Le aziende industriali interessate alla procedura di integrazione devono procedere alla presentazione della richiesta di autorizzazione al trattamento CIG/CIGS per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa intervenute nel mese precedente.
L'adempimento, che deve risultare posto in essere entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro, deve essere inoltrato:
° all'INPS con mod. Igi15 per CIG ordinaria;
° al Ministero del lavoro e della previdenza sociale con mod. Cigs/Solid-1 per CIG straordinaria.
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