Cerca nel blog

domenica 7 novembre 2010

La dichiarazione di immediata disponibilità (DID): Novità dall’INPS

Il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità (DID) al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.

Il lavoratore che rifiuti di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità o che, una volta sottoscritta, rifiuti un percorso di riqualificazione professionale o un lavoro congruo, ancorché destinatario di trattamenti di sostegno del reddito, perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.

Il decreto attuativo n. 46441 del 19 maggio 2009, all’art. 11, ha stabilito che la dichiarazione preventiva di immediata disponibilità deve essere presentata su apposita modulistica da inviare all’INPS all’atto della domanda di ammissione a qualunque intervento di sostegno al reddito.

Nel caso di integrazioni salariali in deroga, con la circolare n. 75 del 26 maggio 2009, l’INPS ha fornito le istruzioni alle aziende per l’invio telematico delle domande e alle proprie strutture per la gestione delle domande stesse per l’erogazione dei pagamenti diretti e delle anticipazioni quadrimestrali, eventualmente richieste dalle aziende ai sensi dell’art. 7 ter comma 3, legge 33/2009. La circolare prevedeva che le DID andavano sottoscritte dai lavoratori nel momento in cui le aziende inviavano all’INPS le informazioni necessarie (SR41) al pagamento della prestazione. Successivamente, per semplificare gli adempimenti a carico dell’azienda, la raccolta delle DID è stata anticipata al momento della presentazione della domanda di accesso al trattamento di integrazione salariale in deroga (Mod. IG15/Deroga COD.SR100, quadro F).

L’Istituto rende inoltre noto che è in corso di predisposizione la procedura che consentirà alle Aziende, a partire dal mese di gennaio 2011, di trasmettere all’atto della sospensione e/o riduzione dell’attività per CIG, con il flusso UniEMens, tutte le informazioni relative all’attività lavorativa di ciascun lavoratore compresa, la trasmissione della notizia sulla compilazione della DID.

Conseguentemente le aziende non saranno più tenute a trasmettere all’INPS, il modello con i dati retributivi e contributivi di ogni lavoratore ammesso all’integrazione salariale (SR41).

L’implementazione della suddetta semplificazione consentirà da un lato di estendere la facoltà per le aziende di effettuare il pagamento a conguaglio e dall’altro di consentire un più puntuale monitoraggio dei percettori delle prestazioni di sostegno al reddito.

Per le integrazioni salariali ordinarie è prevista la sottoscrizione di una sola DID limitatamente all’adesione ad un percorso di riqualificazione professionale, valida per le 52 settimane di potenziale protrazione del beneficio.

L’INPS, con il messaggio n. 14951 del 7 giugno 2010, ha stabilito che le aziende presentino domanda di accesso ai trattamenti di rispettiva pertinenza, con l’apposita modulistica (Mod.IG15/ED-COD.SR38 per il settore edilizia e Mod.IG15/IND-COD.SR21 per il settore industria), sottoscrivendo la dichiarazione con la quale attestano di avere raccolto e di conservare presso di sé le DID presentate dai singoli lavoratori interessati dall’intervento (quadro T).

Per gli interventi di integrazione salariale straordinaria, al termine della procedura sindacale, l’azienda presenta all’INPS l’apposito modello di domanda (Mod.IG15/Str–COD.SR40) contenente al quadro E, la dichiarazione di avere raccolto e di custodire presso di sé le DID dei singoli lavoratori interessati dall’intervento.

Le dichiarazioni individuali vengono sottoscritte nello stesso modello già indicato per le integrazioni salariali in deroga (Mod. DID-COD.SR105).

In merito alla disoccupazione si ricorda che la DID ha trovato applicazione sia nel caso di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali, sia nel caso di lavoratori sospesi e/o licenziati [Art.19 della Legge 2/2009 (comma 1, lett. a, b, c)].

Per quanto riguarda i trattamenti ordinari, il modello di domanda (DS21-COD. SR05) prevede la sottoscrizione della Dichiarazione sia di adesione al percorso di riqualificazione professionale, sia ad un’offerta di lavoro congruo. A tale scopo l’Istituto ha adeguato la propria modulistica per raccogliere da ogni singolo lavoratore richiedente la DID prevista.

In caso di lavoratori sospesi e/o licenziati l’Istituto ha emanato due circolari:

a) la n. 39 del 6 marzo 2009, con la quale prevede che, in attesa dell’emanazione del decreto indicato nel comma 3 dell’art. 19, la DID al lavoro o ad un percorso formativo doveva essere resa al locale Centro per l’impiego;
b) la n. 73 del 26 maggio 2009 successiva all’emanazione del decreto attuativo [DM 46441] con la quale, al punto 6, ha stabilito che tutti i lavoratori sospesi e gli apprendisti sospesi/licenziati devono presentare la DID come parte integrante del modello di domanda della prestazione (Mod. DS/Sosp-COD.SR72).

Nel nuovo modello emanato dall’INPS sono indicate, in alternativa, due diverse dichiarazioni che deve rendere il richiedente:

a) per il lavoratore/apprendista sospeso è prevista solo la DID al percorso formativo o di riqualificazione professionale;
b) per l’apprendista licenziato è prevista la DID anche al lavoro congruo nonché la dichiarazione da rendere ai Centri per l’impiego circa lo stato di disoccupazione.

La dichiarazione di disponibilità sia al lavoro congruo sia ad un percorso di riqualificazione professionale deve essere sottoscritta inoltre sia dai richiedenti i trattamenti di mobilità ordinaria [Legge n. 223/1991], sia dai richiedenti i trattamenti di mobilità in deroga. Per quanto riguarda gli ammortizzatori in deroga l’Istituto ha dato le proprie indicazioni con la circolare 75 del 26 maggio 2009, seguendo le modalità già in uso per la mobilità ordinaria.

Anche il lavoratore che richiede i trattamenti di disoccupazione per l’edilizia [Leggi 427/1975, 223/1991, 451/1994], deve rendere la DID con lo stesso modello di domanda della prestazione (DS21-COD. SR05) presentata all’Istituto.

Per i co.co.pro. invece ricordiamo che l’art. 19 comma 2 ha introdotto in via sperimentale per il triennio 2009-2011, una prestazione, sotto forma di indennità Una tantum, liquidata in unica soluzione, ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla Gestione separata dell’INPS. La dichiarazione deve essere resa con lo stesso modello di domanda predisposto appositamente dall’Istituto, allegato alla circolare n. 74 del 26 maggio 2009 (Mod. CoCoPro – COD. SR82).

L’Istituto ha successivamente previsto un nuovo modulo di domanda (Mod. CoCoPro- 2010 – COD. SR92) comprendente la DID nella formulazione prevista nel modello di domanda precedente.

I lavoratori LSU infine non sono tenuti a presentare la DID poiché, se sono percettori di forme al sostegno al reddito, sono obbligati ad accettare lavori socialmente utili, continuando a percepire l’indennità di sostegno al reddito eventualmente integrata se il lavoro socialmente utile supera un determinato orario lavorativo. Il sussidio LSU (521 euro) spetta ai disoccupati non percettori di sostegno al reddito e pertanto non presentano DID.

Infatti il comma 1 dell’articolo 90 del D.Lgs. n.468/1997 dispone che “l’ingiustificato rifiuto dell’assegnazione ad attività di lavori socialmente utili da parte dei soggetti percettori di trattamenti previdenziali, comporta la perdita del trattamento e la cancellazione dalla lista regionale di mobilità di cui all’art. 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223. La partecipazione ad attività di orientamento e di formazione, disposta dai competenti uffici pubblici, costituisce giustificato motivo di rifiuto dell’assegnazione”.

Nessun commento: