La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23614 del 22 novembre 2010, ha stabilito che l’accordo con cui il datore di lavoro riconosce un premio ai dipendenti non può essere rescisso unilateralmente.
Tra le erogazioni dell’imprenditore che trovano la loro causa giustificatrice nella prestazione del lavoratore sono comprese tutte le somme di denaro, a qualsiasi titolo, corrisposte al dipendente in maniera stabile e continuativa. Pertanto, la cessazione che non abbia una precisa giustificazione giuridica costituirebbe un inadempimento contrattuale.
Studio Professionale di Consulenza del lavoro. Ci occupiamo di amministrazione del personale ed elaborazione paghe e contributi. I nostri punti di forza sono la tecnologia e la competenza dei nostri collaboratori. Il nostro slogan: Produciamo qualità, non solo cedolini paga. Ci occupiamo di assistenza al datore di lavoro in sede di visita ispettiva e nelle controversie di lavoro.
Cerca nel blog
lunedì 29 novembre 2010
Il datore non puo’ rescindere unilateralmente l’accordo sui premi
Etichette:
accordo premi,
Il datore non po’ rescindere unilateralmente l’accordo sui premi,
Premi di risultato nella contrattazione collettiva di II livello: sbloccata la copertura per il 2009
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento