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venerdì 1 luglio 2011

OPERAZIONE POSEIDONE: L'ACCERTAMENTO INPS PUÒ ESSERE ANNULLATO

Gli accertamenti che vengono svolti dagli uffici utilizzano la documentazione (dichiarazione) fiscale che le società hanno presentato all'Agenzia delle entrate, la dichiarazione; effettuata dal legale rappresentante, contiene l'indicazione degli utili o delle perdite risultanti alla fine dell'esercizio finanziario, nonché ogni altro elemento utile ad una puntuale definizione della posizione del contribuente. Ora dal punto di vista previdenziale ci possono essere delle sfasature con la dichiarazione fiscale, e qualora il contribuente richieda all'INPS l'annullamento della posizione assicurativa (iscritta in maniera automatica sulle risultanze documentali), gli uffici devono comportarsi nel modo seguente.

Svolgimento di altra attività lavorativa. In tale ipotesi, si dovrà verificare la posizione assicurativa del soggetto, al fine di determinare il tipo di rapporto di lavoro effettivamente svolto. Tale verifica potrà essere condotta anche mediante richiesta di presentazione di una dichiarazione rilasciata dall'azienda presso cui sarebbe svolta la prestazione lavorativa.

La richiesta di annullamento può essere accolta solo in presenza di contratti di lavoro a tempo pieno.

In presenza di lavoro svolto in maniera non continuativa, l'obbligo assicurativo nella gestione commercianti rimarrà per i periodi scoperti da altra contribuzione.

Occupazione prevalente. L'accertamento potrà essere annullato qualora la dichiarazione di occupazione prevalente venga rettificata: a tal fine dovrà essere prodotta la dichiarazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate dalla quale risulti che l'ufficio ha proceduto alla variazione della dichiarazione.

Si sottolinea che la dichiarazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate ha valore solo per l'anno al quale si riferisce la dichiarazione stessa.

In ogni caso gli uffici non potranno procedere con l'annullamento qualora l'attività sia diversamente comprovata da elementi che testimoniano lo svolgimento abituale di un'attività quali:

1) firma degli atti relativi alla quotidiana gestione aziendale (contratti, bolle, registro dei corrispettivi, ecc.);

2) assicurazione INAIL;

3) assenza di lavoratori dipendenti o di collaboratori;

4) utilizzo delle attrezzature aziendali.

Se non viene chiesta la rettifica il contribuente sarà tenuto a dimostrare con altri elementi il mancato svolgimento di attività nell'ambito della società.

Infatti, la dichiarazione dei redditi, pur essendo riferita all'ambito fiscale, assume pieno valore in ordine allo svolgimento dell'attività lavorativa dell'interessato. Perciò le attestazioni contenute potranno essere inficiate solo da elementi probatori, attestanti il mancato svolgimento dell'attività lavorativa nella società (certificati medici rilasciati da una struttura pubblica attestanti fattori invalidanti tali da non consentire lo svolgimento di attività lavorativa; documentazione rilasciata da ambasciate o consolati attestante la permanenza all'estero per lunghi periodi; presenza di una struttura organizzativa dotata di sufficiente autonomia decisionale, che escluda la necessaria presenza dei soci, ecc.).

Gli uffici terranno conto del fatto che il concetto di prevalenza si sostanzia in una dedizione alla cura e gestione dell'impresa (organizzazione di mezzi e di risorse, piena responsabilità dell'impresa ed assunzione di tutti gli oneri e i rischi relativi), che risulti maggiore rispetto ad eventuali altre occupazioni lavorative del medesimo soggetto.

Inattività della società. Elementi utili ai fini della verifica circa lo stato di attività o meno della società sono:

a) la presenza di reddito nei quadri RF o RG del mod. UNICO Sp;

b) le dichiarazioni IVA;

c) l'inventario, dal quale risultano movimenti di beni in entrata e in uscita;

d) eventuali e-mens intestati alla società con i quali viene dichiarata la contribuzione versata per il personale dipendente o parasubordinato.

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