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mercoledì 5 gennaio 2011

L’accesso agli atti amministrativi: vietato solo se espressamente previsto

Il Consiglio di Stato ha nuovamente affermato che l’accesso agli atti amministrativi costituisce la regola, mentre il rifiuto l’eccezione così come sancito dalla L. 241/1990, garantendo, in questo modo, il diritto di difesa poiché la conoscenza degli atti amministrativi è necessaria per garantire la tutela dei propri interessi giuridici.

Secondo il Consiglio di Stato la prevalenza del diritto di difesa dei propri interessi giuridicamente rilevanti non necessita di ulteriore specificazione delle concrete esigenze di difesa perseguite quando tale motivazione è sufficientemente contenuta nella documentazione allegata alla richiesta di accesso.

Pertanto, l’INPS, nel caso in esame, è obbligata a consentire al datore di lavoro di prendere visione di tutta la documentazione relativa a una verifica ispettiva regolarmente portata a compimento e un eventuale diniego da parte degli istituti pubblici a visionare i documenti è possibile solo se espressamente previsto e disciplinato come una deroga al principio generale.
Restano in particolare esclusi all’accesso ad esempio, tra gli altri, i documenti coperti dal segreto di stato, quelli collegati a procedimenti tributari e quelli contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale su terzi.

Sentenza del Consiglio di Stato n. 9102 del 16/12/2010

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