L'I.N.P.D.A.P., in applicazione della delega normativa, ha individuato i casi, i criteri e le modalità di riduzione delle sanzioni civili conseguenti ad inadempienze contributive dovute alle gestioni previdenziali ed assistenziali da parte del datore di lavoro pubblico.
La riduzione massima consentita delle sanzioni è pari all'interesse legale in vigore alla data di
presentazione della domanda di riduzione.
La riduzione minima consentita delle sanzioni è pari alla misura dell'interesse legale vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato del 50 per cento.
Fonte: I.N.P.D.A.P., Circolare 28/12/2010, n. 25
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