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martedì 30 novembre 2010

Lavoro a domicilio e subordinazione

La corte di Cassazione, con sentenza 21 ottobre 2010, n. 21625 ha ribadito che il lavoro a domicilio realizza una forma di decentramento produttivo in cui la prestazione del lavoratore è resa in maniera continuativa all’esterno dell’azienda ed è organizzata ed utilizzata in funzione sostitutiva del lavoro eseguito all’interno.

Il vincolo di subordinazione viene a configurarsi come inserimento dell’attività del lavoratore nel ciclo produttivo aziendale, del quale la prestazione lavorativa resa diventa elemento integrativo. Perché tale condizione si realizzi è sufficiente che il lavoratore esegua lavori analoghi o complementari a quelli realizzati in azienda, sotto le direttive dell’imprenditore, anche impartite una volta per tutte.

Pertanto, “la compatibilità del rapporto di lavoro a domicilio con modalità di prestazione intrinsecamente precarie e carenti di garanzia giuridica in ordine alla continuità ed entità delle commesse non esclude affatto la sussistenza di subordinazione”.

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