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martedì 30 novembre 2010

Cigo: obbligatorio comunicare il provvedimento di reiezione o di accoglimento parziale

L’INPS, con il messaggio 29/11/2010 n.30025, ricorda che le Commissioni provinciali hanno l’obbligo di comunicare alle aziende i provvedimenti con i quali è stata rigettata o parzialmente accolta l’istanza di autorizzazione alla CIGO.
In merito alle istanze respinte perché presentate fuori termine l’INPS dovrà acquisire il numero delle ore, delle giornate e dei lavoratori interessati al trattamento di sostegno del reddito.

L’istituto previdenziale inoltre ricorda che se non viene data comunicazione di rigetto o parziale accoglimento dell’istanza di CIGO all’azienda, Quest’ultima si vedrebbe leso l'interesse a ricorrere avverso il provvedimento, con la conseguenza che verrebbe esposto l'INPS ad una probabile soccombenza nel giudizio eventualmente instaurato.

Il messaggio 30025/2010 aggiunge, altresì, che l'omessa comunicazione del provvedimento si traduce, di fatto, nel mancato versamento della relativa contribuzione per difetto di conoscibilità con conseguenti profili di responsabilità contabile.

Infine nei casi di CIG edilizia respinta o parzialmente accolta l'azienda, ai sensi dell'art. 29, comma 1, della legge n. 431/1995, deve provvedere al versamento della relativa contribuzione commisurata all'intera retribuzione per i giorni e le ore di sospensione cui si riferisce la domanda.

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