi del predetto articolo, le imprese che attivano una procedura di mobilità sono tenute a darne comunicazione preventiva (avvio o apertura della procedura), per iscritto, alle rappresentanze sindacali aziendali, nonché alle associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

La suddetta comunicazione deve contenere [ Articolo 4, comma 3, L.223/1991]:

- i motivi che determinano la situazione di eccedenza;
- i motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, la dichiarazione di mobilità;

- il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale eccedente nonché il personale abitualmente impiegato;
- i tempi di attuazione del programma di mobilità;
- le eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo;
- il metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle già previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva.
In ogni caso, secondo il medesimo articolo 4, comma 12, l’inadeguatezza delle informazioni che abbia potuto condizionare la conclusione dell’accordo tra l’impresa e le organizzazioni sindacali, determina l’inefficacia dei licenziamenti per irregolarità della procedura.

Pertanto, ai sensi del suddetto articolo e secondo un orientamento fino a tempo fa consolidato, l’omessa indicazione di tali dati rende inefficace la procedura di mobilità nel suo complesso, in quando non consente alle organizzazioni sindacali di verificare il nesso causale tra le ragioni che determinano l’esubero e le unità che l’azienda intende espellere.
Al contrario, negli ultimi anni detto orientamento è stato smentito dal uno più recente, secondo il quale la completezza della comunicazione preventiva di cui all’articolo 4, comma 3, della Legge 223/1991 deve essere valutata in funzione delle ragioni che hanno indotto l’azienda a ridurre il personale.

Infatti, secondo il recente orientamento giurisprudenziale, ‘in caso di licenziamento collettivo, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un’unità produttiva o ad uno specifico settore dell’azienda, la comparazione dei lavoratori al fine di individuare quelli da avviare alla mobilità non deve necessariamente interessare l’intera azienda, ma può avvenire secondo una legittima scelta dell’imprenditore ispirata al criterio legale delle esigente tecnico produttive, nell’ambito della singola unità produttiva – individuabile in ogni articolazione dell’azienda che si caratterizzi per condizioni imprenditoriali di indipendenza tecnica e amministrativa tali che in essa si esaurisca per intero il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell’attività produttiva aziendale- in quanto ciò sia obiettivamente giustificato dalle esigenze organizzative che hanno dato luogo alla riduzione di personale e non sia il frutto di una determinazione unilaterale del datore di lavoro’.

Da ciò ne consegue che tanto più la riduzione del personale è delimitata a specifici reparti tanto più è necessario che la comunicazione preventiva sia dettagliata e specifica.

Al contrario, laddove l’eccedenza del personale è trasversale e riguarda indistintamente tutti i reparti/uffici, il rigore formale dell’articolo 4, comma 3, Legge 223/1991 risulta attenuato.
Di fatto tale orientamento è stato da ultimo ribadito con sentenza 1 dicembre 2010, n. 24343, nella quale emerge che ‘la sufficienza dei contenuti della comunicazione preventiva di cui all’articolo 4, comma 3, deve essere valutata in relazione ai motivi della riduzione del personale, che restano sottratti al controllo giudiziale cosicché, ove il progetto imprenditoriale sia diretto a ridimensionare l’organico dell’intero complesso aziendale al fine di diminuire il costo del lavoro, l’imprenditore può limitarsi all’indicazione del numero complessivo dei lavoratori eccedenti, suddiviso tra i diversi profili professionali previsti dalla classificazione del personale occupato in azienda, senza che occorra l’indicazione degli uffici o reparti con eccedenza, e ciò tanto più se si esclude qualsiasi limitazione del controllo sindacale e in presenza della conclusione di un accordo con i con i sindacati all’esito della procedura che, nell’ambito di misure idonee a ridurre l’impatto sociale dei licenziamenti, adotti il criterio della scelta del possesso dei requisiti per l’accesso alla pensione’.

Inabilità: nuovo assegno per l’assistenza continuativa e ricostituzione delle pensioni

Con messaggio 14 gennaio 2011, n. 871 l’I.N.P.S. ha provveduto a ricostituire le pensioni di inabilità per l’attribuzione della nuova misura dell’assegno per l’assistenza personale e continuativa stabilita, con D.M. 21 luglio 2010 in € 475,99.

In particolar modo la ricostituzione ha riguardato le pensioni a credito del pensionato. Di fatto, i conguagli a credito del pensionato e ‘ validati’ – ovvero resi validi per i soggetti ai quali non siano state memorizzate precedenti ricostituzioni con conguaglio a debito - saranno posti in pagamento con la rata di febbraio 2011.

Gestione separata per partecipazione a collegi, albi e enti di previdenza.

L’I.N.P.S., con circolare n.5 del 31 gennaio 2011, ha fornito chiarimenti in ordine all’obbligo contributivo sui compensi percepiti per la partecipazione ai collegi nazionali o territoriali di gestione di albi o elenchi professionali o degli enti di previdenza privati o privatizzati delle professionali.

In particolar modo l’istituto chiarisce che, in materia di obbligo contributivo alla Gestione separata, i corrispettivi derivanti dalla partecipazione ai collegi nazionali o territoriali della categoria di appartenenza, percepiti da soggetti che svolgono, in maniera professionale ed abituale attività legata all’esercizio di arti e professioni (di cui all’articolo 53, comma 1, del Tuir), concorrendo alla formazione del reddito derivante dall’attività professionale o artistica, non sono soggetti a contribuzione nell’ambito della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, dovendo invece essere assoggettati a prelievo contributivo nell’ambito della gestione previdenziale competente in relazione al reddito professionale’.

Convenzione e Confimprese Italia, per la riscossione delle quote associative sulla disoccupazione agricola

L’I.NP.S., con circolare 13 gennaio 2011, n.3, ha reso noto che in data 15 luglio 2010 è stata sottoscritta una convenzione tra lo stesso Istituto e Confimprese Italia finalizzata alla riscossione dei contributi associativi sulla disoccupazione agricola dei propri iscritti.

Di fatto, l’Istituto ha fornito le istruzioni operative e contabili relative all’applicazione della suddetta convenzione, operativa fino al 31 dicembre 2011.

mercoledì 19 gennaio 2011

Onere di repechage e demansionamento del lavoratore

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo consiste nell’atto di recesso posto in essere dal datore di lavoro legato a ragioni inerenti l’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa [ Articolo 3, Legge 604/1966].

Le scelte imprenditoriali alla base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo possono essere di carattere economico o tecnico – produttivo ma non possono essere operate in ragione di una sola convenienza economica.

Ai sensi dell’articolo 5 della sopracitata Legge, spetta al datore di lavoro l’onere probatorio della sussistenza di un giustificato motivo di licenziamento.

Di conseguenza, qualora la cessazione del rapporto di lavoro sia avvenuta per motivazioni di carattere obiettivo inerenti l’ organizzazione aziendale, il datore di lavoro ha l’onere di dimostrare:

- l’effettiva sussistenza di ragioni di ordine produttivo e organizzativo indicate dallo stesso nell’atto di recesso;
- l’effettiva sussistenza di un nesso causale intercorrente tra le medesime ragioni e la soppressione del posto del lavoro;
- l’impossibilità di ricollocare il dipendente all’interno della struttura aziendale, adibendolo anche ad una mansione diversa per la quale è stato assunto e purché compatibile con la professionalità acquisita nel corso del rapporto di lavoro [c.d. onere di repechage].

L’obbligo di dimostrare l’impossibilità di riutilizzare il dipendente in altre mansioni, dal cui assolvimento dipende la legittimità del licenziamento, è costituito da una prova di carattere negativo e può essere assolto mediante la dimostrazione di correlativi fatti positivi che investono l’intera struttura aziendale. In ogni caso, l’obbligo in capo al datore di lavoro di provare l’impossibilità di riutilizzo del dipendente in altre mansioni può trovare conferma anche in elementi probatori di natura indiziaria e presuntiva.

Secondo la prevalente giurisprudenza, ai fini della prova della sussistenza del giustificato motivo obiettivo del licenziamento, l’onere incombente sul datore di lavoro deve essere effettuato verificando sul piano concreto la incompatibilità della professionalità del lavoratore licenziato con il nuovo assetto organizzativo dell’azienda e tenendo conto di dati oggettivamente rilevabili che possono essere sintomatici di tale incompatibilità, quali:

- la mancanza di alternative occupazionali da parte del dipendente licenziato;
- la mancata assunzione di personale destinato alle stesse mansioni del dipendente licenziato;
- L’effettiva riduzione del volume di affari;
- Et cetera.

La prova datoriale deve investire l’intera struttura aziendale e quindi deve estendersi a tutte le unità produttive o rami d’azienda, ivi comprese le eventuali sedi estere della stessa.
In ogni caso, l’onere probatorio del datore di lavoro deve essere contenuto nei limiti della ragionevolezza e nell’ambito delle contrapposte controdeduzioni delle parti cioè nell’allegazione da parte del lavoratore del posto di lavoro disponibile.

Ai fini della prova della sussistenza del giustificato motivo obiettivo del licenziamento l'onere della dimostrazione della impossibilità di adibire il lavoratore allo svolgimento di altre mansioni analoghe a quelle svolte in precedenza, pur gravando interamente sul datore di lavoro e non potendo essere posto a carico del lavoratore [ Articolo 5, l. 604/1966] , implica comunque per quest'ultimo un onere di deduzione e allegazione, tra gli elementi posti a fondamento dell'azione e tra i presupposti della sua domanda, della possibilità di essere adibito ad altre mansioni, allo scopo di sollecitare il relativo onere probatorio datoriale.

Di fatto, dal momento che non è possibile gravare il datore di lavoro di una prova diabolica o negativa e impossibile, tale onere va temperato con il richiedere che anche il lavoratore indichi circostanze di fatto utili a dimostrare o anche solo a far presumere l'esistenza, nell'ambito dell'azienda, di posti di lavoro cui poter essere ancora adibito.

In ogni caso, la prova da parte del lavoratore non può limitarsi ad una contestazione generica, ma deve indicare in maniera specifica quali siano concretamente le eventuali posizioni lavorative alternativa a cui egli potrebbe essere utilmente collocato nonché l’allegazione in merito all’effettuazione di nuove assunzioni da parte datoriale [ Cass.19 febbraio 2008, n. 4068].

Riassumendo, il datore di lavoro, oltre a dimostrare la ricorrenza dei presupposti di legittimità di recesso sopraesposti, è tenuto a provare l’impossibilità a procedere al c.d. repechage, cioè di utilizzare il dipendente in altro posto di lavoro per il disimpegno delle stesse mansioni o di altre equivalenti senza dequilificazione e con piena utilizzazione delle capacità professionali, escluso l’obbligo di assegnare al lavoratore mansioni inferiori, al fine della salvaguardia del posto di lavoro.

Di fatto un recente orientamento giurisprudenziale reputa ammissibile anche un declassamento del lavoratore, quale extrema ratio volta a evitare il licenziamento : la verifica della possibilità di repechage va pertanto fatta, oltre con riferimento a mansioni equivalenti, anche avendo riguardo a mansioni inferiori, qualora i lavoratori abbiano manifestato la propria disponibilità in tal senso.

Le parti possono pertanto concludere un patto di demansionamento ovvero ‘patto di dequalificazione’ quale unico mezzo per la conservazione del rapporto di lavoro.

Il suddetto patto non consiste in una deroga alla norma diretta alla regolamentazione dello ius variandi del datore di lavoro, ma di una modifica concordata del contratto di lavoro originariamente sottoscritto dalle parti da realizzarsi, a tutela delle reciproche posizioni, secondo le modalità stabilite dall’articolo 2113 c.c. ovvero mediante la sottoscrizione di un verbale di conciliazione.

Di fatto, la Suprema Corte ha affermato che, in caso di demansionamento attuato come unica alternativa al licenziamento, il c.d. patto di dequalificazione non costituisce già una deroga all’articolo 2103 del c.c., bensì un adeguamento del contratto alla nuova situazione di fatto, sorretto dal consenso e dall’interesse del lavoratore.

Pertanto, in detto accordo dovrà esser dato conto:

- Delle ragioni di carattere oggettivo che hanno imposto la riorganizzazione aziendale;
- della conseguente soppressione del posto di lavoro;
- dell’impossibilità di adibire il lavoratore a mansione equivalenti a quelle precedentemente svolte;
- della possibilità di assegnare il lavoratore a mansioni diverse ed inferiori come extrema ratio;
- del consenso del lavoratore alla modifica in peius del rapporto, mediante sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro che preveda il suo inquadramento nel nuovo ed inferiore profilo professionale.

L’IMPUGNAIZONE DEL TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE DOPO IL COLLEGATO LAVORO

Come noto, l’articolo 32 della Legge 4 novembre 2010, n. 183 [c.d. ‘Collegato Lavoro’] amplia l’ambito di applicazione dell' impugnazione del licenziamento anche al trasferimento del lavoratore.

Infatti secondo quanto disposto dal comma 3 del predetto articolo, le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, così come modificato dall’articolo 32, comma 1 della Legge 183/2010, si applicano inoltre al ‘trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento’.

 TERMINI DI IMPUGNAZIONE

Come noto, la nuova formulazione dell’articolo 6 della Legge n. 604/1966 prevede che ‘Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.

L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo’.

Pertanto, nelle ipotesi di trasferimento del lavoratore, il termine di decadenza per l’impugnazione del trasferimento decorre ‘dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento’.

Resta di fatto irrilevante la data a partire dalla quale è avvenuta la conoscenza dei motivi del trasferimento.

Pertanto, il lavoratore che voglia impugnare il proprio trasferimento ha l’onere di farlo entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza e di far proseguire, entro i successivi 270 giorni, il deposito del ricorso o la richiesta del tentativo di conciliazione ed arbitrato.

 LA FORMA

Al contrario del licenziamento dove la legge stabilisce la forma scritta dello stesso, nel caso del trasferimento il legislatore non ha previsto un obbligo formale, stante il principio di libertà della forma.

Pertanto, va affermato che la comunicazione del trasferimento è libera, con conseguente libertà di forma della richiesta dei motivi e della loro comunicazione. In ogni caso la forma scritta può essere richiesta dalla contrattazione collettiva.

 TERMINI PER LA RICHIESTA DEI MOTIVI

Come noto, l’articolo 2103 c.c. dispone che alla base del trasferimento devono sussistere comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

Facoltà del lavoratore risiede nella possibilità di richiedere le suddette ragioni. In ogni caso, il legislatore non ha regolamentato i termini per la richiesta dei motivi: la giurisprudenza, per risolvere la questione, ha di fatto esteso i termini previsti per la richiesta dei motivi di recesso anche al trasferimento.

Pertanto, nel caso di mancata accettazione del licenziamento emerge quanto segue:

- Qualora la comunicazione del trasferimento sia contestuale ai motivi, il lavoratore deve impugnare il suddetto entro 60 giorni dall’avvenuta ricezione della comunicazione;
- Qualora la comunicazione non sia accompagnata dai motivi, il lavoratore deve richiedere i suddetti entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione [ termine previsto per la richiesta dei motivi nel licenziamento] e successivamente impugnare entro 60 giorni, a pena di decadenza, il trasferimento;

In ogni caso, il datore di lavoro deve fornire le suddette motivazioni entro 7 giorni dall’avvenuta richiesta da parte del lavoratore.

martedì 18 gennaio 2011

Licenziamento del dirigente

Con sentenza 1 dicembre 2010, n. 24365, la Corte di Cassazione ha ribadito un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale in materia di licenziamento, ‘il principio di consumazione dell’impugnazione - mentre non consente a chi abbia già proposto una rituale impugnazione di proporne una successiva di diverso o identico contenuto - non esclude, fatti salvi determinati limiti, che dopo la proposizione di un’impugnazione viziata possa esserne proposta una seconda immune da vizi della procedura e destinata a sostituirla’.
Di fatto, ai sensi degli articoli 353 e 387 c.p.c., la consumazione del diritto d’impugnazione presuppone l’esistenza – al tempo della proposizione della seconda impugnazione – di una declaratoria di inammissibilità o improcedibilità della precedente; pertanto, in mancanza di detta declaratoria, è consentita la proposizione di un’altra impugnazione, di contenuto identico o diverso, in sostituzione della precedente viziata.

In secondo luogo, in materia di licenziamento del dirigente è noto che la nozione di giustificato motivo oggettivo del dirigente non coincide con quella di cui alla Legge n. 604/1966 in quanto la natura spiccatamente fiduciaria del rapporto di lavoro dirigenziale esige un concetto di giustificatezza più ampio ed elastico che non si traduce nelle tradizionali nozioni di giusta causa o giustificato motivo oggettivo/soggettivo, ma si estende fino a comprendere ogni motivazione che sia congrua ed apprezzabile con l’unico limite dell’esclusione dell’arbitrarietà del recesso.

Di fatto, secondo la sentenza sopracitata ‘ l’esistenza di un giustificato motivo oggettivo di licenziamento ricomprende logicamente il giudizio di giustificatezza del medesimo, da intendersi, nella sussistenza di ragioni congrue ed apprezzabili e con esclusione dell’arbitrarietà del recesso’.

Demansionamento e risarcimento del danno

Con sentenza 30 novembre 2010, n. 24233, la Corte di Cassazione ha confermato un recente orientamento giurisprudenziale secondo il quale ‘il risarcimento del danno professionale, biologico ed esistenziale derivante dal demansionamento e dalla dequalificazione del lavoratore postula l’allegazione dell’esistenza del pregiudizio e delle sue caratteristiche, nonché la prova dell’esistenza del danno e del nesso di causalità con l’inadempimento, prova che, quanto al danno esistenziale, può essere fornita anche ricorrendo a presunzioni’.

Da ciò ne consegue che l’onere probatorio a carico del lavoratore può essere adempiuto, oltre che mediante prove di natura documentale e testimoniale, anche in via presuntiva, allorché venga assolta da quest’ultimo una serie concatenata di fatti noti, ossia di tutti gli elementi che puntualmente e nella fattispecie concreta descrivano l’esistenza del danno subito.

Decreto Flussi 2010: i datori di lavori possono effettuare massimo 5 assunzioni

Il Ministero dell’Interno ha confermato il limite massimo di 5 assunzioni per ogni datore di lavoro, come già precisato nel 2007, a prescindere dalla tipologia di lavoro.

Lo stesso Ministero chiarisce che una persona può assumere più di un lavoratore più di un lavoratore domestico ed alloggiarlo in casa propria purché in possesso di un reddito adeguato per effettuare tali assunzioni.

Inoltre, uno dei requisiti richiesti per la compilazione delle suddette istanze è la stipula di un contratto di lavoro non inferiore alle 20 ore settimanali e la retribuzione deve essere conforme a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale e comunque non inferiore ad un limite minimo previsto per l’assegno sociale.

Assegni familiari : la mancata comunicazione della variazione del nucleo è truffa

Con sentenza 23 novembre 2010, n. 41472 la Corte di cassazione ha stabilito che la mancata comunicazione della variazione del nucleo familiare da parte del titolare dell’assegno familiare, integra gli estremi del reato di truffa aggravata a danno dell’I.N.P.S., secondo quanto disposto dall'art. 640, comma 2, n. 1 c.p..

Di fatto, secondo la Corte, ‘ la condotta necessaria per la sussistenza del delitto di truffa può consistere anche nel silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze da parte di chi abbia il dovere di farle conoscere, in quanto tale comportamento, se idoneo ad influire casualmente sull’erronea rappresentazione della realtà in forza della quale è posto in essere un atto di disposizione patrimoniale, non può ritenersi meramente passivo, ma artificiosamente orientate a perpetrare l’inganno’.

lunedì 17 gennaio 2011

FASI - Circolare 03/01/2011
Il Fasi, con la circolare del 3 gennaio 2011, ha riepilogato le novità contributive relative all’anno in corso.
In particolare, la contribuzione trimestrale a carico dell'azienda per i dirigenti iscritti in attività è pari a 416,00 euro (a trimestre) da versare entro le scadenze del 28 febbraio, 31 maggio, 31 agosto, 30 novembre.
Il contributo trimestrale a carico dei dirigenti iscritti in attività è, invece, pari a 211 euro.

Fasi, la contribuzione 2011 per i dirigenti

FASI - Circolare 03/01/2011

Il Fasi, con la circolare del 3 gennaio 2011, ha riepilogato le novità contributive relative all’anno in corso.

In particolare, la contribuzione trimestrale a carico dell'azienda per i dirigenti iscritti in attività è pari a 416,00 euro (a trimestre) da versare entro le scadenze del 28 febbraio, 31 maggio, 31 agosto, 30 novembre.

Il contributo trimestrale a carico dei dirigenti iscritti in attività è, invece, pari a 211 euro.

Fasi, le novità per la contribuzione 2011

FASI - Circolare 29/12/2010

Il Fasi, con la circolare del 29 dicembre 2010, illustra le novità decorrenti dal 1° gennaio 2011 che riguardano, principalmente, la misura della contribuzione e le prestazioni garantite dal Fondo.

In particolare, il Fasi ha reso noto che in sede contrattuale è stata confermata la volontà di perseguire un ulteriore impulso al rafforzamento del Fondo, anche attraverso un miglioramento complessivo delle prestazioni in favore degli iscritti.

Nel ribadire che l’adesione al fondo da parte del dirigente è volontaria, il Fasi ricorda quanto segue in merito ai versamenti contributivi

- il Regolamento del Fondo prevede il criterio della infrazionabilità della contribuzione dovuta trimestralmente;
- il versamento delle quote trimestrali deve essere effettuato entro la fine del secondo mese di ciascun trimestre di calendario: 28 febbraio, 31 maggio, 31 agosto, 30 novembre, con riferimento alla situazione effettiva rilevata il primo giorno del trimestre stesso (1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio, 1° ottobre).

L’azienda procede al versamento del proprio contributo e della quota a carico del dirigente che è stata trattenuta dalla retribuzione;
- una espressa deroga al principio della infrazionabilità della contribuzione trimestrale è prevista nel caso di iscrizione effettuata al Fondo nel corso del trimestre di calendario, ferma, peraltro, anche in tale ipotesi, la cadenza trimestrale del versamento.

Le sole modalità di versamento previste sono il bollettino bancario (bollettino freccia) o la domiciliazione bancaria (RID).

Nel caso di versamento dei contributi oltre i termini indicati, è applicato ai contributi stessi un interesse di mora su base annua pari al tasso legale maggiorato di 2,5 punti.

Fissata la contribuzione FASDAPI per l’anno 2011Fissata la contribuzione FASDAPI per l’anno 2011

FASDAPI - Circolare 14/01/2011 n. 23

Il FASDAPI, il Fondo di assistenza e solidarietà per i dirigenti della piccola impresa, con la circolare n. 23/2010, ha reso noto che gli importi delle fasce contributive sono stati adeguati nel modo che segue:

- Per i dirigenti fino a 50 anni di età: euro 1.310,00;
- Per i dirigenti da 51 a 55 anni di età: euro 1.430,00;
- Per i dirigenti da 56 a 60 anni di età: euro 1.790,00;
- Per i dirigenti da 61 a 75 anni di età: euro 1.980,00.

La circolare conferma, inoltre, la copertura "Long Term Care" (perdita di autosufficienza per lo svolgimento di alcune delle fondamentali funzioni ed attività della vita quotidiana come, ad esempio, vestirsi o svestirsi, igiene del corpo, mobilità, bere e mangiare, ecc.) entrata gratuitamente in vigore dal 1° gennaio 2002. L'indennizzo annuo assicurato è pari ad euro 9.300,00.

Assunzioni agevolate - CONTRIBUTO DA PARTE Camera di commercio - Bando a sostegno dell’occupazione nelle micro e PMI di Milano e provincia

La Camera di commercio di Milano e il Comune di Milano promuovono un bando per il sostegno all'occupazione rivolto alle micro, piccole e medie imprese con sede legale a Milano e Provincia.

Tutte le aziende che effettueranno:

• assunzioni/trasformazioni non ancora effettuate al momento di presentazione della domanda;
• assunzioni/trasformazioni già effettuate (nel periodo tra la data di pubblicazione del Bando sulla Gazzetta ufficiale - 22 dicembre 2010 - e la data di presentazione della domanda);
potranno richiedere un incentivo pari a::
• per l’assunzione di lavoratori disoccupati over 45: valore del contributo a partire da Euro 6.000,00 fino a Euro 12.000,00, a seconda della durata del contratto di lavoro attivato;
• per l’assunzione di giovani laureati under 30: valore del contributo a partire da Euro 5.000,00 fino a Euro 8.000,00, a seconda della durata del contratto di lavoro attivato;
• per l’assunzione di giovani under 30 e stabilizzazione di giovani under 35: valore del contributo a partire da Euro 3.000,00 fino a Euro 5.000,00, a seconda della tipologia di intervento (assunzione o trasformazione) e della durata del contratto di lavoro attivato.
Le risorse finanziarie a disposizione, sino ad esaurimento, ammontano ad € 3.000.000,00.
Ogni impresa potrà beneficiare di massimo 4 contributi per altrettanti interventi di assunzione/trasformazione.

Le richieste di incentivi dovranno essere presentate, a partire dal 24 gennaio 2011, fino a esaurimento delle risorse, e comunque non oltre il 9 maggio 2011, esclusivamente in forma telematica, dal portale servizionline.mi.camcom.it e scegliendo se procedere tramite firma digitale o firma autografa o consegna manuale.
I Moduli e il Manuale per la compilazione on-line della domanda saranno disponibili a partire dalle ore 10.00 del 19 gennaio 2011.

Per maggiori informazioni: Camera di Commercio di Milano - Servizio Innovazione e Brevetti - Tel. 02 8515 4513 / 5072 - Fax 02 8515.4205 – Indirizzo E-mail: contributialleimprese@mi.camcom.it

Maternità - Invio on line delle domande di congedo di maternità/paternità per i lavoratori dipendenti

L’Inps, con messaggio n. 82 del 3 gennaio c.a., informa che è possibile, per i lavoratori dipendenti, inviare on line le domande di congedo di maternità e paternità, sia in caso di parto, sia in caso di adozione/affidamento, nazionale ed internazionale, preadottivo e non preadottivo.

L'invio on line della domanda di congedo di maternità/paternità, non libera la lavoratrice o il lavoratore dall'onere di presentare, alla sede Inps competente, secondo le consuete modalità (allo sportello oppure a mezzo raccomandata postale), la documentazione cartacea relativa ai dati non autocertificabili, indispensabili ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta, come ad esempio la data presunta del parto.

Al fine di consentire l'abbinamento della documentazione cartacea con la relativa domanda inviata on line, sarà cura del/della dipendente riportare sulla documentazione cartacea, oppure sulla busta che la contiene, il numero di protocollo rilasciato dalla procedura all'atto dell'invio online della domanda.

La prestazione richiesta non potrà essere riconosciuta fino a quando la domanda non venga completata con la documentazione indispensabile ad essa relativa.

Trattamento di fine rapporto - Indice istat dicembre 2010

L’Istat, ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, comunica che l’indice nazionale generale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, con base 1995=100, è risultato, per il mese di dicembre 138,4.


Il coefficiente di rivalutazione del TFR, per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel periodo 15 dicembre 2010 - 14 gennaio 2011, è stato fissato nel 2,935935% (comunicato ISTAT).

L'indice di gennaio sarà diffuso il 23 febbraio in base al calendario 2011 fissato dall'ISTAT.
Indice: 138,4
Variaz. su Dic. ‘97: 1,914580
Rid. 75%: 1,435935
Perc. Fissa 1,6%: 1,500
Perc. Progr.: 2,935935
Coeff. Cap. riv.: 1,02935935
Montante: 3,72868115

Esempio:

- Dipendente che ha cessato il rapporto di lavoro il 10 gennaio 2011
- TFR maturato al 31 dicembre 2009: euro 47.960,95 (*)
- TFR maturato dal 1° Gennaio al 31 dicembre 2010: euro 240,00
- Contributo fondo pensioni di cui alla L. 297/82: euro 120,00

TFR al 31 dicembre 2009 (*) euro 47.960,95 +
Rivalutazione (2,935935% di 47.960,95) euro 1.408,10 +
TFR periodo 1° Gennaio – 31 dicembre 2010 euro 240,00 -
Contributo fondo pensioni di cui alla L. 297/82 euro 120,00 =
Totale TFR da liquidare al lordo delle imposte euro 49.489,05

(*) al netto dell'imposta sostitutiva 11% calcolata sulla rivalutazione anno 2009

N.B. A decorrere dal 1° gennaio 2001 sono cambiate le modalità di tassazione del TFR (D. Lgs. 47/2000): la rivalutazione dal 2001 è soggetta all'imposta sostitutiva dell'11%.

Denuncia di infortunio tardata

Come noto, il vigente ordinamento tutela i lavoratori dal rischio di infortunio sul lavoro [ D.P.R. 30 giugno 1965 ,n. 1124].

Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, per infortunio sul lavoro si intende ogni lesione originata, in occasione di lavoro, da causa violenta, da cui può derivare un’inabilità al lavoro:

- permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero
- temporanea, che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.

Ai sensi dell’articolo 52, commi 1,2,3 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 in caso di infortunio ‘ il datore di lavoro è tenuto a denunciare all’Istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d’opera e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità. La denuncia di infortunio deve essere fatta con le modalità di cui all’articolo 13 entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata da certificato medico’.

Al contrario, la suddetta deve essere inviata entro ventiquattro ore dall’infortunio, qualora lo stesso abbia provocato la morte del lavoratore o sia pervenuto pericolo di morte.

Nel caso in cui l’inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto, il termine di due giorni per l’invio della denuncia decorre dalla ricezione del nuovo certificato medico.

La denuncia di infortunio ed il certificato medico devono indicare, oltre alle generalità dell’operaio, il giorno e l’ora in cui è avvenuto l’infortunio, le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti [ Articolo 53, comma 4 D.P.R. 1124/1965].

Il datore di lavoro, per gli infortuni sul lavoro con prognosi superiore a 3 giorni deve inviare, entro due giorni, copia della denuncia all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza del comune dove è avvenuto l’infortunio. Laddove manchino gli uffici della Polizia di stato, la stessa deve essere inviata al Sindaco [Articolo 54 D.P.R. 1124/1965].

In ogni caso, ‘la denuncia dei lavori e delle modificazioni di essi, la denuncia degli infortuni e tutte le comunicazioni all’Istituto assicurazione devono essere fatte nella sede della circoscrizione dell’Istituto assicuratore nella quale si svolgono i lavori, salvo una diversa sede stabilita dall’Istituto medesimo e sui moduli dallo stesso predisposti’.

Di fatto, in caso di denuncia mancata, tardiva, inesatta ovvero incompleta, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa da € 1.290,00 ad € 7.745,00 [Articolo 2, comma 1, lettera b) della Legge 561/1993 così come modificato dall’ articolo 1, comma 1177 della Finanziaria 2007].

In ogni caso, come noto, i principali illeciti formali commessi nei confronti dell’I.N.A.I.L. possono essere sanati attraverso procedura di diffida.

Pertanto, in caso di mancata o irregolare denuncia di infortunio ovvero mancata trasmissione della stessa corredata da certificato medico, il trasgressore è ammesso all’istituto della diffida ex articolo 13 del D.Lgs. 124/2004 così come riformulato dal c.d. ‘ Collegato Lavoro’.
Di fatto, in caso di constatata inosservanza – ovvero di mancata/irregolare denuncia di infortunio - il personale ispettivo può provvedere a diffidare il trasgressore [o eventualmente all’obbligato in solido] alla regolarizzazione delle inosservanze entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione del verbale.

Il trasgressore che ottemperi l’irregolarità a seguito di diffida è ammesso al pagamento di una somma pari all’importo della sanzione in misura minima prevista dalla legge ovvero, in presenza di sanzioni in misura fissa, ad un quarto dell’importo stabilito.

Il pagamento dell’importo – da effettuare entro ulteriori 15 giorni rispetto al predetto termine di 30 giorni stabilito per la notificazione del verbale di accertamento – unitamente all’ottemperanza alla diffida, estingue il procedimento sanzionatorio.

La procedura di diffida è ammessa anche nel caso in cui la denuncia sia stata già effettuata – in ritardo - al momento dell’ ispezione. In tal caso, i funzionari amministrativi od ispettivi, stante che il datore di lavoro ha già sanato l’illecito, effettuano la diffida ‘ora per allora’ ingiungendo la ditta al pagamento della sanzione minima.

venerdì 14 gennaio 2011

Aziende edili: premi I.N.A.I.L. maggiorati per i part time oltre il limite del 3%

L’I.N.A.I.L., con circolare 15 dicembre 2010, n. 51 ha affrontato il problema della contribuzione virtuale, di cui all’articolo 29, del D.L. 244/1995, applicabile ai lavoratori del settore dell’edilizia occupati con contratto di lavoro part time.
Ai sensi della vigente normativa, i datori di lavoro esercenti attività edile anche se in economia sul territorio nazionale sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all’orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione [ Articolo 29, D.L. 244/1995].
I datori di lavoro sono obbligati ad assolvere alla suddetta contribuzione su una retribuzione c.d. ‘virtuale’ alla quale deriva il versamento di una contribuzione ‘virtuale’ in quanto le aziende interessate hanno l’obbligo di ragguagliare la retribuzione minima imponibile all’orario contrattuale, qualora vi siano delle giornate non lavorate e non giustificate [I.N.A.I.L., circolare 15 dicembre 2010, n. 51].
Al contrario, nelle ipotesi di rapporto di lavoro a tempo parziale nel settore edile, la contribuzione va assolta rispetto all’orario ridotto contrattualmente praticato, senza dar luogo alla c.d. ‘contribuzione virtuale’.

Di fatto, la retribuzione I.N.A.I.L. edile per il part time è calcolata moltiplicando la retribuzione oraria tabellare per il numero delle ore prestate nel periodo assicurativo. In ogni caso la suddetta retribuzione non può essere inferiore al minimale di legge, fissato nel minimale orario per il part time.

In ogni caso, ai sensi dell’articolo 78 del C.C.N.L. settore edilizia, un’impresa edile non può assumere a tempo parziale:

- per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato ovvero
- Per un numero non superiore il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dall’impresa.
Pertanto, al contratto di lavoro part-time stipulato superando i predetti limiti, è applicato l’istituto della contribuzione virtuale, applicando di conseguenza la retribuzione imponibile I.N.A.I.L. come se il rapporto fosse full time.

Inoltre, l’articolo 1, comma 1175 della Legge 296/2006 ha stabilito che il rispetto degli accordi e dei contratti collettivi è requisito per la fruizione dei benefici contributivi applicabili dall’Istituto. L’accertamento della violazione dei limiti previsti per il tempo parziale comporta anche la revoca di eventuali riduzioni contributive indebitamente fruite.

licenziamento invalido e onere probatorio

La Corte di Cassazione, con sentenza 18 novembre 2010, n. 23302 ha stabilito che , ‘in tema di riparto dell’onere probatorio in ordine ai presupposti di applicazione della tutela reale obbligatoria al licenziamento di cui sia accertata l’invalidità, fatti costitutivi del diritto soggettivo del lavoratore a riprendere l’attività e, sul piano processuale, dell’azione di impugnazione del licenziamento, sono esclusivamente l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato e l’illegittimità dell’atto espulsivo mentre le dimensioni dell’impresa, inferiori ai limiti stabiliti dalla legge 300/1970 costituiscono, insieme al giustificato motivo oggettivo di licenziamento, fatti impeditivi del suddetto diritto soggettivo del lavoratore e devono perciò essere provati dal datore di lavoro’.

Pertanto, l’onere probatorio spetta al datore di lavoro, il quale deve dimostrare al giudice di merito che l’inadempimento del contratto non è a lui imputabile e che il diritto del lavoratore alla reintegra non sussiste.

I.S.E.E. - Le domande di prestazioni sociali in via telematica

Ai fini dell'acceso alle prestazioni sociali erogate in particolare a carico dei Comuni a favore dei cittadini in condizioni economiche disagiate, soggetti alla disciplina I.S.E.E., gli interessati potranno avvalersi delle modalità telematiche in fase di presentazione delle domande.

L'Agenzia delle Entrate ha il potere di controllo sui dati autocertificati presenti nella Dichiarazioni sostitutive uniche, rispetto ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria.

La Guardia di Finanza è preposta, invece, al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazione, secondo criteri selettivi.

Fonte: I.N.P.S., Circolare 12/1/2011, n. 2

giovedì 13 gennaio 2011

I.N.P.D.A.P. Le sanzioni civili per omissioni contributive

L'I.N.P.D.A.P., in applicazione della delega normativa, ha individuato i casi, i criteri e le modalità di riduzione delle sanzioni civili conseguenti ad inadempienze contributive dovute alle gestioni previdenziali ed assistenziali da parte del datore di lavoro pubblico.

La riduzione massima consentita delle sanzioni è pari all'interesse legale in vigore alla data di
presentazione della domanda di riduzione.

La riduzione minima consentita delle sanzioni è pari alla misura dell'interesse legale vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato del 50 per cento.

Fonte: I.N.P.D.A.P., Circolare 28/12/2010, n. 25

F.A.S.I. Novità contributive

Il F.A.S.I. riepiloga le novità contributive del 2011 per i dirigenti iscritti al Fondo Assistenza.

La contribuzione trimestrale a carico dell'azienda per i dirigenti iscritti in attività è pari a 416 euro (a trimestre) da versare unicamente tramite bollettino bancario o attraverso la domiciliazione bancaria (RID) entro le consuete scadenze del 28 febbraio, 31 maggio, 31 agosto, 30 novembre.

Il contributo trimestrale a carico dei dirigenti iscritti in attività è pari a 211 euro da versare, anche in questo caso, solo tramite bollettino bancario o RID.

Fonte: F.A.S.I., Circolare 3/1/2011

Ancora un anno di vita per il Fondo di solidarietà per gli assicurativi

In data 30 dicembre 2010 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n. 304 il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 18 novembre 2010, n. 229 recante ‘Regolamento di modifica al regolamento di istituzione del «Fondo di solidarietà per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa», approvato con decreto 28 settembre 2000, n. 351, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato’.

Il suddetto decreto proroga per tutto il 2011 vigenza del ‘Fondo di solidarietà’ istituito in favore dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti poste in liquidazione coatta amministrativa.

Il nuovo modello 770 semplificato

L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile, sul proprio sito Internet – www.agenziaentrate.gov.it – la bozza della dichiarazione del sostituto di imposta ovvero il modello 770/semplificato nonché le relative istruzioni.

Il suddetto modello potrà essere inviato in modalità telematica entro il 1° agosto 2011.
A differenza della precedente formulazione, il modello di dichiarazione e le relative istruzioni contengono alcune novità rispetto alla dichiarazione dei sostituti di imposta 2010 relative a:

- Frontespizio:
• viene eliminato il riquadro riguardante il domicilio per la notificazione degli atti;
• è stata aggiornata la sezione ‘ redazione della dichiarazione’ nella quale occorrerà barrare, in ogni sezione, l’eventuale trasmissione del nuovo modello SY. In particolare la casella SY dovrà essere selezionata qualora via siano delle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e/o di ritenute operate di cui all’articolo 25 del D.L. 78/2010;
- il prospetto ‘comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente assimilati ed assistenza fiscale’:

 PARTE B
• nella sezione ‘dati per l’eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi’ viene introdotto un nuovo punto [punto 30] richiedente l’informazione relativa all’eventuale sospensione del versamento dell’imposta sostitutiva per effetto di disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali;
• nella sezione ‘altri dati’ viene richiesto l’ammontare delle somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile [90% dell’ammontare erogato] relativo ai compensi percepiti dai docenti e dai ricercatori in base a quanto stabilito dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185; [ punto 70];
• nella medesima sezione, in caso di remunerazioni erogate sotto forma di bonus e stock option percepite da dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore, dovrà essere indicato l’ammontare del bonus e delle stock option erogato che eccede il triplo della parte fissa della retribuzione nonché l’anno in cui ha avuto inizio l’erogazione di dette remunerazioni; [ punti 71 e 72]
• nella sezione ‘somme erogate per l’incremento della produttività del lavoro’, il datore di lavoro dovrà indicare rispettivamente le somme erogate negli anni 2008 e 2009 per il conseguimento di elementi di produttività e redditività ovvero per lavoro straordinario assoggettabili ad imposta sostitutiva in tali anni, sulle quali invece è stata effettuata la tassazione ordinaria. La suddetta compilazione dovrà avvenire anche qualora detti importi siano già stati certificati al dipendente. Potranno essere altresì indicati, per i lavoratori dipendenti già cessati, i redditi tassati ordinariamente che possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva. In ogni caso deve essere certificato che tali somme siano state erogate a fronte di incrementi della produttività del lavoro e che su tali importi non è stata applicata la tassazione sostitutiva [punti 97- 100]
• Nella sezione ‘compensi relativi agli anni precedenti soggetti a tassazione separata’, i nuovi punti 121 e 123 vengono inseriti per gestire l’applicazione della detrazione arretrata spettante agli addetti del comparto sicurezza. Di fatto, ai sensi del D.P.C.M. 23 aprile 2010 qualora la detrazione d’imposta non trovi capienza sull’imposta lorda relativa alle retribuzioni accessorie dei lavoratori del comparto sicurezza e difesa e del soccorso pubblico , la parte eccedente può essere fruita in riduzione dell’imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nell’anno 2010 e assoggettate a tassazione separata quali emolumenti arretrati. Pertanto, nel punto 121 deve essere indicato l’ammontare del trattamento economico accessorio assoggettato a tassazione separata mentre nel punto 123 deve essere indicato l’importo della suddetta detrazione.
• Nella sezione ‘ trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma capitale’; sotto la sezione ‘compensazioni’ vengono inserite nuove voci [ punto 243, 244 e 245] riguardanti l’eccedenza di imposta nel caso di conguaglio delle imposte dovute sulla base della liquidazione definitiva della prestazione ai sensi degli articoli 11 e 23 del Decreto 252/2005, erogate in anni precedenti e assoggettate a tassazione separata.

 PARTE D:

Vengono aggiunti i punti necessari per la gestione dell’imposta sostitutiva irpef del 10% sulle somme erogate per l’incremento della produttività del lavoro nonché quella del 20% sui canoni di locazione relativi agli immobili ad uso abitativo nella provincia dell’Aquila.

 PROSPETTO SS: nella sezione relativa ai dati riassuntivi – assistenza 2010 vengono aggiunti i punti riguardanti l’imposta sostitutiva e i relativi interessi riguardanti premi di produttività nonché alle locazioni in provincia dell’Aquila [ punti 37, 38, 39 e 40];
 PROSPETTO ST, nella sezione I – erario viene inserito il campo 5 relativo all’utilizzo di versamenti in eccesso;
 PROSPETTO SX: nella sezione ‘riepilogo altri crediti’ viene inserito il rigo SX40 relativo al credito scaturito dalla liquidazione definitiva della prestazione in forma capitale;
 PROSPETTO SY: novità del modello 770/2011, si riferisce ai dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi di cui all’articolo 31, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’articolo 15, comma2, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché le ritenute operate ai sensi dell’articolo 25 del D.L. 78/2010.

Il suddetto prospetto si compone di tre sezioni:

- Sezione I riguardante i dati relativi al soggetto erogatore delle somme’ ;
- Sezione II contenente i ‘dati relativi al debitore principale’;
- Sezione III, ‘ Dati relativi alle ritenute operate ai sensi dell’articolo 25 del D.L. 78/2010, la quale deve essere compilata dalle banche e dalle Poste italiane per l’indicazione della ritenuta operata a titolo di acconto dell’imposta sul reddito nella misura del 10% all’atto dell’accredito dei pagamenti dovuta ai beneficiari per bonifici disposti dai contribuenti per usufruire di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione di imposta.

mercoledì 12 gennaio 2011

Riforma Codice della strada

Il Ministero dell’Interno, con circolare 29 dicembre 2010, ha reso noto ulteriori disposizioni operative in merito all’applicazione della Legge 29 luglio 2010, n. 120 recante ‘Disposizioni in materia di sicurezza stradale’.

Per quanto concerne la materia lavoro è opportuno evidenziare quanto segue:

- L’articolo 16 della suddetta legge è andata a modificare l’articolo 115 del Codice della Strada [ D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – c.d. ‘ C.d.S’] concernente l’età massima dei conducenti ai autotreni e autoarticolati nonché per la guida di autobus, autotreni, autoarticolati e autosnodati adibiti al trasporto di persone.

In particolar modo, la nuova formulazione dell’articolo 115 prevede che il limite massimo di età - precedentemente fissato a 65 anni - per la guida di autotreni, autoarticolati con massa complessiva superiore a 20 t. nonché per la guida di autobus , autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati adibiti al trasporto di persone possa essere elevato a 68 anni.

Di fatto, il suddetto innalzamento è ammesso previo conseguimento da parte dell’interessato di uno specifico attestato di sussistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti, a seguito di visita specialistica annuale presso una Commissione medica locale ai sensi dell’articolo 119, comma 4, del D.d.S..

La suddetta attestazione ha validità annuale e deve essere tenuta a borda dal conducente unitamente alla patente di guida. In ogni caso la suddetta documentazione deve essere esibita in sede di controllo agli organi accertatori.

Qualora, a seguito di controllo accertativo, emerga la mancata tenuta del predetto attestato di idoneità alla guida, il conducente è punito, ai sensi dell’articolo 180, comma 7, del C.d.S., con sanzione amministrativa pecuniaria ricompresa tra € 38 ed € 155.

Qualora invece il conducente ultrasessantacinquenne circoli senza aver conseguito l’attestato ovvero con attestato scaduto, è punito con sanzione amministrativa pecuniaria ricompresa tra € 78 ad € 311. La suddetta sanzione è elevata tra € 155 ad € 624, ‘Qualora trattasi di motoveicoli e autoveicoli di cui al comma 1, lettera e) dell’articolo 115, C.d.S’ [ Articolo 115, comma3, C.d.S.].

- In caso di violazioni delle norme in merito ai limiti massimi di durata della guida di autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose, di cui al Regolamento CE N. 561/2006, la circolare precisa che l’organo accertatore può provvedere al ritiro dei documenti di guida del conducente, imponendo a questi di non proseguire nella guida fino a quando non ha completato i prescritti periodi di interruzione o riposo giornaliero o settimanale.

A seguito del completamento dei predetti periodi di riposo, il conducente – ovvero il soggetto delegato- dovrà presentarsi presso l’ufficio di polizia da cui dipendente l’organo accertatore per il ritiro dei documenti precedentemente sequestrati.

Accentramento della posizione contributiva INPS

L’I.N.P.S., con circolare31 dicembre 2010, n. 172 ha fornito precisazioni in merito alla costituzione, da parte delle aziende, della posizione contributiva aziendale unica.

Di fatto, a seguito dell’avvio dei processi di snellimento degli oneri derivanti dai rapporti tra datore e pubblica amministrazione e l’introduzione del Libro Unico del Lavoro, le imprese sono tenute ad assolvere ai propri adempimenti nei confronti dell’Istituto previdenziale attraverso la costituzione di un’unica posizione contributiva.

L’apertura della suddetta posizione contributiva potrà essere effettuata dal datore di lavoro esclusivamente in modalità telematica:

- Nei casi di avvio dell’attività dell’impresa contestuale all’assunzione di personale dipendente attraverso la c.d. ‘ComUnica’;

- Nelle ipotesi di assunzione di lavoratori dipendenti in una fase successiva alla costituzione dell’azienda, mediante ‘ComUnica’ ovvero procedura telematica di iscrizione online.
La posizione contributiva istituita all’inizio dell’attività sarà pertanto unica anche qualora vi sia la necessità di costituire, successivamente, nuove unità operative. Pertanto, il datore non dovrà richiedere una nuova posizione contributiva bensì adempierà agli obblighi previdenziali attraverso la posizione contributiva già in possesso.

In ogni caso, l’istituto prevede eccezioni alla regola e pertanto si continueranno ad avere distinte posizioni aziendali:

- Qualora il datore di lavoro , in relazione a una diversa tipologia di personale, sia tenuto al versamento della contribuzione in misure diverse;

- Qualora il datore di lavoro svolga attività caratterizzate da autonomia organizzativa e gestionale con diverse finalità economiche;

- Nelle imprese amatoriali;

- Aziende appaltatrici operanti a bordo delle navi da crociera;

- Agenzie di somministrazione

Rivalutazione rendite Inail per infortunio e malattia professionale

L’I.N.A.I.L., con circolare 5 gennaio 2010, n. 1, rende nota l’approvazione della rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale operativi a decorrere dal 1° luglio 2010.

Di fatto, sulla base dei decreti ministeriali del 21 luglio 2010, l’istituto ha aggiornato i valori degli importi delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore industriale , agricolo, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi.

La suddetta circolare illustra distintamente i riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle prestazioni, alla riliquidazione delle prestazioni in corso, nonché gli indirizzi operativi alle Unità territoriali ai fini della riliquidazione.
In particolar modo viene definito che:

- Nel settore industriale la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e del minimale è fissata in € 68,84 [euro 68,33 fino al 30 giugno 2010]. I nuovi limiti retributivi annui minimo e massimo da assumere ai fini del calcolo della rendita sono rispettivamente pari ad € 14.456,40 ed € 26.847,60. Ai fini della riliquidazione delle prestazioni in corso dal 1° luglio 2010, l’istituto ha chiarito inoltre che il coefficiente delle basi retributive di rivalutazione delle rendite per inabilità permanente con decorrenza anno 2008 e precedenti è pari a 1,0075, mentre per l`anno 2009 e il primo semestre 2010 è fissato a 1,0000.

- Nel settore agricolo, la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è fissata in € 21.818,23. In ogni caso la retribuzione convenzionale annua è distinta a seconda che il lavoratore abbia in forza un contratto subordinato a tempo determinato, indeterminato ovvero autonomo.

- Per i medici radiologi colpiti dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, la retribuzione convenzionale è fissata a € 55.168,26.

- Per i tecnici sanitari di radiologia medica la retribuzione annua per la rivalutazione delle rendite è pari , per gli anni 2009 e 2010 a € 24.514,73.

In ogni caso, l’istituto ha provveduto a inviare agli interessati la comunicazione concernente il provvedimento di riliquidazione delle rendite con l`indicazione del relativo conguaglio.

In caso di variazioni anagrafiche, la suddetta circolare raccomanda agli interessati di dare tempestiva comunicazione alla sede competente, indicando i propri dati anagrafici aggiornati, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione I.N.A.I.L..

DECRETO FLUSSI 2010

In Italia si può assumere un cittadino extraUE solo se è già titolare di un permesso di soggiorno idoneo all’assunzione, come ad esempio un permesso di soggiorno per motivi familiari, lavoro subordinato non stagionale, studio (per un massimo di 20 ore settimanali e comunque non oltre 1040 ore annuali), rifugiato politico, motivi umanitari, ecc.

Nei restanti casi (es. per lo straniero in Italia per motivi turistici o per brevi soggiorni) il datore di lavoro deve necessariamente attendere l’emanazione del decreto flussi e chiedere, quindi, preventivamente il nulla osta al lavoro per poi procedere all’assunzione.

Il cittadino extraUe per il quale si richiede il nulla osta deve trovarsi all’estero o comunque essere in Italia regolarmente soggiornante per altri motivi.

Il Decreto prevede, inoltre, la possibilità di convertire alcuni permessi di soggiorno (per studio, tirocinio, formazione, lavoro stagionale, ecc.) in permessi per lavoro, subordinato o autonomo.

Il Decreto Flussi 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2010, sono state autorizzate 98.080 quote (86.580 nuovi ingressi per motivi di lavoro non stagionale a favore di cittadini extracomunitari “residenti” all’estero e 11.500 conversioni in permessi per lavoro).

L’articolo 2 del suddetto decreto prevede una quota di 52.080 posti per lavoro subordinato non stagionale, riservata solo ai cittadini extracomunitari provenienti da questi Paesi, che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione con l’Italia:
4500 Albania;
1000 Algeria;
2400 Bangladesh;
8000 Egitto;
4000 Filippine;
2000 Ghana;
4500 Marocco;
5200 Moldavia;
1500 Nigeria;
1000 Pakistan;
2000 Senegal;
80 Somalia;
3500 Sri Lanka;
4000 Tunisia;
1800 India;
1800 Perù;
1800 Ucraina;
1000 Nigeria;
1000 Gambia;
1000 altri Paesi non UE che concludano accordi con l’Italia.

Attenzione: una volta esaurite le quote riservate per i cittadini extracomunitari provenienti dai Paesi elencati, non è possibile presentare domande usufruendo delle altre quote previste nel Decreto Flussi.

L’articolo 3 è stata prevista una quota ulteriore di 30.000 posti per i cittadini extracomunitari non appartenenti ai sopra elencati Paesi (ad esempio russi) solo per svolgere lavori domestici e di assistenza e cura alla persona.

E’ stata, infine, riservata una quota ai cittadini extracomunitari che hanno seguito programmi di formazione e istruzione nel Paese di origine (4.000 posti) e una quota di 500 posti per i lavoratori subordinati e autonomi di origine italiana (genitori, nonni o bisnonni italiani) residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela o Brasile e inseriti negli elenchi dei lavoratori presso i rispettivi Consolati italiani.

Oltre agli ingressi per lavoro il Decreto Flussi ha previsto la possibilità di convertire anche 11.500 permessi di soggiorno in altrettanti permesso per lavoro così suddivisi:

possono essere convertiti in Lavoro Subordinato:
3.000 permessi di soggiorno per studio;
3.000 permessi di soggiorno per formazione professionale/tirocinio;
4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
1.000 permessi di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo rilasciati da altri Stati dell’Unione Europea.

possono essere convertiti in Lavoro Autonomo: 500 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini extracomunitari da altri Stati dell’Unione Europea.

TERMINI PER PRESENTARE LE DOMANDE

I datori di lavoro che intendono assumere i lavoratori provenienti dai Paesi per i quali è riservata una quota possono inoltrare le domande a partire dalle ore 08:00 del 31° gennaio 2011.

I datori di lavoro che intendono assumere i lavoratori domestici provenienti da Paesi per i quali non è riservata una quota possono inoltrare le domande a partire dalle ore 08:00 del 2 febbraio 2011.

I datori di lavoro che intendono assumere i lavoratori nei restanti settori, provenienti da Paesi per i quali non è riservata una quota, possono inoltrare le domande a partire dalle ore 08:00 del 3 febbraio 2011.

Saranno ammesse le domande presentate entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, nel limite della quota massima stabilita.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E MODULISTICA

Le domande di nulla osta per il lavoro non stagionale potranno essere presentate esclusivamente con modalità informatiche attraverso il sistema di inoltro telematico raggiungibile tramite apposito link disponibile sull'home page del Ministero dell'Interno (www.interno.it).

La modulistica disponibile comprenderà i seguenti modelli:
- A richiesta di nulla osta al lavoro domestico
- B richiesta di nulla osta al lavoro subordinato
- VA domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per studio o tirocinio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
- VB domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
- LS Art. 9 bis - richiesta nulla osta al lavoro subordinato per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE
- LS1 Art. 9 bis - richiesta di nulla osta al lavoro domestico per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
- LS2 domanda di verifica della sussistenza di una quota per lavoro autonomo e di certificazione attestante il possesso di requisiti per lavoro autonomo ai sensi degli articoli 26 e 9 T.U. Immigrazione per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE
- BPS richiesta nominativa e numerica di nulla osta al lavoro subordinato ai sensi degli articoli 22 e 23 del D.Lgs. 25.071998, n. 286 e art. 30 D.P.R. n, 394/99 e successive modifiche e integrazioni, riservata all'assunzione di lavoratori inseriti nei progetti speciali

Le procedure concernenti le modalità di registrazione degli utenti, di compilazione dei moduli e di invio delle domande sono sostanzialmente identiche a quelle da tempo in uso e le caratteristiche tecniche sono reperibili sul manuale utente pubblicato sull'home page dell'applicativo.

Per le esigenze del decreto flussi 2010 sono state introdotte delle innovazioni di tipo tecnologico. In particolare, la compilazione delle domande avverrà in modalità on line direttamente sul web, questo consentirà una più facile e veloce compilazione delle domande e una maggiore celerità nella fase di acquisizio11e delle stesse nel sistema informatico del
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno.

Ulteriore innovazione concerne la disponibilità della conferma di avvenuta ricezione della domanda che non sarà inviata sulla e-mail dell'utente, ma sarà visibile direttamente sull'applicativo di compilazione all'interno dell'area privata dell'utente e riporterà le seguenti informazioni:
- identificativo della domanda,
- codice di verifica della domanda,
- tipo di domanda presentata;
- nome e cognome del richiedente,
- nome e cognome del lavoratore;
- data e ora di ricezione della domanda al sistema del Dipartimento per le Libertà Civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno.

Si precisa che l'orario di acquisizione della domanda non coinciderà con quello in cui l'utente invia l'istanza a causa dei tempi di trasmissione legati alla rete internet o dei servizi forniti dal provider utilizzato dall'utente.

Tutti gli invii, compresi quelli generati con l'assistenza delle associazioni o dei patronati, verranno gestiti dal programma in maniera singola, domanda per domanda e non "a pacchetto".

L'eventuale spedizione di più domande mediante un unico invio verrà gestita come una serie di singole spedizioni, in base all'ordine di compilazione e verranno generate singole ricevute per ogni domanda.

A partire dalle ore 08.00 del l7 gennaio sarà disponibile l'applicativo per la compilazione dei moduli di domanda da trasmettere successivamente nei giorni previsti per l'invio. La compilazione delle domande sarà ovviamente consentita per tutta la durata di validità del decreto flussi (30 giugno 2011).

Durante la fase di compilazione e di inoltro delle domande, sarà fornita assistenza agli utenti attraverso un servizio di help desk, che potrà fornire ragguagli tecnici e giuridici e sarà raggiungibile tramite un modulo di richiesta di assistenza utilizzando il link "Help Desk" disponibile per tutti gli utenti registrati sull'home page dell'applicativo; per le associazioni e i patronati accreditati rimarrà disponibile il numero verde già in uso.

REQUISITI PER PRESENTARE LA DOMANDA

Il datore di lavoro, italiano o extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia, può presentare la domanda per il nulla osta al lavoro subordinato per un cittadino extracomunitario residente all’estero o che, trovandosi in Italia, non può essere assunto direttamente perché sprovvisto completamente di un permesso di soggiorno, oppure titolare di un permesso non valido per l’assunzione diretta.

Il datore di lavoro deve possedere una capacità economica che varia a seconda che si chieda l’assunzione di un lavoratore domestico o di un lavoratore subordinato – non domestico, come un impiegato od altro.

CAPACITA’ ECONOMICA

Assunzione di un lavoratore domestico (colf, baby sitter o badante)

Il datore di lavoro deve dimostrare di possedere un reddito annuo pari o superiore ad almeno il doppio dell’importo necessario per il pagamento della retribuzione annua, aumentata dei connessi contributi, dovuta al lavoratore da assumere.

Se si chiede l’assunzione di un lavoratore come badante per sé o per un familiare perché affetti da patologie o gravi handicap che limitano l’autosufficienza non è necessario dimostrare il possesso del reddito richiesto. Servirà solo una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o convenzionata assestante la patologia o l’handicap.

È importante tener presente che la legge prevede la possibilità, qualora il datore non sia titolare di reddito o abbia un reddito insufficiente per presentare la domanda, di cumulare i redditi dei familiari conviventi o non conviventi (parenti entro il primo grado).

Assunzione di un lavoratore non domestico

Per l’assunzione di un lavoratore subordinato la legge, invece, non stabilisce un parametro fisso e la verifica della capacità economica dell’impresa è rimessa alla valutazione “discrezionale” dell’Ufficio che esamina la domanda. Nel corso dell’istruttoria, infatti, sono valutati una serie di fattori: la congruità del numero delle richieste presentate; l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile al rapporto di lavoro; i costi retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente; le esigenze dell'impresa; il reddito di esercizio; il fatturato dell’impresa; il numero dei dipendenti già in essere, ecc. Se l’impresa è stata costituita recentemente e quindi non ha ancora presentato una dichiarazione dei redditi, un bilancio, ecc. vengono valutati altri fattori, quali ad esempio il fatturato presunto o la situazione contabile, finanziaria o patrimoniale.

Alloggio

Il datore di lavoro dovrà indicare la sistemazione alloggiativa del lavoratore extracomunitario. Se l’alloggio è stato concesso a titolo gratuito non sarà necessario che richieda l’idoneità dell’alloggio.

Le condizioni contrattuali

Il contratto di lavoro deve prevedere un orario non inferiore alle 20 ore settimanali e la retribuzione minima mensile da garantire è quella prevista dal contratto collettivo nazionale di riferimento che varia in relazione all’inquadramento e alla mansione offerta al lavoratore.
Si ricorda che può essere presentata la domanda anche per familiari. Così ad esempio il datore di lavoro extracomunitario può fare la domanda per il coniuge o per il fratello.

Chi non può essere assunto

Il Testo Unico sull’immigrazione, all’articolo 4, stabilisce che non possono fare ingresso nel territorio dello stato gli stranieri considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva ed anche se avvenuta a seguito di patteggiamento, per reati previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, così come gli stranieri condannati con sentenza irrevocabile, per uno dei reati relativi alla tutela del diritto di autore.


DOCUMENTAZIONE UTILE

Alla domanda telematica non dovrà essere allegato alcun documento ma sarà sufficiente solamente inserire i dati posseduti negli appositi campi. Solo in seguito alla verifica della sussistenza della quota disponibile e quindi al momento della convocazione presso lo Sportello Unico dovrà essere esibita la documentazione.

Saranno in ogni caso necessari ed utili:

Denominazione sociale impresa
Matricola Inps impresa
Dati del legale rappresentante
Documento di identità del datore di lavoro (passaporto o altro titolo equipollente se cittadino extracomunitario)
Titolo di soggiorno nel caso di datore di lavoro extracomunitario
Certificazione di iscrizione anagrafica (DLgs 30/2007) (nel caso di datore di lavoro comunitario)
Carta identità della persona da assistere non autosufficiente
Codice fiscale
Indirizzo dove si svolge il rapporto di lavoro
indirizzo della sistemazione allogiativa del lavoratore
Cud o ultima dichiarazione dei redditi o bilancio d’impresa
Marca da bollo da 14, 62 euro



LA PROCEDURA

INGRESSO PER LAVORO

La procedura di chiamata diretta per lavoro subordinato

Il datore di lavoro deve presentare la domanda allo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di residenza ovvero, in caso di Ditta o Società, dove è la sede dell’impresa o dove avrà luogo la prestazione lavorativa.

La domanda è telematica ma bisognerà attendere le istruzioni del Ministero dell’Interno.

Si tratterà di inviare un particolare modulo, compilabile on line, contenente la proposta di contratto di soggiorno dove andranno indicati i dati relativi al rapporto di lavoro che si vuole instaurare (reddito, retribuzione, Contratto collettivo applicato, sistemazione alloggiativa e così via).

Successivamente alla ricezione della domanda lo Sportello Unico provvederà ad inviare la richiesta alla Questura per la verifica di eventuali espulsioni o condanne del lavoratore.

In caso di parere positivo la domanda verrà inoltrata, dall’ufficio stesso, alla Direzione Provinciale del Lavoro per la verifica della disponibilità della quota, della capacità economica del datore di lavoro e del rispetto delle condizioni minime lavorative. Potranno poi essere richieste eventuali integrazioni documentali.

Una volta terminata positivamente l’istruttoria il datore di lavoro verrà convocato per la firma del contratto di soggiorno e il rilascio del nulla osta al lavoro, valido per 6 mesi dalla data del rilascio.

Il datore di lavoro dovrà quindi provvedere ad inviare il nulla osta al lavoratore straniero che dovrà recarsi, con questo documento in originale e il passaporto in corso di validità al Consolato italiano presente nel suo Paese per richiedere il visto di ingresso per lavoro in Italia.

Solo dopo aver ottenuto il visto, il cittadino extracomunitario potrà venire in Italia ed entro 8 giorni dal suo ingresso, recarsi allo Sportello Unico per firmare il contratto di soggiorno e poter, successivamente, inoltrare la richiesta del permesso di soggiorno per lavoro alla Questura utilizzando il kit postale.

CONVERSIONE

Il decreto prevede la possibilità di convertire in permessi di soggiorno per lavoro subordinato, mediante la verifica della sussistenza di una quota disponibile:

3.000 permessi di soggiorno per studio
3.000 permessi di soggiorno per tirocinio e formazione
4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale (solo per chi è al secondo soggiorno no in Italia per lavoro stagionale)
1.000 permessi di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro stato membro

Potrà inoltre essere richiesta la conversione in permesso di soggiorno per lavoro autonomo di:

500 pds CE di lungo periodo rilasciati da altro stato membro.

Sono esclusi dalla verifica della sussistenza della quota i titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio che abbiano compiuto la maggiore età in Italia o abbiano concluso gli studi in Italia.

Per loro è possibile presentare istanza di conversione in qualsiasi momento dell’anno.

Chiunque volesse incaricare lo Studio Cassone per l'inoltro delle suddette domande è pregato di inoltrare la necessaria documentazione entro e non oltre il 24 gennaio 2011.